Fondo ESPERO. A proposito di quel che gira….

Per dirla tutta ed in chiaro e dare riscontro alle numerose richieste di info e chiarimenti da parte dei ns associati.
Per fugare notizie tendenziose e spaventosamente spudorate, quanto non veritiere, divulgate da pseudo ass. sindacali.
Malafede? Ignoranza? Untori!
Per chiarezza: Nessun obbligo. Nessuna imposizione imposta o truffaldina.
Vi assicuro e rassicuro. “”Il silenzio assenso”” non scatta in automatico ma solo dopo i processi qui di seguito illustrati.
Il datore di lavoro per chi è entrato in ruolo dal 2019 e fino al 16 novembre 2023 deve dare informativa.
I neo assunti ricevono informativa a mezzo comunicazione con stigmatizzazione delle possibili scelte.
L’Amministrazione dovrà informare i lavoratori  fornendo puntuale  informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul “Fondo”.
Ciascuno è libero di aderire o non aderire. 9 mesi di tempo per decidere liberamente !!
Sempre ed in ogni caso, qualora dovesse scattare l’adesione “”silente””, è consentito di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione. Il datore indicherà altresì le modalità per comunicare la volontà di non aderire.

Ebbene, vergo la presente per rassicurare i ns tesserati, simpatizzanti ed amici non per confutare punto per punto le farneticazioni di chi…. a dire del poeta…      

O, se tu sai, più astuto
i cupi sentier trova
colà dove nel muto
aere il destin de’ popoli si cova;
e fingendo nova esca
al pubblico guadagno,
l’onda sommovi, e pesca
insidioso nel turbato stagno.
O, se tu ne sei capace,
trova il modo di entrare nelle stanze
dove, nel segreto,
si decide il destino dei popoli;
e proponendo un nuovo modo
per aumentare le entrate,
crea confusione, e con l’inganno
approfittane a tuo vantaggio. 
( da “La caduta”di Parini ,composta nel 1785, ma strepitosamente tanto attuale) .

Federazione Uil Scuola Rua
Segreteria territoriale città Metropolitana Catania
salvo mavica, segretario coordinatore.

 

 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO O PER ALTRI EVENTI IMPREVEDIBILI. SCHEDA TECNICA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

COSA FANNO STUDENTI E PERSONALE. 

In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Analizziamo i casi di “chiusura” e di “sospensione delle lezioni” indicando come devono comportarsi gli studenti e il personale.

la sk:CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO (O ALTRI EVENTI) – Scheda UIL Scuola.

(per ogni buon fine ed utile info) Federazione Uil Scuola Rua: SINDACATO UTILE. NELLE SCUOLE FRA LA GENTE. DALLA PARTE GIUSTA.

LA CASSAZIONE RICONOSCE LA CARTA DOCENTI AI PRECARI. Posto che l’insana politica non vuole riconoscere il sacrosanto diritto dei precari ope legis, il ns Ufficio Legale, proseguirà, con le azioni legali per la tutela dei ns tesserati.

Per la presentazione del ricorso è necessario predisporre  i seguenti documenti : 1)  Copia di un documento di riconoscimento; 2)  Procura alle liti ;3)  Privacy;  4)  Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;5)  Copia contratti di lavoro a tempo determinato anche l’ultimo contratto 2023/2024, ovvero il contratto di immissione in ruolo. “Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire.””

Anche la Cassazione interviene sul riconoscimento del bonus docenti a favore dei precari confermando quanto aveva già affermato la Corte di Giustizia prima e il Consiglio di Stato successivamente.

La Cassazione ha affermato i seguenti principi:

1. La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;

Leggi tutto “LA CASSAZIONE RICONOSCE LA CARTA DOCENTI AI PRECARI. Posto che l’insana politica non vuole riconoscere il sacrosanto diritto dei precari ope legis, il ns Ufficio Legale, proseguirà, con le azioni legali per la tutela dei ns tesserati.”

“IL TRIBUNALE DI CATANIA CONTINUA A DARE RAGIONE ALLA UIL SCUOLA””

Stavolta è toccato al pieno riconoscimento del servizio nei passaggi di ruolo.

Nei passaggi di ruolo dei docenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce solo parzialmente il servizio prestato nel ruolo precedente. Ciò comporta una una progressione stipendiale più lenta e spesso un minore stipendio ed un minore TFS.

