Graduatorie provinciali per le supplenze: informativa sulla Ordinanza ministeriale.

La bozza dell’Ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle  Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative graduatorie di istituto, per il personale docente e educativo è stato il tema al centro dell’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali. Per il Ministero erano presenti il Direttore Generale Serra, per la Uil Scuola ha partecipato Paolo Pizzo.Per il Ministero: possibile apertura delle istanze a partire dall’ultima settimana di aprilePer la UIL Scuola: Raggiunto l’obiettivo prioritario da noi rivendicato nei mesi precedenti. Restano inaccettabili le nuove sanzioni previste per le rinunce. È necessario attivare il confronto.

L’Amministrazione, a seguito della legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha disposto la proroga delle GPS per i prossimi due anni, ha presentato la bozza della Ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e relative graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Secondo quanto previsto dalla bozza il personale docente e educativo potrà produrre domanda di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno. È previsto l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi si abiliterà su posto comune/classe di concorso o si specializzerà sul sostegno successivamente alla scadenza delle domande purché sciolga la riserva entro il 15 luglio 2022. L’elemento di maggiore novità riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni per la rinuncia o l’abbandono delle supplenze, mentre è confermata la procedura informatica per l’assegnazione delle supplenze al 30/6 e 31/8.

 

Sono state accolte diverse richieste di modifica che la UIL scuola aveva rivendicato negli incontri precedenti, nel complesso resta l’impianto della O.M. 60/2020 in merito ai requisiti di accesso, alla costituzione delle fasce e delle relative graduatorie di istituto e alla valutazione dei titoli e dei servizi.

 

Posizione della UIL Scuola

La UIL scuola esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: le graduatorie provinciali per le supplenze e correlate graduatorie di istituto di II e III fascia si aggiorneranno. Pertanto, come già rivendicato in tutti i precedenti incontri sull’argomento, sarà possibile, per tutti i docenti già inseriti nel precedente biennio, aggiornare il punteggio ed eventualmente cambiare la provincia. Nello stesso tempo i docenti in possesso dei requisiti richiesti potranno inserirsi ex novo.

 

Su rivendicazione della UIL Scuola sono state inoltre ripristinate alcune procedure che erano presenti nel precedente regolamento ma che erano stati eliminati dall’O.M. 60/2020, come la possibilità di assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore ai docenti precari abilitati.

Un intervento che la UIL Scuola riteneva indispensabile e che due anni fa l’amministrazione aveva negato a danno dei pecari abilitati che non hanno potuto ambire ad un completamento orario. C’è anche il ripristino nella scuola della Infanzia e della Primaria delle supplenze fino a 10 giorni.

 

Restano comunque dei punti critici che la UIL Scuola ha sollevato durante l’incontro:

 

La tempistica: di fondamentale importanza sarà la scadenza delle domande e la conseguente assegnazione degli incarichi di supplenza. Per la UIL Scuola bisogna dare la possibilità a tutti quelli che si abiliteranno e si specializzeranno di inserirsi in tempo utile e a pieno titolo nelle graduatorie. Per cui, abbiamo chiesto che ci sia una scadenza che vada oltre quella del 15 luglio indicata nella bozza per permettere ai docenti abilitati e specializzati di sciogliere positivamente la riserva. Anche i 20 giorni indicati dal bando per l’inoltro delle domande non sono sufficienti per chi deve avere la possibilità di aggiornare il massimo del punteggio. La UIL Scuola ha chiesto che ci siano almeno 30 giorni di tempo.

Conferma dei punteggi per chi è già inserito nelle GPS: il bando prevede la conferma del punteggio, anche a seguito di eventuali verifiche intervenute, con cui il docente figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo. Per la UIL scuola questo aspetto deve essere valutato con attenzione, perché si rischia di cristallizzare un punteggio che non in tutti i casi è stato controllato e verificato. Per cui, su questo punto si è chiesto di dare l’opportunità ai docenti di avere contezza del punteggio loro assegnato prima dell’aggiornamento delle GPS.

Pubblicazione delle graduatorie: il bando non prevede la pubblicazione provvisoria delle graduatorie ma direttamente quelle definitive. Ciò, per la UIL Scuola determinerà numerosi contenziosi come è già avvenuto questo anno. La pubblicazione delle graduatorie direttamente definitive ha causato numerosi errori e ritardi nell’assegnazione delle supplenze nel corso del precedente biennio. Per tale motivo la UIL Scuola ha chiesto che questo sia modificato con la previsione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie come avviene in qualunque altro procedimento amministrativo.

Strumento musicale: per la classe di concorso A-55 la UIL Scuola ha chiesto di fare chiarezza nell’Ordinanza ministeriale rispetto alla questione del servizio prestato come requisito di accesso alle GPS. Per cui, per la UIL, deve essere chiaro che la nota del Ministero n. 1550 del 04.09.2020 (Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. – Riguardo alla classe di concorso A55 – strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), non deve essere applicata. Tale nota, infatti, prevede che gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale. Come sottolineato dalla UIL Scuola, nel nostro ordinamento vige il Principio della Gerarchia delle Fonti, per questo motivo la nota non può cambiare quanto previsto nel DM 259/17 all. E ed escludere illegittimamente i candidati che avrebbero titolo ad essere inseriti in quanto in possesso anche del requisito del servizio svolto nei licei musicali se inferiore ai 16 giorni.

