ANNO 2013 CANCELLATO DALLA CARRIERA, LA CORTE DI CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO DEL MIM: “E’ VALIDO”

D’Aprile: Una nostra rivendicazione mantenuta negli anni, senza timori, condizionamenti e senza paura di osare.  È necessario stanziare risorse aggiuntive nel CCNL per recuperare le perdite stipendiali di questi anni.

La Corte di cassazione, con ordinanza del giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero Istruzione e Merito con il quale il ministero chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico.

Nella decisione, la Suprema Corte, avvallando la prospettazione dello Studio Legale della Uil Scuola Rua Naso & Partner, afferma che «…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tale da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici».

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CONTENZIOSO CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI 2024. adesioni entro il 20 giugno 2024

Anche l’ultimo concorso per DS sta provocando una nuova ondata di ricorsi tra gli esclusi che vorrebbero poter affrontare almeno con riserva la prova scritta del concorso.

Per tale motivo abbiamo deciso con il nostro Ufficio Legale Nazionale di fornire una tutela legale, se pur con tutte le cautele del caso,  valutando di volta in volta la sussistenza dei presupposti.

 La prima fase del ricorso ha, quindi,  come obiettivo principale la possibilità di consentire all’iscritto/ricorrente di svolgere la prova scritta se pur con riserva.

Di seguito trovate le indicazioni per aderire al ricorso che vi chiediamo di condividere con i Vostri iscritti qualora interessati al contenzioso avvisandoli dell’esito molto incerto della procedura di ricorso.

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Sentenza Tribunale Roma, via libera alla presenza ai tavoli per UIL Scuola Rua

Una nuova sentenza emessa dal Tribunale di Roma, oggi 29 aprile, sancisce il diritto di UIL Scuola a partecipare ai tavoli di confronto.

Il Tribunale di Roma, in una sentenza emessa oggi, lunedì 29 aprile 2024, riconosce a UIL Scuola Rua il ‘diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative all’informazione e al confronto‘. Si tratta di una sentenza molto importante in quanto l’informazione dev’essere considerata come uno strumento di lavoro mentre il confronto è l’esercizio dell’attività sindacale che, in questo caso, il giudice non solamente ha riconosciuto ma ha legittimato in merito alla partecipazione costruttiva nella definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.  Sentenza Tribunale Roma, via libera alla presenza ai tavoli per UIL Scuola Rua

UIL Scuola Rua, in una nota informativa, riportano le dichiarazioni rilasciate dagli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti: ‘Il ricorso – spiegano i rappresentanti legali – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran’.

 

 

La Cassazione a Sez. Unite torna sul diritto della Carta Docenti a favore dei precari. E’ ancora possibile incardinare ricorsi gratuiti a favore degli iscritti alla UILSCUILA.

La Corte di Cassazione torna ad esaminare la questione dei bonus docenti a favore del personale precario, ribadendo due principi significativi: 

  1. In caso di contratti annuali al 30 giugno o al termine delle attività didattiche il docente con contratto a tempo determinato ha sempre diritto a ricevere il bonus docenti;
  1. In caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l’obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.

La Cassazione, pertanto, pone dei limiti di riconoscimento del bonus docente unicamente nei casi di contratti brevi che dovranno essere attentamente esaminati. 

Tutti gli iscritti potranno, pertanto, ancora presentare i ricorsi per il riconoscimento del bonus docenti usufruendo dell’assistenza gratuita dell’Ufficio Legale nazionale inviando la relativa documentazione e seguendo le istruzioni contattando la segreteria territoriale di CT : mail catania@uilscuola.it.

allegati

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❗️ILLEGITTIMA LA SOTTRAZIONE D’UFFICIO. vexata quaestio: occorre incardinare ricorso.

DOCENTI PRECARI E FERIE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

📞Per ottenere la monetizzazione delle ferie – illegittimamente sottratte- relative agli ultimi 5 anni, rivolgiti alla  Uil Scuola Rua.  

Uil Scuola sindacato utile. Voce libera della scuola. Nelle Scuole fra la gente. Uniti facciamo la differenza. Uniti si vince sempre. Propugniamo “”RISPETTO””

                                                                                                              dura lex sed lex 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania condanna, il MIM, in accoglimento del ricorso incardinato dalla UIL SCUOLA, patrocinante Avv. Domenico Naso – Roma – in nome e per conto di docente destinataria di contratti fino al 30 giugno, ha acclarato in via definitiva il principio come da sempre sostenuto dalla UIL SCUOLA, che..... omissis…. ””Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all’aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell’istruzione pubblica “””” 

La sentenza:Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per € 2.000,00, con la condanna del Ministero convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. Oltre le spese di soccombenza liquidate in favore del procuratore della ricorrente .

a proposito di diritti negati ovvero allorchè il MIM fa cassa oltre che togliere agli uni per dare ad altri.