Da tempo abbiamo segnalato tale assurda ingiustizia, non siamo stati ascoltati, ma adesso il Tribunale di Catania con una sentenza del 5/10/2023 ci ha dato ragione: Il MIM è stato “condannato al riconoscimento integrale ai fini economici e giuridici del servizio prestato” dai docenti nostri iscritti che hanno proposto il ricorso per ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato nei ruoli precedenti.

Uil Scuola – Sempre a tutela dei diritti dei lavoratori”

Avv. Filippo Prizzi,  Salvo Mavica, Angela Romeo

Personale ATA: convocazioni per le supplenze – sentenza ATA: CHIAMATA DI “RETE” PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A T.D. Il Tribunale di Biella dà ragione alla Federazione UIL Scuola Rua GLI ASPIRANTI DEVONO RICEVERE LA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE

Condannata l’amministrazione al risarcimento delle retribuzioni e del riconoscimento del punteggio

Anche per le convocazioni di aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3 fascia del personale ATA, è possibile procedere ad una chiamata cosiddetta di “rete” oppure “collettiva”, con il fine di velocizzare le individuazioni di aspiranti destinatari di incarichi di supplenza al 31/08 o 30/06, concentrandole in giorni ed ore prestabilite.

Appare evidente che una variazione della modalità di convocazione non può, in alcun modo, sollevare l’amministrazione dal rispetto dei vincoli e delle procedure previste dall’ordinanza di riferimento.

In provincia di Biella, nell’anno scolastico 2020/2021 =riferimento vertenza di lavoro=, i candidati non hanno ricevuto alcuna convocazione individuale. In particolare, un aspirante collaboratore scolastico non ha partecipato alle convocazioni per assenza di comunicazione individuale.    

La Federazione UIL Scuola Rua ha provveduto alla difesa in tribunale nell’interesse del lavoratore coinvolto, ristabilendo il diritto dello stesso al risarcimento del mancato guadagno nonché del relativo punteggio.

In allegato la sentenza.  

Leggi tutto “Personale ATA: convocazioni per le supplenze – sentenza ATA: CHIAMATA DI “RETE” PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A T.D. Il Tribunale di Biella dà ragione alla Federazione UIL Scuola Rua GLI ASPIRANTI DEVONO RICEVERE LA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE”

Concorso insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria: RICORSO AL TAR ESCLUSIONE DIPLOMATI ISEF

DURA LEX, SED LEX ?!?

Info: dalla SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ROMA

– Il ricorso è gratuito per gli iscritti alla Federazione UIL Scuola Rua;

– I documenti andranno inviati via mail utilizzando il proprio indirizzo PEO (non utilizzare la PEC) ai seguenti indirizzi mail:

dnaso@uilscuola.itavv.domeniconaso@gmail.com;

L’invio va effettuato ad entrambi gli indirizzi mail sopra indicati. I ricorrenti riceveranno una mail di conferma di ricezione.

ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA DEL  15 settembre 2023

 Verranno inseriti nel ricorso unicamente i ricorsi che verranno trasmessi entro il termine indicato e che abbiano rispettato rigorosamente le modalità di invio.

– I ricorsi sono riservati ai soli iscritti alla Federazione UIL Scuola – RUA.

E’ necessario leggere attentamente la “NOTA INFORMATIVA”. ricorso isef NOTA INFORMATIVA.

 

COMPENSI FONDO DI ISTITUTO – E’ legittimo rendere noti i nominativi e i compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto.

Un’altra vittoria della Federazione UIL Scuola RUA

In allegato la sentenza N. 00334/2023 del 28/6/2023 con cui il TAR del Piemonte accoglie il ricorso presentato dalla Federazione UIL Scuola RUA Piemonte non ritenendo legittimo da parte del Dirigente scolastico di riportare soltanto le colonne “voci”, “rendicontato e pagato” e “tot. personale”, contenenti dati in forma meramente riassuntiva ed aggregata che non hanno consentito alla nostra organizzazione sindacale di comprendere e verificare in modo puntuale e completo la corretta distribuzione delle risorse finanziarie, con esclusione dell’ostensione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti.

attachments: sentenza rsu

Leggi tutto “COMPENSI FONDO DI ISTITUTO – E’ legittimo rendere noti i nominativi e i compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto.”

Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola): Ordinanza del Tribunale di Cuneo

Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L’amministrazione fa un passo indietro dopo l’ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.

Rendiamo nota l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all’aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico. 

Come noto, l’art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L’ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.

La sentenza: ORDINANZA ART. 59

IL 2013 DEVE ESSERE RITENUTO UTILE SIA AI FINI PENSIONISTICI CHE ECONOMICI E LA PROGRESSIONE STIPENDIALE.

