La nostra organizzazione sindacale ha da sempre rivendicato il diritto all’assegnazione delle posizioni economiche con priorità per il personale già inserito nelle precedenti graduatorie, parzialmente formato o in attesa del corso di formazione obbligatorio.
A tal fine abbiamo predisposto, congiuntamente al nostro servizio legale nazionale, una diffida che può essere utilizzata dal:
1) personale parzialmente formato;
2) personale inserito in graduatoria e non in possesso di nessuna posizione economica;
3) personale in possesso della prima posizione economica e inserito in graduatoria per la seconda posizione.
MODALITA’ OPERATIVE:
La notifica della diffida al MIM avverrà a cura del nostro ufficio legale nazionale.
Tutti coloro che fossero interessati e che rientrano in uno dei tre casi esplicitati possono contattare la segreteria territoriale di Catania, la sede di Mascali e le delegazioni territoriali di Belpasso, Paternò e Ramacca per ogni utile info, modalità, documentazione occorrente ivi compresa la copia della DIFFIDA da inviare al MIM. e documentazione.
Termine ultimo entro e non oltre il 15 gennaio 2025.
RISPETTO, COERENZA E INSIEME per rafforzare la posizione politico – sindacale assunta dalla Federazione UIL Scuola Rua nel corso degli anni sulla inadempienza contrattuale da parte del MIM.
Personale ATA, figli di un Dio Minore.? No, sig. Ministro, GRAZIE. Non è possibile, non ci stiamo e reclamiamo il giusto riconoscimento nei confronti di tutto il personale Ata che tutti i giorni concorre e si impegna assieme ai docenti ed ai Dirigenti scolastici al buon funzionamento della scuola pubblica per come concepita e voluta dai padri costituenti.
Noi ci siamo. Uil Scuola sindacato utile. Voce libera della Scuola.
Angela Romeo
Salvo Mavica
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Categoria: ASSISTENZA LEGALE UILSCUOLA
CONDANNATO IL MIM A CORRISPONDERE LA 1’ E LA 2’ POSIZIONE ECONOMICA A FAVORE DEL PERSONALE ATA
Su ricorso promosso dall’avvocato Naso dell’ufficio legale UIL Scuola, la Corte di Appello di Milano – in data 26 settembre 2024 – condanna il MIM al pagamento della prima e seconda posizione economica a favore del personale ATA affermando un principio di diritto fondamentale:
“” La mancanza dei fondi disponibili non può essere un motivo valido per non corrispondere ai lavoratori la prima e/o la seconda posizione economica, si tratta di un Istituto Contrattuale e va riconosciuto ai lavoratori. “”””
In parziale riforma della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Busto Arsizio condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di………….OMISSIS…… della somma di € 6.374,9 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo. Conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione della restante metà che liquida in € 2.300 oltre accessori di legge, con distrazione in favore procuratore antistatario……. OMISSIS…..
UFFICIO LEGALE NAZIONALE UIL SCUOLA RUA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE
CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso presentato dall’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Domenico Naso, condanna il Ministero al risarcimento del danno per l’abuso utilizzo dei contratti a termine.
Dopo l’apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea i Tribunali condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni per l’eccessivo utilizzo della contrattazione a termine in danno del personale della scuola.
“Il Tribunale di Genova accerta e dichiara l’abusiva reiterazione, da parte del Ministero convenuto, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero convenuto, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un’indennità onnicomprensiva nella misura di 10 (dieci) mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al saldo”.
Aggiornamento e/o primo inserimento graduatorie G P S : mancato riconoscimento punteggio corsi C L I L . Azioni legali.
“Sono giunte alla nostra segreteria territoriale numerose segnalazioni con annesse richieste di intervento per il mancato riconoscimento nelle GPS del punteggio dei corsi CLIL.
Confermando il nostro principio secondo cui siamo un “sindacato utile”, ci siamo prontamente attivati, mettendo a disposizione il nostro avvocato convenzionato.”
Per maggiori informazioni scrivere a: studiolegaleprizzi@yahoo.it.”