Comunicazione ufficio legale Uil Scuola: SENTENZA favorevole del TRIBUNALE DI ROMA –  a favore di A.A. a percepire la   2^ POSIZIONE ECONOMICA.

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto della ricorrente – rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso – a percepire l’importo della 2’ posizione economica con condanna per il MIM a pagare l’importo di euro 21.600,00 alla lavoratrice oltre le spese processuali.

PQM

 dichiara il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell’art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma complessiva di € 21.600,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo…

Annullate ben 2 sanzioni disciplinari e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.”

Il Tribunale di Catania da ancora ragione alla Uil Scuola.

Stavolta è stata punita l’insensata e gratuita cattiveria di una Dirigente.

E’ ormai risaputo che il nostro sindacato sia un baluardo dinanzi alla prepotenza.

Da anni ripetiamo, IL SEGRETARIO NAZIONALE, GIUSEPPE D’APRILE  e  NOI TUTTI DELLA UIL SCUOLA,   che i Dirigenti Scolastici non possono avere sia il potere di formulare l’accusa disciplinare che il potere di irrogare la sanzione disciplinare. (evenienza tra l’altro,  che rientra fra le motivazioni per cui la UIL SCUOLA non ha firmato l’irricevibile CCNL 2019/2021).

Come può un Dirigente avere la serenità di giudizio se è stato proprio lui a formulare l’accusa?  Abbiamo con coerenza portato nelle aule giudiziarie i nostri principi e tutelato una nostra associata.

Il Tribunale di Catania ha accolto il nostro ricorso e fatto Giustizia! la sentenza: Annullate ben 2 sanzioni disciplinari e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.

                                                                                                                                        Avv. Filippo Prizzi. Salvo Mavica. Angela Romeo

L’arte di rendere difficili le cose facili. E’ mai possibile che le questioni prettamente di politica scolastica debbano essere risolte solo provvedimenti giudiziari.? Ebbene inspiegabilmente è così.si

CARTA DOCENTE – i docenti che hanno fatto ricorso e hanno già inviato la sentenza al ministero, stanno iniziando a ricevere la somma che è stata riconosciuta dal tribunale, per verificare potete accedere al seguente link: https://www.cartadeldocente.istruzione.it/DocenteWeb/#/login

REGOLARIZZAZZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVE. ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA.

Pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in merito all’oggetto.

A tale proposito, occorre riferirsi alla  nostra specifica iniziativa, assunta sin dall’8 settembre 2023, con cui abbiamo ritenuto necessario informare tutto il personale della scuola sulla necessità di verificare l’esattezza dei periodi contributivi riportati nell’estratto individuale INPS per evitare che i diritti relativi si prescrivano.  Esigenza questa dettata dalla scadenza del termine (31.12.2023) per effettuare la regolarizzazione dei periodi eventualmente mancanti. Da informazioni assunte, fatte salve le successive iniziative specifiche che si intenderanno azionare per evitare la prescrizione, il termine del 31 dicembre 2023, purtroppo, conserva la sua validità.

Sulla base di tali argomentazioni, reiteriamo l’invito ai lavoratori, docenti, ATA e dirigenti scolastici verificare l’estratto contributivo individuale, segnalando gli eventuali periodi omessi che devono essere richiesti con formale istanza diretta alla Scuola di servizio.

Per finalizzare tale operazione, DIRIGENTI Sc., DOCENTI ED ATA  potranno rivolgersi alle nostre sedi sindacali territoriali ( consulente esperto C/O UIL SCUOLA CT  Piero Fiume) per la verifica della loro posizione contributiva ed, eventualmente, sottoscrivere l’invito-diffida da  indirizzare ai rispettivi dirigenti scolastici per interrompere  i termini di  prescrizione, con le modalità previste nella stessa “istanza di regolarizzazione contributiva”all’uopo predisposta. DA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA Francesco Sciandrone Responsabile dei servizi previdenziali.  Giancarlo TURI – segretario organizzativo nazionale.

     

RICOSTRUZIONE E RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PERSONALE DOCENTE: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ACCOGLIE LA TESI FEDERAZIONE UIL SCUOLA– RUA

 

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna sezione Lavoro in merito al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo di diversi docenti iscritti alla Federazione Uil Scuola Rua rappresentati dall’Avv. Domenico Naso.

In particolare il Giudice del rinvio, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di fornire un’interpretazione  della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 in merito alla comparabilità, dei servizi di insegnamento prestati a tempo determinato in maniera frammentaria, attraverso supplenze brevi e saltuarie ad orario, con i periodi di insegnamento prestati dai colleghi assunti a tempo indeterminato.

La Corte sul punto ha completamento accolto la tesi dello Studio Legale Naso riconoscendo come non può esservi alcuna discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e indeterminato sulla base dei periodi di servizio lavorati, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate.

