Consulenza in pillole….il lavoro occasionale

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Per dare seguito a numerose richieste di informazioni e chiarimenti per quanto concerne la regolamentazione del lavoro occasionale da parte dei pubblici dipendenti in genere e dei docenti nonché trattamento economico e fiscale.  Rassegna di notizie utili collazionate a chi di interesse. Approfondimenti e consulenze professionale specifica, gratuita, a favore degli iscritti alla Uil Scuola presso le sedi territoriali. Per prenotazioni appuntamenti e/o quesiti: catania@uilscuola.it

  1. Insegnamento privato supplementare;  
  2. Prestazioni accessorie rese da pubblici dipendenti;
  3. tabella riassuntiva.                                                                                                            I

insegnamento privato supplementare

Come suggerisce la norma in esame, l’attivita` d’insegnamento oggetto di lavoro accessorio non puo` essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario. Ne ́, a parere degli scriventi, sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una impresa. Pertanto, l’attivita` d’insegnamento di cui si tratta, puo` essere svolta s`ı da qualsiasi soggetto, ma sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un ordinario ciclo di studi. Tale interpretazione, e` perfettamente in linea con quanto affermato dal Ministero del lavoro nell’interpello n. 40/ 2010, che ha riconosciuto l’accesso a tale tipologia di lavoro alle scuole materne private solo nelle ipotesi in cui il prestatore sia uno di quei soggetti cc.dd. a rischio di esclusione sociale e sempre che vi siano i necessari titoli abilitativi. A contrario, si e` pertanto, escluso il ricorso al lavoro accessorio in virtu` della mera attivita` d’insegnamento.

In ultimo, vale la pena ricordare il regime di incompatibilita`, ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994, dei pubblici insegnanti, che si concreta nel divieto d’impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonche ́ nell’obbligo d’informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private.

Prestazioni accessorie rese da pubblici dipendenti
Anche i dipendenti pubblici, alla stessa stregua degli altri lavoratori occupati, possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio; per costoro, tuttavia, e` necessario richiedere all’amministrazione di appartenenza una specifica autorizzazione preventiva (32). Fanno eccezione a questa regola generale le attribuzioni di incarichi a favore di dipendenti pubblici tito- lari di un rapporto di lavoro a tempo parziale con pre- stazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e` con-sentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di at- tivita` libero-professionali. La richiesta all’amministrazione di appartenenza deve essere effettuata o da parte dello stesso dipendente o, alternativamente, da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasiona- le (33). L’impiego di dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione comporta la responsabilita` disciplinare dell’interessato e l’obbligo di versare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza, a cura del soggetto erogante o in mancanza da parte dello stesso percettore (34). Si sottolinea il fatto che neppure le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a lavoratori dipendenti da un’altra amministrazione pubblica, senza la preventiva autorizzazione di quest’ultima, pena la nullita` dell’atto e la responsabilita` per infrazione disciplinare del funzionario responsabile del procedimento, oltre all’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza (35). Per i soggetti privati e gli enti pubblici economici che trasgrediscano il di- vieto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’importo degli emolumenti corrisposti, in qualsiasi forma, senza la prescritta autorizzazione
L’impiego di dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 a carico sia del dipendente che dell’amministrazione pubblica committente.
Il presupposto dell’autorizzazione costituisce un corollario del principio generale secondo cui, anche per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accesso- rio, e` necessario il possesso di ogni titolo abilitativo per lo svolgimento di una determinata attivita`. E` quanto affermato dal Ministero del lavoro in un apposita risposta ad un’istanza di interpello..

tabella lavoro occasionale