IL TRIBUNALE DI MARSALA NE RICONOSCE L’UTILITÀ AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO PENSIONISTICO

E’ sul percorso tracciato dalla Federazione Uil Scuola Rua che apprendiamo con pacata soddisfazione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Marsala con la sentenza n. 104 del 21/02/2023, che in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.

Nelle scorse settimane abbiamo sollecitato i lavoratori della Scuola ad inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai Dirigenti Scolastici una specifica istanza per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini della progressione economica.

Non ci siamo fatti scoraggiare dinanzi a ricostruzioni normative a sostegno delle sole ragioni del Ministero contro la posizione dei lavoratori.

E quello che stupisce è il fatto che le tesi esposte non giungessero dall’amministrazione. Siamo e rimaniamo ben consapevoli delle difficoltà normative e degli enormi ostacoli da superare ma questo non è sufficiente a fermare la nostra rivendicazione sindacale a favore dei lavoratori della Scuola.

la sentenza:SENTENZA-N.-104.2023-TRIBUNALE-DI-MARSALA-OSCURATA

Noi continueremo a tutelare i lavoratori rivendicando una Scuola migliore e una maggiore tutela del personale della Scuola. Avv. Domenico Naso -Ufficio Legale Uil Scuola Rua

 

Leggi tutto “IL 2013 DEVE ESSERE RITENUTO UTILE SIA AI FINI PENSIONISTICI CHE ECONOMICI E LA PROGRESSIONE STIPENDIALE.”

RIPRISTINO VALIDITA’ ANNO 2013 AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA. LA UIL SCUOLA INCARDINA RICORSO GRATUITO A FAVORE DEI PROPRI TESSERATI.

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013

Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato  un decennio,fatta  eccezione per il contratto  2016-2018.

Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del  personale della scuola, ad oggi permane ancora, il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

 E’ UTILE SAPERE CHE:

La Federazione Uil Scuola Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie a ristoro di quanto indebitamente tolto a tutti i lavoratori del comparto scuola.

Ancora una volta la Federazione Uil Scuola Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie, qualora dovesse essere necessario,  per  tutelare il diritto dei docenti a vedere riconosciuta  la progressione di carriera relativa all’anno 2013.

CHI PUO’PRESENTARE RICORSO?

Al ricorso possono partecipare, docenti e ATA di ruolo e NON, ( MA CON RICOSTRUZIONE DI CARRIERA), che non hanno avuto la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.

 COME FARE PER PARTECIPARE?

Ogni lavoratore della scuola interessato deve presentare al M.I. e  al DIRIGENTE SCOLASTICO, ove presta servizio,   l’istanza/diffida (vds allegato) come primo atto di richiesta, costituzione in mora ed interruzione dei termini.

La diffida,può essere presentata via Pec  o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola ovvero con Racc.A.R. avendo cura di conservarne una copia.

 DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

Per aderire al ricorso GRATUITO PER GLI  ISCRITTI, dopo aver trasmesso la diffida, inviare email di adesione a catania@uilscuola.it con oggetto : RICORSO recupero anno 2013 … NOME. COGNOME…..E MAIL, … n. DI TELEFONO…copia del ricorso presentato e prova di presentazione, data e prototocollo, ovvero attestazione e consegna se via pec, o ricevuta postale. Copia documento di identità e codice fiscale.

RICORSO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA RUA che sarà incardinato dall’Ufficio legale della Uil Scuola Nazionale in Roma, avv. Domenico Naso.

Fraterni saluti in Uil Scuola.

S. Mavica – coordinatore territoriale CT

A.Romeo – responsabile territoriale CT

ATTACHMENTS: Anno-2013-DOCENTI-ATA-domanda pdf

GRADUATORIE GPS: LA RINUNCIA ALLA SCELTA DELLE PREFERENZE NON PUO’ ESCLUDERE IL DOCENTE DALLE SUCCESSIVE CONVOCAZIONI

 

Il Tribunale di Roma pronunciatosi sul ricorso patrocinato dall’Avv. Naso, con la recente sentenza del 14 febbraio 2023, ha accertato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione, consistente nell’attribuire supplenze annuali in favore di docenti collocati nella medesima graduatoria del ricorrente con un punteggio inferiore.
Il Giudice, ha accertato che, il non aver espresso tutte le sedi di preferenza al momento della compilazione della domanda di partecipazione, non può costituire esclusione per l’affidamento di supplenze annuali o fino al temine delle attività didattiche nelle convocazioni successive alla prima, sempre su sedi di preferenza indicate in domanda.

