Taglio del cuneo fiscale: applicazione misure di sostegno economico previste dal Decreto Legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21
Si comunica che sono in corso le operazioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del Decreto in oggetto con decorrenza 1° luglio.
E’ riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, se il reddito annuo complessivo individuale non supera i 28.000 euro. La funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, può essere utilizzata anche per il nuovo trattamento integrativo che lo sostituirà. Si specifica a coloro che con detta modalità abbiano già effettuato la rinuncia al bonus Irpef secondo la previgente normativa, che tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento. Tuttavia si ricorda anche che, in virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile rispristinare il diritto, accedendo alla medesima funzionalità self service.
attachments: Misure di sostegno al reddito
Inoltre la norma in oggetto prevede, fino al 31 dicembre 2020, anche una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente a beneficio di titolari di redditi complessivi fino a 40.000 euro annui. Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestirne la rinuncia in modalità self service.
Il trattamento integrativo sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020. L’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.
Nel riquadro dedicato alle detrazioni del cedolino stipendiale verrà esposto il totale della detrazione lavoro dipendente e dell’ulteriore detrazione; inoltre, se quest’ultima è valorizzata, sarà prodotto un messaggio con il dettaglio delle detrazioni.
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