LA PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI FACENTE FUNZIONI ESCLUDE I “SENZA TITOLO”. CONFRONTO STERILE.
Si è svolto presso il MI, in modalità video conferenza, un incontro con il seguente ordine del giorno:“ Confronto Decreto Ministeriale concernente la procedura selettiva per la progressione all’area dei Direttori”.
L’Amministrazione scolastica ha ripreso il “confronto” sulla procedura selettiva per la progressione all’area dei DSGA presentando, in bozza, il relativo decreto. Lo stesso, nella sostanza, recepisce molte delle indicazioni fornite dalle Organizzazioni Sindacali in occasioni dei precedenti incontri, ad eccezione della deroga al possesso di studio specifico (laurea). Aspetto questo di rilevante criticità in quanto preclude la partecipazione di oltre l’85% degli attuali assistenti amministrativi che, svolgendo la funzione sostitutiva, consentono alle scuole di funzionare. Al riguardo è stato richiesto un quadro riassuntivo, proprio relativo a tale personale, con la specificazione del titolo di studio posseduto e i posti che saranno vacanti e disponibili per la funzione di DSGA a partire dal prossimo a.s.2022/23. L’Amministrazione non ha fornito l’esatta quantificazione dei posti da mettere a concorso, riservandosi di farlo nelle fasi successive della procedura (bando).
La Uil Scuola, pur esprimendo il proprio apprezzamento per le modificazioni introdotte sia per lo svolgimento delle prove (le stesse sono state omologate a quelle dei docenti che accedono alle sessioni di esame riservate), la tempistica concessa ai candidati (doppia rispetto a quella iniziale), le discipline di esame (limitate a quelle professionali), ha argomentato che la bozza del decreto reca un vulnus evidente che inficia la valutazione complessiva della procedura: l’impossibilità a partecipare da parte degli assistenti amministrativi che sono privi del titolo di studio specifico (laurea). Una posizione insostenibile considerato che è sorretta da un principio giuridicamente e moralmente inaccettabile. Questo personale può solo svolgere le funzioni sostitutive, ma non accedere a posizioni stabili (ruolo). Tale posizione ignora, tra l’altro, la recente modificazione normativa introdotta con il D.L. n.80/2021, che ripristina la mobilità verticale anche in deroga al possesso del titolo di studio.
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