Comunicazione ufficio legale: algoritmo supplenze – ennesima vittoria della Uil Scuola Rua Cagliari

Ancora una buona notizia giunge dalla nostra segreteria regionale Sardegna.

Il Tribunale del Lavoro di Cagliari, su ricorso patrocinato dalla Federazione Uil Scuola Rua di Cagliari – avvocato Elisabetta Mameli – ha accolto la domanda cautelare proposta da una nostra iscritta scavalcata nelle nomine a tempo determinato. Il tutto dovuto al “mal funzionamento” dell’algoritmo.

E’ l’ennesima vittoria della UIL Scuola Rua Cagliari che dimostra il fallimento dell’algoritmo che, come più volte denunciato nei mesi scorsi, ha generato e continua a generare evidenti discrasie a danno di tutto il personale scolastico e conseguentemente degli alunni.

A tutto ciò aggiungiamo che ci ritroviamo, a febbraio, di fronte a rifacimento di nomine e addirittura assistiamo “al balletto degli insegnanti” a causa, appunto, di incarichi assegnati in modo errato e poi rifatti a seguito contenzioso.

Lo avevamo denunciato per tempo ma siamo rimasti inascoltati.

 

SENTENZA DELLA CASSAZIONE: I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO HANNO DIRITTO ALLA PIENA EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A QUELLO DEI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO

Segnaliamo la recente sentenza della Cassazione a favore del personale della Scuola ove viene ribadito la parità di trattamento tra il personale docente a tempo determinato con un forte impatto anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Scuola: i docenti a tempo determinato hanno diritto alla piena equiparazione del trattamento retributivo a quello dei docenti a tempo indeterminato. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022, è intervenuta in materia di pubblico impiego, affermando il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici.

Presso le sedi della Federazione UIL Scuola RUA,  Catania info, consulenza ed assistenza, gratuita per gli iscritti.

RICONOSCIMENTO ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA: AZIONE LEGALE DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

.””azioni legali.””

Per primo atto propedeutico occorre presentare istanza/diffida da parte di  ogni lavoratore della scuola  al  dirigente scolastico  della propria sede di titolarità e/o servizio , per poi procedere alla costituzione di richiesta/diffida e messa in mora  avverso il Ministero. (termine ultimo 28 febbraio 2023).IL MODELLO DI DIFFIDA  E’ DISPONIBILE PRESSO LE NOSTRE SEDI ivi compresa l’assistenza, disamina e   consulenza mirata,  dovuta, necessaria e pertinente su quanto in parola.

La segreteria Nazionale  comunica che in merito all’azione giudiziaria patrocinata dall’Avv. D.Naso,  se non andrà a buon fine per via contrattuale, è totalmente gratuita per gli iscritti. Il ricorso potrà riguardare anche chi, nel frattempo è andato in pensione.

 

Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018. Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa. La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie. Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua  si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto dei docenti a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013. Il  D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità. Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

Leggi tutto “RICONOSCIMENTO ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA: AZIONE LEGALE DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA”

D’APRILE: ABOLIRE IL NUMERO CHIUSO PER ABILITAZIONE E SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

IL COMMENTO DEL SEGRETRARIO FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ALLA SENTENZA DELL’ADDUNATA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE ABILITAZIONI ALL’ESTERO. IN ALLEGATO LA SENTENZA
“Abolire il numero chiuso dai percorsi universitari abilitanti e che specializzano sul sostegno per non costringere i docenti a recarsi all’estero, a cadere nella morsa dei viaggi della speranza organizzati dietro ai quali c’è tanta speculazione e ad attivare lunghi e incerti contenziosi per il riconoscimento titoli”.


Il Ministero potrebbe non ritenere che il percorso sia conforme a quelli che sono i requisiti richiesti e chiedere agli interessati una integrazione per poterle considerare valide. Esempio? In caso di mancanza del tirocinio o di determinati ambiti di studio. Sta nei fatti che in caso di rifiuto dell’interessato all’integrazione il titolo non venga valutato. Si tratta dunque di una sentenza importante, dal momento che il Ministero aveva rifiutato tout court il riconoscimento del titolo e che apre alla loro validazione ma lasciando all’amministrazione la libertà di chiedere agli interessati un adeguamento ai requisiti per l’ottenimento del titolo.