La procedura informatizzata: è confermata la procedura informatizzata per gli incarichi al 30/6 e 31/8 dalle GAE e dalla GPS. Anche in questa occasione la UIL Scuola ha ribadito la netta contrarietà a tutto l’impianto della procedura informatizzata così come è stata già sperimentata in questo anno scolastico. Durante la riunione:

-abbiamo ribadito la necessità che la procedura online non sia effettuata in un’unica fase nazionale ma in più fasi: alla prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino definitivi, attraverso la convocazione degli interessati. Non è accettabile ricadere negli errori del passato anno scolastico, sanzionati anche da sentenze giurisdizionali e che hanno prodotto un allungamento dei tempi piuttosto che il loro contenimento.

-abbiamo avanzato la richiesta di prevedere sessioni di incontri specifici per definire un regolamento apposito che descriva in modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici errori degli ultimi due anni.

Sanzioni: Resta per la UIL Scuola la netta contrarietà anche per ciò che riguarda l’art. della bozza sulle nuove sanzioni per rinuncia o abbandono della supplenza. È infatti previsto:

-che il docente che non esprime tutte le preferenze all’interno della domanda online risulterà rinunciatario sulle sedi non espresse e la sanzione verrà applicata per tutte le graduatorie e insegnamenti cui ha titolo il docente. Lo stesso accade se si rinuncia all’incarico assegnato a seguito della procedura online.

-in caso di rinuncia alla supplenza la sanzione si applicherebbe anche a tutte le tipologie di posto e graduatorie dello stesso grado di istruzione. Es. chi rinuncia ad una nomina da posto comune/classe di concorso viene cancellato per l’anno in corso anche dal posto di sostegno dello stesso grado e viceversa nonostante sia un’altra tipologia di graduatoria.

-fortemente penalizzante risulta la sanzione prevista se il docente abbandona una supplenza in corso: a differenza del passato la cancellazione dalle graduatorie si applicherebbe per l’intero biennio e non solo per l’anno scolastico di riferimento.

 

Il tutto ci appare come fortemente punitivo. La UIL scuola ha chiesto la modifica di questo articolo e reiterato anche la richiesta di prevedere comunque la possibilità per il docente di giustificare un’eventuale rinuncia o abbandono dell’incarico come era previsto nel regolamento precedente. La UIL Scuola è fortemente contraria ad ogni politica che si caratterizza con divieti e punizioni, che sono introdotte per coprire presunte incapacità amministrativa, ovvero di insufficienza normativa: sarebbe una sproporzione inaccettabile a carico dei diritti lavorativi.

 

Per tutti questi motivi la UIL scuola, unitamente alle altre organizzazioni sindacali,  richiederà l’attivazione del confronto.

 

Cosa è previsto, in sintesi, nella bozza dell’ordinanza:

  • le graduatorie avranno validità per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;
  • è possibile scegliere un’unica provincia;
  • chi è inserito nelle GAE: può scegliere anche una diversa provincia per l’inserimento nelle GPS e le relative graduatorie di istituto;
  • graduatorie di istituto: si scelgono fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascun posto/classe di concorso. Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima (correlata alla GAE), seconda e terza fascia (correlate alle GPS) delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS;
  • per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 15 luglio 2022: possono inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS (quella relativa agli abilitati/specializzati). La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti;
  • per chi è iscritto negli elenchi aggiuntivi del biennio precedente: deve presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia (gli elenchi aggiuntivi perdono efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS);
  • per chi è iscritto nelle graduatorie del biennio precedente:

-deve necessariamente presentare domanda di conferma se è per la medesima tipologia di posto e/o classe di concorso rispetto al biennio precedente (deve confermare la propria iscrizione anche se non ha nulla da aggiornare);

-può contestualmente cambiare provincia;

-gli viene assegnato il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, non deve ridichiarare titoli e servizi già inseriti e valutati per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

-oltre a confermare la permanenza nelle graduatorie deve aggiornare il punteggio se ha nuovi titoli e/o nuovi servizi da dichiarare purché conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 6 agosto 2020;

  • chi è stato immesso in ruolo con riserva: può presentare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.
  • GPS di II fascia posto comune per la scuola della infanzia e primaria: possono iscriversi gli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza;
  • supplenze brevi fino a 10 giorni: per i docenti della scuola della infanzia e della primaria, con riferimento alle graduatorie di istituto di II e III fascia, correlate alle GPS, sono reinserite, rispetto al biennio precedente, le supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio (ciò è stato previsto anche dal decreto di aggiornamento delle GAE per la I fascia di istituto);
  • GPS sostegno di II fascia: ai fini del requisito dei 3 anni di servizio su posto di sostegno senza titolo di specializzazione è valido anche l’anno in corso;
  • spezzoni fino a 6 ore: rispetto al biennio precedente è stata reintrodotta la possibilità nella scuola di I e II grado di assegnare gli spezzoni fino a 6 ore ai docenti a tempo determinato già in servizio nella scuola (prioritariamente a titolo di completamento orario);
  • procedura informatizzata: è confermata la procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze al 30/6 e al 31/8 (compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore) dalle GAE e dalle GPS di I e II fascia;
  • sanzioni: è stata riscritta completamente tutta la parte relativa alle sanzioni per rinuncia o abbandono di una supplenza;
  • tabelle: sono confermate integralmente le tabelle di valutazione del servizio e dei titoli del biennio precedente.