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Fondo ESPERO. A proposito di quel che gira….

Per dirla tutta ed in chiaro e dare riscontro alle numerose richieste di info e chiarimenti da parte dei ns associati.
Per fugare notizie tendenziose e spaventosamente spudorate, quanto non veritiere, divulgate da pseudo ass. sindacali.
Malafede? Ignoranza? Untori!
Per chiarezza: Nessun obbligo. Nessuna imposizione imposta o truffaldina.
Vi assicuro e rassicuro. “”Il silenzio assenso”” non scatta in automatico ma solo dopo i processi qui di seguito illustrati.
Il datore di lavoro per chi è entrato in ruolo dal 2019 e fino al 16 novembre 2023 deve dare informativa.
I neo assunti ricevono informativa a mezzo comunicazione con stigmatizzazione delle possibili scelte.
L’Amministrazione dovrà informare i lavoratori  fornendo puntuale  informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul “Fondo”.
Ciascuno è libero di aderire o non aderire. 9 mesi di tempo per decidere liberamente !!
Sempre ed in ogni caso, qualora dovesse scattare l’adesione “”silente””, è consentito di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione. Il datore indicherà altresì le modalità per comunicare la volontà di non aderire.

Ebbene, vergo la presente per rassicurare i ns tesserati, simpatizzanti ed amici non per confutare punto per punto le farneticazioni di chi…. a dire del poeta…      

O, se tu sai, più astuto
i cupi sentier trova
colà dove nel muto
aere il destin de’ popoli si cova;
e fingendo nova esca
al pubblico guadagno,
l’onda sommovi, e pesca
insidioso nel turbato stagno.
O, se tu ne sei capace,
trova il modo di entrare nelle stanze
dove, nel segreto,
si decide il destino dei popoli;
e proponendo un nuovo modo
per aumentare le entrate,
crea confusione, e con l’inganno
approfittane a tuo vantaggio. 
( da “La caduta”di Parini ,composta nel 1785, ma strepitosamente tanto attuale) .

Federazione Uil Scuola Rua
Segreteria territoriale città Metropolitana Catania
salvo mavica, segretario coordinatore.

 

 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO O PER ALTRI EVENTI IMPREVEDIBILI. SCHEDA TECNICA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

COSA FANNO STUDENTI E PERSONALE. 

In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Analizziamo i casi di “chiusura” e di “sospensione delle lezioni” indicando come devono comportarsi gli studenti e il personale.

la sk:CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO (O ALTRI EVENTI) – Scheda UIL Scuola.

(per ogni buon fine ed utile info) Federazione Uil Scuola Rua: SINDACATO UTILE. NELLE SCUOLE FRA LA GENTE. DALLA PARTE GIUSTA.

LA CASSAZIONE RICONOSCE LA CARTA DOCENTI AI PRECARI. Posto che l’insana politica non vuole riconoscere il sacrosanto diritto dei precari ope legis, il ns Ufficio Legale, proseguirà, con le azioni legali per la tutela dei ns tesserati.

Per la presentazione del ricorso è necessario predisporre  i seguenti documenti : 1)  Copia di un documento di riconoscimento; 2)  Procura alle liti ;3)  Privacy;  4)  Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;5)  Copia contratti di lavoro a tempo determinato anche l’ultimo contratto 2023/2024, ovvero il contratto di immissione in ruolo. “Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire.””

Anche la Cassazione interviene sul riconoscimento del bonus docenti a favore dei precari confermando quanto aveva già affermato la Corte di Giustizia prima e il Consiglio di Stato successivamente.

La Cassazione ha affermato i seguenti principi:

1. La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;

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“IL TRIBUNALE DI CATANIA CONTINUA A DARE RAGIONE ALLA UIL SCUOLA””

Stavolta è toccato al pieno riconoscimento del servizio nei passaggi di ruolo.

Nei passaggi di ruolo dei docenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce solo parzialmente il servizio prestato nel ruolo precedente. Ciò comporta una una progressione stipendiale più lenta e spesso un minore stipendio ed un minore TFS.

Da tempo abbiamo segnalato tale assurda ingiustizia, non siamo stati ascoltati, ma adesso il Tribunale di Catania con una sentenza del 5/10/2023 ci ha dato ragione: Il MIM è stato “condannato al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici del servizio prestato” dai docenti nostri iscritti che hanno proposto il ricorso per ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato nei ruoli precedenti.