L’anno 2013 deve essere riconosciuto ai fini della progressione economica di carriera. Purtroppo, per ingiustificabile prassi consolidata non vale “erga omnes”, occorre pertanto ricorrere ed incardinare ricorso.
in evidenza:
” E’ nota la contrarietà del nostro sindacato di incardinare liti temerarie che, purtroppo, da qualche tempo interessano il mondo della scuola. Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che l’anno 2013 debba essere risconosciuto ai fini giuridici. A questo punto, fedeli al principo secondo cui vogliamo essere “un sindacato utile” abbiamo deciso di organizzare un ricorso collettivo affinchè il Tribunale di Catania riconosca ai fini giuridici il servizio prestato nell’anno 2013 ai lavoratori della scuola. Naturalmente, prima di procedere, valuteremo ogni singolo caso. Il termine per aderire al ricorso scadrà il 30/10/2024. Per ulteriori maggiori e puntuali informazioni, adesioni e/o appuntamenti e per la sottoscrizione degli atti scrivere a: studiolegaleprizzi@yahoo.it.
Lettera inviata dalla UILSCUOLA al MIM – valutazione corsi CLIL GPS
GPS, validità corsi CLIL e mancato riconoscimento del punteggio.
Omissis…””.Alla luce delle considerazioni più avanti espresse, la Segreteria scrivente la invita voler disporre, con cortese massima urgenza, una nota di chiarimento diretta agli Uffici territoriali di codesto Ministero, per addivenire ad una corretta, omogenea, valutazione delle istanze. Tanto considerando che dalle stesse discendono i rapporti di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), suscettibili di generare lesioni di interessi legittimi e di diritti soggettivi.”””
Nei casi di mancato riconoscimento del punteggio bisogna procedere con la diffida e, successivamente, con eventuale ricorso.
Per info, assistenza, consulenza, valutazioni: segreteria territoriale Uil Scuola Catania, Via Giuseppe Patanè 15 Catania.
Sito: www.uilscuolacatania.it
La posizione della UIL SCUOLA, in allegato la nota integrale
Leggi tutto “Lettera inviata dalla UILSCUOLA al MIM – valutazione corsi CLIL GPS”
GPS, validità corsi CLIL e mancato riconoscimento del punteggio.
Nei casi di mancato riconoscimento del punteggio bisogna procedere con la diffida e, successivamente, con eventuale ricorso.
Assistenza e consulenza gratuita per gli associati. Per questioni meramente organizzative e salvaguardia dell’efficacia e della efficienza, riceviamo presso le ns sedi previo concordato appuntamento.
In allegato la nostra posizione.
Leggi tutto “GPS, validità corsi CLIL e mancato riconoscimento del punteggio.”
Caos nomine capi d’istituto, il Tar del Lazio blocca la graduatoria degli aspiranti presidi: accolto il ricorso presentato da 17 docenti. La Uil Scuola sta seguendo anche tanti docenti che hanno presentato già ricorso sul concorso 2024:
rassegna stampa da: IL FATTO QUOTIDIANO. di Alex Corlazzoli |
Ferragosto di fuoco per la scuola italiana. A pochi giorni dall’assunzione dei nuovidirigenti(519 vincitori di concorso ai quali assegnare la sede con decorrenza primo settembre), il presidente della sezione feriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazioha sospeso in via cautelare, con decreto monocratico firmato il 14 agosto, la graduatoriadegli aspiranti presidi. Il provvedimento è stato preso in attesa che, il cinque settembre, venga discusso il merito della vicenda dalla Terza sezione bis. Un vero e proprio caosche rischia di creare problemi alla nomina dei nuovi capi d’istitutopronti a dare un regolare avvio alle lezioni.
Nei giorni scorsi a viale Trastevere avevano pubblicato il Decreto 107/2024 con l’elenco dei docenti inseriti nella graduatoria finale che sarebbero stati assunti come dirigenti nei prossimi giorni. A bloccare tutto alla vigilia di Ferragosto sono arrivati i togati del Tar che hanno accolto ilricorso presentato da diciassette docentiche avevano partecipato al concorso ordinario lamentando la disparitàdi trattamentoper delle assunzioni previste soltanto per la procedura riservata. Un procedimento che non sembra preoccupare il ministero, pronto a costituirsi in giudizio per chiedere l’annullamento del decreto monocratico e respingere la domanda cautelare dei ricorrenti. Nella pratica i presidi dovrebbero essere assunti con riservafino al cinque settembre. In quella data, poi, la Terza sezione bis potrebbe revocare il decreto del 14 agosto o rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, rinviandoil tuttoa distanza di qualche mese.
per oramai consolidata costante giurisprudenza il personale precario (con contratti fino al 30/06 o fino altermine delle attività didattiche) ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute
RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”. DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA. Il ricorso può essere incardinato anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche
“”Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.””
La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.
L’avvio del ricorso per gli iscritti e per coloro che richiedono di conferire delega di iscrizione a questa FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA non prevede alcun costo.
Per eventuali Info, chiarimenti e consulenze contattare le ns segreterie.
