A partire dall’anno scolastico 2023/2024 è stata introdotta la formazione obbligatoria permanente e strutturale per docenti (da svolgersi ogni anno scolastico per gli insegnanti di ogni ordine e grado nell’orario di lavoro), incentrata sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali.
Argomenti sui quali è incentrata la formazione obbligatoria dei docenti
L’intento è quello di dare valore alla formazione come ad un’attività insita nel lavoro dell’insegnante, dal momento che l’aggiornamento costante fa parte della definizione stessa della professione di docente.
Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente è articolato in una serie di percorsi che abbiano una durata annuale o triennale.
Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso. Tuttavia, l’inclusione non è l’unico ambito entro il quale i docenti devono formarsi e aggiornarsi continuamente.
La formazione obbligatorie e continua deve, infatti, toccare anche i seguenti argomenti:
Gestione della classe e problematiche relazionali;
Didattica e metodologie;
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
Didattica per competenze e competenze trasversali;
Problemi della valutazione individuale e di sistema;
Autonomia organizzativa e didattica.
Come vengono scelte le attività relative alla formazione
Le norme vigenti sui corsi di formazione obbligatoria per i docenti prevedono che tale formazione dovrà essere svolta nell’arco delle ore di servizio.
Lo svolgimento delle attività formative previste di carattere volontario, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, potranno essere retribuite in misura forfettaria.
La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori, ma sono le singole scuole che, localmente, sono chiamate a quantificare l’obbligo in termini di Unità Formative, indicando anche attività valide per assolverlo.
Il MIM (ex MIUR) fissa quali saranno gli ambiti dell’aggiornamento, ma sarà il dirigente scolastico all’interno di ogni istituto che si occuperà di dettare le linee di indirizzo, nonché di elaborare delle indicazioni inserendo specifiche proposte formative all’interno del Piano Triennale dell’offerta formativa.
Ad ogni modo, il ruolo cardine all’interno di questa macchina è costituito dalla libertà del docente che, infatti, è libero di poter scegliere corsi esterni, purché siano proposti da enti accreditati dal MIUR.
La Formazione obbligatoria va svolta nelle ore di servizio?
Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per portare a termine la formazione, pertanto questo obbligo può tranquillamente essere portato a termine all’interno della 40 ore dedicate alle attività di collegio docenti, oppure alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, che viene definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha alcun vincolo di ore annuali o triennali.
Ai sensi della normativa vigente, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta, come da definizione, di formazione in servizio, appunto, perciò da completare durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto.
Cosa vuol dire in parole povere? Che l’obbligatorietà della formazione è legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare delle ore aggiuntive.
La formazione, anche se imposta per legge, rimane oggetto di contrattazione di delibera collegiale e il suo svolgimento è da completare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
Nelle funzione del docente rientra anche la formazione e l’aggiornamento e che, perciò, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività.
Adesione su base volontaria e verifiche da effettuare
L’obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che siano sotto contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time, e si estende a tutti gli ordini e gradi di istruzione.
Bisogna specificare che l’accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diventa obbligatorio per i docenti neoimmessi in ruolo, in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024.
Sono previste delle verifiche intermedie annuali svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà la dimostrazione di aver raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.
Se la verifica annuale o conclusiva della prova non viene superata dall’aspirante in prova, potrà ripeterla l’anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata.