A seguito la pubblicazione della Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e in vista dell’imminente aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia e della costituzione delle nuove graduatorie provinciali, pubblichiamo, in allegato, la scheda che contiene:
1. la posizione della UILSCUOLA
2. i risultati ottenuti rispetto la bozza presentata durante gli incontri di confronto
3. le principali modifiche alla tabella di valutazione titoli
4. la parte tecnica relativa alla composizione delle graduatorie, i titoli di accesso, come saranno utilizzate.
5. I motivi dei ricorsi. L’ufficio legale della Uil Scuola è al lavoro.
Su quest’ultimo punto, nei prossimi giorni, forniremo indicazioni più dettagliate, sia in diritto che nel fatto.
salvo mavicala scheda: NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI – Scheda UIL scuola
Categoria: ASSISTENZA LEGALE UILSCUOLA
Comunicazione ufficio legale: sollecito incontro sindacale di cui alla diffida per comportamento antisindacale.
L’esecutivo Nazionale della UIL SCUOLA conferisce ampio mandato al Segretario Nazionale per la reitera della DIFFIDA (allegata e notificata al MIUR, in persona del Ministro pro-tempore), volta ad interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti della UIL Scuola.
In particolare viene richiesta la convocazione immediata, entro e non oltre il termine di 3 giorni, per l’avvio delle trattative negoziali e la necessaria contrattazione sui temi fondamentali legati al CCNI sulla mobilità per tutti i lavoratori del comparto – personale docente, educativo e ATA – al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI.
INCONTRI AL MINISTERO DEL 13 MAGGIO 2020. Garantito il diritto di rientro dei perdenti posto prima delle immissioni in ruolo.
Le nomine in ruolo sui posti liberati da “quota 100” sono state al centro del confronto tra l’amministrazione, rappresentata dal Capo dipartimento Marco Bruschi, e le organizzazioni sindacali. Con un commento a caldo verrebbe da dire “si sono ristretti i posti“. Un’operazione fatta con molto ritardo e, a nostro avviso, fatta male produce un risultato risicato rispetto alle premesse: a fronte di 9.000 pensionamenti l’amministrazione restituisce appena 4.500 posti, la metà. Questo è un elemento che si va ad aggiungere a quello relativo al concorso straordinario. Da una parte si annunciano nuovi 16.000 posti e oggi scopriamo che tra questi sono compresi i 4500 posti esistenti e non assegnati. Con l’operazione che l’amministrazione sta portando a conclusione, oltre a non coprire tutti i posti liberati, si rischiava di danneggiare il personale docente già di ruolo a vantaggio dei nuovi nominati ai quali si assegna una sede definitiva sottraendola alla mobilità. Rispetto a quanto prospettato dalla Amministrazione, la UIL scuola è riuscita a riportare sui giusti binari il diritto acquisito dei docenti soprannumerari i quali, rispetto a quanto prevedeva inizialmente il Ministero, potranno ambire a riavere, con diritto di precedenza, la ex sede di titolarità che non verrà occupata dal neo immesso in ruolo. Su questo aspetto rileviamo un elemento di positività, ancorché non sufficiente, che tutela il personale soprannumerario rispetto al fatto che i posti potevano essere coperti da docenti neo immessi in ruolo. Rimangono comunque le altre questioni aperte e non risolte. La UIL ha infatti riproposto di integrare il CCNI sulla mobilità e risolvere due questioni:
” IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEVE CONSENTIRE IL RITORNO A CASA DEI DOCENTI ASSUNTI CON LA LEGGE 107 – RICORSO COLLETTIVO AL TAR
Le immissioni in ruolo, devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Ma il Ministero sembra averlo dimenticato ed i docenti assunti con la riforma della ” Buona scuola” avranno sempre meno speranze di ritornare a casa.
Non lo possiamo permettere.
Confortati da alcuni precedenti favorevoli sull’argomento, mettiamo il nostro ufficio legale a disposizione degli iscritti che vogliano partecipare ad un ricorso collettivo dinanzi al TAR.
Per informazioni potrete scriverci ai seguenti indirizzi e mail: smavica@uilscuola.it e studiolegaleprizzi@yahoo.it “
STABILIZZAZIONE EX LSU e CO.CO.CO Luci e ombre sulle scelte del ministero che ha accumulato ritardi ingiustificati
Come è noto, la UIL Scuola ha ripetutamente chiesto la riapertura del CCNI della mobilità che rappresenta un unicum per tutti i lavoratori, docenti ed ATA. Una richiesta motivata dal susseguirsi delle norme che, a parere della UIL Scuola, dovevano essere tradotte ed armonizzate nel contratto che prevede espressamente la riapertura (art 1 comma 4) proprio a questo fine. Il Miur ha deciso di farlo da sé, senza una condivisione.
Per questo la UIL non ha sottoscritto l’integrazione al contratto della mobilità relativa gli ex LSU e CO.CO.CO, in quanto le richieste di condivisione delle scelte e delle soluzioni, avanzate al tavolo politico, non sono state nemmeno prese in esame. Questo si è reso necessario anche per avere le mani libere per eventuali ricorsi, sulla base degli effetti negativi, dell’intera mobilità sul personale.
Vediamo in dettaglio i principali motivi:
Il contratto della mobilità non può essere aperto solo quando conviene all’amministrazione e solo su aspetti settoriali.
