ELEZIONI CSPI 2024 – PRECISAZIONI RIPOSO COMPENSATIVO

A seguito di continui quesiti in relazione ai riposi compensativi e al recupero delle ore non lavorate per il personale impegnato nelle Commissioni elettorali e per quello impegnato in qualità di Rappresentante di lista e tenuto conto che in merito, nonostante le sollecitazioni, non vi sia stato alcun pronunciamento da parte del MIM e della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni del CSPI del 7 maggio 2024, precisiamo quanto segue:

La normativa generale sui permessi per elezioni è data da: circolare della Ragioneria Generale dello Stato –Igop n. 23 del 10 marzo 1992; CCNL/2007, artt. 13, 15, 18 e 19; nota della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, n. 3121 del 17 aprile 1996; T.U. n. 361 del 30 marzo 1957, art. 119; legge n. 53 del 21 marzo 1990, art. 11; legge n. 69 del 29 gennaio 1992, art. 1; C.M. n. 132 del 29 aprile 1992.

I lavoratori dipendenti che siano nominati scrutatori, segretari, presidenti o rappresentanti di una lista presso seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Le giornate di assenza sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

 

Il diritto ai permessi elettorali si concreta nella possibilità di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio). Il diritto al permesso elettorale significa che i giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece (l’ipotesi ricorrente è la domenica, nonché il sabato per le scuole che adottano la settimana corta oppure il giorno di riposo nel caso delle scuole che non effettuano la settimana corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo.

Per il servizio svolto nelle giornate festive o nel sabato non lavorativo oppure il giorno di riposo nel caso delle scuole che non effettuano la settimana corta ricadenti nel suddetto periodo elettorale trova applicazione l’istituto del riposo compensativo settimanale previsto dall’art. 35 del DPR 10 gennaio 1957 n.3.

La C.M. 14 giugno 1990, n. 160 ha precisato che, relativamente ai dipendenti che fruiscono di orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata del sabato, i dipendenti medesimi, qualora siano impegnati in tale giornata per espletamento delle suddette funzioni elettorali, hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo.

Per quanto concerne il personale ATA l’art.54 comma 4 del CCNL 2006/09, specifica:  “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.”

Inoltre, sempre per il personale Ata il CCNL della scuola 2019/21 all’Art.68 comma 4 recita “Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

A tali articoli dei Contratti 2006/09 e 2019/21, onde evitare disparità di trattamento, si può fare riferimento, per l’eventuale orario eccedente prestato oltre il normale orario di servizio, anche al personale docente.

Riguardo alla individuazione del giorno di fruizione del riposo, esso va richiesto al dirigente scolastico; nel caso in cui, per ragioni organizzative del servizio, non sia possibile accogliere la istanza così come è formulata, il dirigente concorderà con l’interessato la collocazione della giornata di riposo in modo che la cosa sia sostenibile dal punto di vista del servizio.

Si osserva, riprendendo una nota ARAN relativa ad altro comparto (Enti locali) relativa al riposo compensativo elettorale, che ordinariamente il riposo compensativo è fissato nei giorni immediatamente successivi a quello del lavoro in giorno festivo.

Infatti, l’ARAN, con l’Orientamento Applicativo RAL217 del 5 giugno 2011, ha precisato che in assenza di una specifica disciplina contrattuale (non necessaria) i termini per la fruizione del riposo compensativo possono essere correttamente concordati con il competente dirigente che deve autorizzare la fruizione dei riposi compensativi in considerazione alle prioritarie esigenze di servizio.