DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE 30.12.2016 N.244…stralcio

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260)
(GU n.304 del 30-12-2016)
Vigente al: 30-12-2016: milleproroghe.

…omissis…..
Art. 4
Proroga di termini in materia di istruzione, università’ e ricerca
omissis…
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora
provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

Anticipazioni e Brevi note a commento.
sta a significare che:

sarà ancora possibile inserirsi in III fascia delle graduatorie di istituto con il solo titolo di laurea, purchè naturalmente il titolo abbia i requisiti previsiti per l’accesso alle classi di concorso;
chi ha il titolo potrà inserirsi in III fascia;
chi è già iscritto in II o III fascia potrà aggiornare i titoli, cambiare provincia o scuole scelte, o aggiunge nuove classi di concorso;
considerato che l’aggiornamento del precedente triennio è stato tra maggio-giugno 2014, la procedura dovrebbe essere avviata in pari data;
il nuovo aggiornamento dovrebbe avere cadenza triennale;
Stante l’attuale normativa è possibile inserirsi in un’unica provincia, con 20 scuole da scegliere;
I titoli valutabili e punteggi relativi alla vigenti tabelle, se non saranno modificate in sede di emanazione della specifica ordinanza:

tabella-b-valutazione-titoli-iii-fascia;

tabella-a-valutazione-titoli-ii-fascia-gi_