PROGRESSIONE ECONOMICA DELLA CARRIERA

Lettera aperta alla cortese attenzione dei sigg,ri docenti ed Ata.  LORO SEDI
Come sapete, con la ricostruzione di carriera, si vengono a sistemare i servizi preruolo
*statali* pari o superiori a 180 gg prestati a seguito di supplenza effettuata con il titolo
di accesso valido.
Questi servizi vengono riconosciuti, a livello giuridico ed economico, i primi 4 anni per
intero più i 2/3 dei successivi e, a livello solo economico, i rimanenti 1/3.
Ad esempio se si hanno 10 anni di preruolo *statale* dopo la ricostruzione di carriera
avremo ai fini giuridici ed economici 4 anni interi più i 2/3 dei restanti 6 anni, cioè 4
anni per un totale di *8 anni ai fini giuridici ed economici*. Il restante 1/3 verrà valutato
in modo diversificato a seconda del ruolo ricoperto nella scuola.
Successivamente, infatti, dopo il 16° anno di servizio per docenti laureati della Scuola
secondaria di secondo grado; dopo i 18 anni di servizio per i docenti di scuola primaria,
infanzia, della scuola media e per i docenti diplomati delle scuola secondaria superiore
e dei coordinatori amministrativi; dopo i 20 anni per il personale ATA e dopo i 24 anni
per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, automaticamente, la
posizione stipendiale si riallinea riammettendo i servizi considerati solo a livello
economico, cioè il rimanente 1/3 verrà valutato anche a livello giuridico ed
economico. Quindi nel caso di ricostruzione precedente esposto dagli 8 anni
riconosciuti precedentemente si passa ai *10 anni* riconosciuti per intero ai fini
giuridico-economici validi per normalizzare la posizione stipendiale ai fini degli scatti.
Questo è un *automatismo* ma se qualcuno rileva, ed è molto probabile, che
non è avvenuto può presentare la domanda di seguito riportata alla scuola di
servizio ed alla ragioneria territoriale dello stato di competenza.
Fraterni saluti. s.m.

p.s.quanto su esposto si riferisce alla “”normale”” sequenza.

Sentenze già favorevoli, a seguito mirati ricorsi , su patrocinio dei ns avvocati sia a livello nazionale che a livello delle strutture territoriali 

hanno statuito che i servizi pre ruolo vanno computati già da subito per intero.!!!!!!

Per info ed assistenza, è possibile contattare la segreteria territoriale di Catania-

Leggi tutto “PROGRESSIONE ECONOMICA DELLA CARRIERA”

ai DSGA f.f. spetta il riconoscimento del trattamento economico delle mansioni svolte.

Comunicazione ufficio legale: SENTENZA TRIBUNALE TIVOLI. DSGA SVOLGIMENTO FUNZIONI SUPERIORI.

l’ultima sentenza resa dal Tribunale di Tivoli a favore dei facenti funzioni ai quali ha riconosciuto il trattamento economico delle mansioni superiori di DSGA.

IL GIUDICE

omissis………Non v’è dubbio, quindi, che in presenza di svolgimento della funzione richiamata alla parte spetti il trattamento economico proprio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art. 69 del CCNC Scuola 1994/1997 richiamato esplicitamente dall’art. 146 del CCNC Scuola 29.11.2007, e il consequenziale adeguamento giuridico.

Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente di beneficiare del trattamento economico proprio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi degli artt. 69 del CCNL Scuola 1994/1997 e 146 del CCNC Scuola 29.11.2007, dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2018/2019, con esclusione degli aa.ss. 2008/2009, 2010/2011 e 2016/2017 per una somma totale di € 9.436,00 oltre interessi e rivalutazione stante l’assenza di contestazione in ordine alla regolarità contabile dei conteggi effettuati dalla parte.

Le spese eseguono la soccombenza.

Leggi tutto “ai DSGA f.f. spetta il riconoscimento del trattamento economico delle mansioni svolte.”

RICORSI GRATUITI PER LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E CARTA DOCENTI ESCLUSIVO PER I PRECARI DI RELIGIONE


GLI ISCRITTI UIL SCUOLA POSSONO RIVOLGERSI ALLE SEDI TERRITORIALI PER IL MATERIALE DA INVIARE ALLO STUDIO LEGALE. IL RICORSO E’ GRATUITO PER TUTTI GLI ISCRITTI UIL SCUOLA
In allegato la locandina  riguardo al ricorso dei docenti di religione concordati con l’Avv. Naso (Ufficio legale Uil Scuola Rua nazionale).
Attachments:
File: locandina RICORSI