A chiarimento e contrasto dell’insano “”terrorismo”” che imperversa”” per ogni dove in questi ultimi giorni. Qui di seguito la risposta ed i chiarimenti per la totale tacitazione alle allarmate richieste e stressanti ansie. Che sia monito per tutti coloro che ingenerano notizie poco ponderate ovvero risibili quanto colpevoli e tendenziose. salvo mavica, segretario.
A PROPOSITO DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
Come avevamo già anticipato, da diverso tempo, è stata emanata dall’Inps la Circolare N. 169 del 15/11/5017, la quale sostituisce la N. 94 del 31/05/2017.
La nuova circolare chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale, relativo ai contributi previdenziali che scadrà al 1° gennaio 2019, si applica solo agli insegnanti degli asili e delle primarie parificate iscritti alla Cassa previdenziale CPI ( Cassa per insegnati scuole primarie statali e parificate che non sono quelle paritarie )
Per quanto riguarda, invece, i restanti dipendenti pubblici, stabilisce di “ applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima”.
In definitiva, non si applica ai dipendenti pubblici la prescrizione quinquennale, in quanto, comunque gli effetti della prescrizione ricadono in capo al datore di lavoro che essendo quello pubblico, sarebbe comunque responsabile dei mancati versamenti, contrariamente a quelli delle scuole parificate che ricadono sui soggetti privati.
Tale chiarimento, comunque, non ci esime dal partecipare agli incontri, già programmati, di formazione per accertare ed eventualmente variare le diverse posizioni assicurative, nei casi in cui ci siano delle situazioni incomplete e/o inesatte nell’estratto Inps.
da servizi e consulenze per gli iscritti alla UIL SCUOLA