Catania 19.07.2024
ANNO 2013 CANCELLATO DALLA CARRIERA, LA CORTE DI CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO DEL MIM: “E’ VALIDO”
D’Aprile: Una nostra rivendicazione mantenuta negli anni, senza timori, condizionamenti e senza paura di osare. È necessario stanziare risorse aggiuntive nel CCNL per recuperare le perdite stipendiali di questi anni.
La Corte di cassazione, con ordinanza del giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero Istruzione e Merito con il quale il ministero chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico.
Nella decisione, la Suprema Corte, avvallando la prospettazione dello Studio Legale della Uil Scuola Rua Naso & Partner, afferma che «…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tale da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici».
CONTENZIOSO CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI 2024. adesioni entro il 20 giugno 2024
Anche l’ultimo concorso per DS sta provocando una nuova ondata di ricorsi tra gli esclusi che vorrebbero poter affrontare almeno con riserva la prova scritta del concorso.
Per tale motivo abbiamo deciso con il nostro Ufficio Legale Nazionale di fornire una tutela legale, se pur con tutte le cautele del caso, valutando di volta in volta la sussistenza dei presupposti.
La prima fase del ricorso ha, quindi, come obiettivo principale la possibilità di consentire all’iscritto/ricorrente di svolgere la prova scritta se pur con riserva.
Di seguito trovate le indicazioni per aderire al ricorso che vi chiediamo di condividere con i Vostri iscritti qualora interessati al contenzioso avvisandoli dell’esito molto incerto della procedura di ricorso.
Sentenza Tribunale Roma, via libera alla presenza ai tavoli per UIL Scuola Rua
Una nuova sentenza emessa dal Tribunale di Roma, oggi 29 aprile, sancisce il diritto di UIL Scuola a partecipare ai tavoli di confronto.
Il Tribunale di Roma, in una sentenza emessa oggi, lunedì 29 aprile 2024, riconosce a UIL Scuola Rua il ‘diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative all’informazione e al confronto‘. Si tratta di una sentenza molto importante in quanto l’informazione dev’essere considerata come uno strumento di lavoro mentre il confronto è l’esercizio dell’attività sindacale che, in questo caso, il giudice non solamente ha riconosciuto ma ha legittimato in merito alla partecipazione costruttiva nella definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare. Sentenza Tribunale Roma, via libera alla presenza ai tavoli per UIL Scuola Rua
UIL Scuola Rua, in una nota informativa, riportano le dichiarazioni rilasciate dagli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti: ‘Il ricorso – spiegano i rappresentanti legali – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran’.
La Cassazione a Sez. Unite torna sul diritto della Carta Docenti a favore dei precari. E’ ancora possibile incardinare ricorsi gratuiti a favore degli iscritti alla UILSCUILA.
La Corte di Cassazione torna ad esaminare la questione dei bonus docenti a favore del personale precario, ribadendo due principi significativi:
- In caso di contratti annuali al 30 giugno o al termine delle attività didattiche il docente con contratto a tempo determinato ha sempre diritto a ricevere il bonus docenti;
- In caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l’obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La Cassazione, pertanto, pone dei limiti di riconoscimento del bonus docente unicamente nei casi di contratti brevi che dovranno essere attentamente esaminati.
Tutti gli iscritti potranno, pertanto, ancora presentare i ricorsi per il riconoscimento del bonus docenti usufruendo dell’assistenza gratuita dell’Ufficio Legale nazionale inviando la relativa documentazione e seguendo le istruzioni contattando la segreteria territoriale di CT : mail catania@uilscuola.it.
allegati
❗️ILLEGITTIMA LA SOTTRAZIONE D’UFFICIO. vexata quaestio: occorre incardinare ricorso.
Uil Scuola sindacato utile. Voce libera della scuola. Nelle Scuole fra la gente. Uniti facciamo la differenza. Uniti si vince sempre. Propugniamo “”RISPETTO””
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania condanna, il MIM, in accoglimento del ricorso incardinato dalla UIL SCUOLA, patrocinante Avv. Domenico Naso – Roma – in nome e per conto di docente destinataria di contratti fino al 30 giugno, ha acclarato in via definitiva il principio come da sempre sostenuto dalla UIL SCUOLA, che..... omissis…. ””Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all’aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell’istruzione pubblica “””” La sentenza:Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per € 2.000,00, con la condanna del Ministero convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. Oltre le spese di soccombenza liquidate in favore del procuratore della ricorrente .
a proposito di diritti negati ovvero allorchè il MIM fa cassa oltre che togliere agli uni per dare ad altri.
