Con nota n.7863 del 1° aprile, in allegato, il M.I. dà indicazioni alle scuole su come procedere con i contratti di supplenza breve a copertura dei posti lasciati liberi dai lavoratori fragili alla luce del nuovo “Decreto sostegni”.
Il c.d. “Decreto sostegni” ha infatti prorogato, dal 1° marzo al 30 giugno, la possibilità, per il lavoratore fragile che rientra nelle categorie indicate nello stesso decreto (personale disabile grave, immunodepresso, con gravi patologie o che sta svolgendo terapie salvavita) di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o laddove ciò non sia possibile di assentarsi dal lavoro senza nessuna decurtazione dello stipendio e del periodo di comporto della malattia.
A tal fine il Ministero comunica:
– che verrà nuovamente attivata sul SIDI l’apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa.
– che la sostituzione del personale scolastico fragile che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile può essere effettuata solo nei casi in cui sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico.
– che sarà conseguentemente prorogata fino al 30 giugno 2021 la rilevazione di cui all’avviso SIDI del 4 marzo 2021, dal titolo “Rilascio Funzioni – Rilevazione contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di lavoratore fragile”.