Uil Scuola – Sempre a tutela dei diritti dei lavoratori”

Avv. Filippo Prizzi,  Salvo Mavica, Angela Romeo

Personale ATA: convocazioni per le supplenze – sentenza ATA: CHIAMATA DI “RETE” PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A T.D. Il Tribunale di Biella dà ragione alla Federazione UIL Scuola Rua GLI ASPIRANTI DEVONO RICEVERE LA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE

Condannata l’amministrazione al risarcimento delle retribuzioni e del riconoscimento del punteggio

Anche per le convocazioni di aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3 fascia del personale ATA, è possibile procedere ad una chiamata cosiddetta di “rete” oppure “collettiva”, con il fine di velocizzare le individuazioni di aspiranti destinatari di incarichi di supplenza al 31/08 o 30/06, concentrandole in giorni ed ore prestabilite.

Appare evidente che una variazione della modalità di convocazione non può, in alcun modo, sollevare l’amministrazione dal rispetto dei vincoli e delle procedure previste dall’ordinanza di riferimento.

In provincia di Biella, nell’anno scolastico 2020/2021 =riferimento vertenza di lavoro=, i candidati non hanno ricevuto alcuna convocazione individuale. In particolare, un aspirante collaboratore scolastico non ha partecipato alle convocazioni per assenza di comunicazione individuale.    

La Federazione UIL Scuola Rua ha provveduto alla difesa in tribunale nell’interesse del lavoratore coinvolto, ristabilendo il diritto dello stesso al risarcimento del mancato guadagno nonché del relativo punteggio.

In allegato la sentenza.  

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Concorso insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria: RICORSO AL TAR ESCLUSIONE DIPLOMATI ISEF

DURA LEX, SED LEX ?!?

Info: dalla SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ROMA

– Il ricorso è gratuito per gli iscritti alla Federazione UIL Scuola Rua;

– I documenti andranno inviati via mail utilizzando il proprio indirizzo PEO (non utilizzare la PEC) ai seguenti indirizzi mail:

dnaso@uilscuola.itavv.domeniconaso@gmail.com;

L’invio va effettuato ad entrambi gli indirizzi mail sopra indicati. I ricorrenti riceveranno una mail di conferma di ricezione.

ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA DEL  15 settembre 2023

 Verranno inseriti nel ricorso unicamente i ricorsi che verranno trasmessi entro il termine indicato e che abbiano rispettato rigorosamente le modalità di invio.

– I ricorsi sono riservati ai soli iscritti alla Federazione UIL Scuola – RUA.

E’ necessario leggere attentamente la “NOTA INFORMATIVA”. ricorso isef NOTA INFORMATIVA.

 

COMPENSI FONDO DI ISTITUTO – E’ legittimo rendere noti i nominativi e i compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto.

Un’altra vittoria della Federazione UIL Scuola RUA

In allegato la sentenza N. 00334/2023 del 28/6/2023 con cui il TAR del Piemonte accoglie il ricorso presentato dalla Federazione UIL Scuola RUA Piemonte non ritenendo legittimo da parte del Dirigente scolastico di riportare soltanto le colonne “voci”, “rendicontato e pagato” e “tot. personale”, contenenti dati in forma meramente riassuntiva ed aggregata che non hanno consentito alla nostra organizzazione sindacale di comprendere e verificare in modo puntuale e completo la corretta distribuzione delle risorse finanziarie, con esclusione dell’ostensione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti.

attachments: sentenza rsu

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Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola): Ordinanza del Tribunale di Cuneo

Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L’amministrazione fa un passo indietro dopo l’ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.

Rendiamo nota l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all’aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico. 

Come noto, l’art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L’ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.

La sentenza: ORDINANZA ART. 59

IL 2013 DEVE ESSERE RITENUTO UTILE SIA AI FINI PENSIONISTICI CHE ECONOMICI E LA PROGRESSIONE STIPENDIALE.

IL TRIBUNALE DI MARSALA NE RICONOSCE L’UTILITÀ AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO PENSIONISTICO

E’ sul percorso tracciato dalla Federazione Uil Scuola Rua che apprendiamo con pacata soddisfazione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Marsala con la sentenza n. 104 del 21/02/2023, che in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.

Nelle scorse settimane abbiamo sollecitato i lavoratori della Scuola ad inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai Dirigenti Scolastici una specifica istanza per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini della progressione economica.

Non ci siamo fatti scoraggiare dinanzi a ricostruzioni normative a sostegno delle sole ragioni del Ministero contro la posizione dei lavoratori.

E quello che stupisce è il fatto che le tesi esposte non giungessero dall’amministrazione. Siamo e rimaniamo ben consapevoli delle difficoltà normative e degli enormi ostacoli da superare ma questo non è sufficiente a fermare la nostra rivendicazione sindacale a favore dei lavoratori della Scuola.

la sentenza:SENTENZA-N.-104.2023-TRIBUNALE-DI-MARSALA-OSCURATA

Noi continueremo a tutelare i lavoratori rivendicando una Scuola migliore e una maggiore tutela del personale della Scuola. Avv. Domenico Naso -Ufficio Legale Uil Scuola Rua

 

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