Comunicazione ufficio legale Uil Scuola: SENTENZA favorevole del TRIBUNALE DI ROMA – a favore di A.A. a percepire la 2^ POSIZIONE ECONOMICA.
Il Tribunale di Roma riconosce il diritto della ricorrente – rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso – a percepire l’importo della 2’ posizione economica con condanna per il MIM a pagare l’importo di euro 21.600,00 alla lavoratrice oltre le spese processuali.
PQM
…dichiara il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell’art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma complessiva di € 21.600,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo…
Annullate ben 2 sanzioni disciplinari e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.”
“Il Tribunale di Catania da ancora ragione alla Uil Scuola.
Stavolta è stata punita l’insensata e gratuita cattiveria di una Dirigente.
E’ ormai risaputo che il nostro sindacato sia un baluardo dinanzi alla prepotenza.
Da anni ripetiamo, IL SEGRETARIO NAZIONALE, GIUSEPPE D’APRILE e NOI TUTTI DELLA UIL SCUOLA, che i Dirigenti Scolastici non possono avere sia il potere di formulare l’accusa disciplinare che il potere di irrogare la sanzione disciplinare. (evenienza tra l’altro, che rientra fra le motivazioni per cui la UIL SCUOLA non ha firmato l’irricevibile CCNL 2019/2021).
Come può un Dirigente avere la serenità di giudizio se è stato proprio lui a formulare l’accusa? Abbiamo con coerenza portato nelle aule giudiziarie i nostri principi e tutelato una nostra associata.
Il Tribunale di Catania ha accolto il nostro ricorso e fatto Giustizia! la sentenza: Annullate ben 2 sanzioni disciplinari e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.“
Avv. Filippo Prizzi. Salvo Mavica. Angela Romeo
L’arte di rendere difficili le cose facili. E’ mai possibile che le questioni prettamente di politica scolastica debbano essere risolte solo provvedimenti giudiziari.? Ebbene inspiegabilmente è così.si
REGOLARIZZAZZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVE. ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA.
Pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in merito all’oggetto.
A tale proposito, occorre riferirsi alla nostra specifica iniziativa, assunta sin dall’8 settembre 2023, con cui abbiamo ritenuto necessario informare tutto il personale della scuola sulla necessità di verificare l’esattezza dei periodi contributivi riportati nell’estratto individuale INPS per evitare che i diritti relativi si prescrivano. Esigenza questa dettata dalla scadenza del termine (31.12.2023) per effettuare la regolarizzazione dei periodi eventualmente mancanti. Da informazioni assunte, fatte salve le successive iniziative specifiche che si intenderanno azionare per evitare la prescrizione, il termine del 31 dicembre 2023, purtroppo, conserva la sua validità.
Sulla base di tali argomentazioni, reiteriamo l’invito ai lavoratori, docenti, ATA e dirigenti scolastici verificare l’estratto contributivo individuale, segnalando gli eventuali periodi omessi che devono essere richiesti con formale istanza diretta alla Scuola di servizio.
Per finalizzare tale operazione, DIRIGENTI Sc., DOCENTI ED ATA potranno rivolgersi alle nostre sedi sindacali territoriali ( consulente esperto C/O UIL SCUOLA CT Piero Fiume) per la verifica della loro posizione contributiva ed, eventualmente, sottoscrivere l’invito-diffida da indirizzare ai rispettivi dirigenti scolastici per interrompere i termini di prescrizione, con le modalità previste nella stessa “istanza di regolarizzazione contributiva”all’uopo predisposta. DA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA Francesco Sciandrone Responsabile dei servizi previdenziali. Giancarlo TURI – segretario organizzativo nazionale.
RICOSTRUZIONE E RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PERSONALE DOCENTE: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ACCOGLIE LA TESI FEDERAZIONE UIL SCUOLA– RUA
La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna sezione Lavoro in merito al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo di diversi docenti iscritti alla Federazione Uil Scuola Rua rappresentati dall’Avv. Domenico Naso.
In particolare il Giudice del rinvio, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di fornire un’interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 in merito alla comparabilità, dei servizi di insegnamento prestati a tempo determinato in maniera frammentaria, attraverso supplenze brevi e saltuarie ad orario, con i periodi di insegnamento prestati dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
La Corte sul punto ha completamento accolto la tesi dello Studio Legale Naso riconoscendo come non può esservi alcuna discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e indeterminato sulla base dei periodi di servizio lavorati, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate.