Rileviamo da anticipazioni che è stata redatta la bozza del bando in oggetto inerente la costituzione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA che sostituiranno integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e avranno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24.
Da indiscrezioni le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 1° febbraio al 2 marzo 2021. (??)
Sempre col beneficio di inventario e salvo diversa determinazione da parte del M.I. , qui di seguito elenchiamo ed anticipiamo quelli che dovrebbero essere i titoli di studio per l’accesso ai vari profili e i requisiti generali. (A breve pubblicheremo la tabella afferente l’attribuzione dei punteggi e tutte la casistiche.)
3. I titoli di studio per l’accesso ai profili professionali di cui all’art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall’art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del
comparto scuola, sottoscritta in data 25.7.2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) – Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità.
B) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie:
- Diploma di qualifica professionale di: 1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
7. Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.
(Requisiti generali di ammissione)
- Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubbli- ca), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165;
ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo 6 feb- braio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti delservizio di leva al quale il candidato sia stato eventual mente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua ita liana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Non
possono partecipare alla procedura di inserimento:
. a coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
. b coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
. d coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
. e coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
. f i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.