Questa integrazione – anche se contiene alcune soluzioni utili per quei lavoratori – non risponde alle necessità di tutto il personale scolastico che sta’ vivendo una situazione difficile.
Anche le soluzioni proposte per gli ex LSU, che derivano direttamente dalla norma primaria di stabilizzazione, sulla attuazione della quale è mancato il confronto, non sono del tutto condivisibili, come ad esempio la omologazione degli ex CO.CO.CO che con settembre vedranno il completamento delle trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno e che non potranno, comunque, partecipare alla mobilità.
Inoltre, il confronto su tutte le altre materie è stato precluso dai rappresentanti del MIUR. Pensiamo, per gli ATA, all’indizione del concorso dei 24 mesi sul quale il ministero ha proceduto con scelte unilaterali non condivise e comunicate solo a decisione presa.
27.3.2020 CCNI mobilita at. 58, c. 5 quinquies, dl n. 69 del 2013
AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2020.0008899
CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 6 aprile 2020
Dall’attualità all’utilità. Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone. Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi.
Il punto della giornata di Pino Turi
Il Presidente del CSPI, Francesco Scrima, reagisce all’ipotesi che in questi giorni girava circa un decreto che – da una parte ne proroga la composizione che è in scadenza – dall’altra elimina l’obbligo da parte del ministro di attivare atti senza il parere (obbligatorio) non vincolante dell’organismo nazionale.
Vogliamo sottolineare la solidarietà e il massimo supporto al Presidente e a tutti i componenti del CSPI, pur non facendone parte, la UIL scuola riconosce nell’organismo un presidio di democrazia partecipativa che, ancorché attenuata rispetto al tradizionale CNPI che ha presidiato e garantito la libertà di insegnamento, resta una sede di confronto e discussione democratica che, evidentemente, una classe politica “moderna ed efficiente”, soffre.
La Uil Scuola sarà sempre accanto, ed insieme, in ogni iniziativa che difenda tempi, modi e tradizioni democratiche che sono connaturate nel tessuto sociale italiano a cui la scuola ha contribuito a radicare, e di questo ne è orgogliosa. Apprendiamo con soddisfazione, dal Consiglio dei Ministri di oggi, che sono accorciati i tempi ma non l’espressione dei prescritti pareri.
Ci hanno chiesto Ordinanza Ministeriale mobilità 2020/21 – non tutti possono partecipare
Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi DDG 85/2018 (ammessa all’ultimo anno del FIT ex DM 631/18), dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 ( 1.1.2019) con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, posso presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2020/21? No, non potranno partecipare tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018) e tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.
>>>Il Sindacato UIL Scuola mi tutelerà? Si, attraverso un ricorso al Tar Lazio ove verrà impugnata l’Ordinanza nella parte in cui introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo.
>>>A chi dovrò rivolgermi? A qualunque struttura territoriale UIL Scuola o alla struttura UIL Scuola della provincia dove presti servizio.
Prestate attenzione a: DL SCUOLA – Il Consiglio dei ministri vara le misure. Intanto il Mef fa i conti e pensa di risparmiare. Turi: si punti su stabilità del personale. Prime classi potrebbero avere maggiori difficoltà .Mai più attività ragionieristiche sui diritti universali come sanità e scuola https://uilscuola.it/dl-scuola-il-consiglio-dei-ministri-vara-le-misure-intanto-il-mef-fa-i-conti-e-pensa-di-risparmiare/
ORDINANZA MINISTERIALE N. 182 DEL 23 MARZO 2020 MOBILITA’ – AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DEGLI ISCRITTI
Con riferimento alla pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità 2020/21 e alla esclusione di alcune categorie di docenti, la UIL SCUOLA intende “sostenere” forte azione di tutela politico sindacale affiancando anche una azione di natura giudiziaria sviluppata su due diverse iniziative:
La prima di natura collettiva (VEDI SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA) attraverso un ricorso al Tar Lazio ove verrà impugnata l’Ordinanza nella parte in cui introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo.
La seconda di carattere individuale e personale a favore dei singoli iscritti attraverso azione da incardinare innanzi ai competenti Tribunali Ordinari in funzione di Giudice del Lavoro.
TERMINE ultimo per aderire: ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 5 MAGGIO 2020
A proposito della vexata quaestio su “”supplenze brevi e saltuarie art.21 D.L. 18/2020. nota MIUR.
Il MIUR, nella serata di ieri (domenica ore 19,57), ha inviato a tutte le scuole la Nota n. 8615 allegata con la quale, ha cercato di chiarire, sotto il profilo contabile, le modalità di attuazione dell’art. 121 Dl n. 18/2020.
Dopo un’attenta e ripetuta lettura della stessa, di seguito vi riportiamo i punti fondamentali:
1. Le misure contenute nel Decreto Legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.
Su questo punto conoscete la nostra posizione e, per questo, tuteleremo gli iscritti valutando caso per caso e impugnando i relativi ed eventuali decreti di licenziamento o mancata proroga che dovessero risultare illegittimi (la proroga riguarda TUTTO il periodo di sospensione delle attività didattiche);
2. nel mese di marzo il numero dei contratti stipulati e la relativa spesa sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio, per cui le proroghe effettuate con causale covid19 (ora soppressa) non dovrebbero avere problemi;
3. è stata prevista un’ulteriore possibilità di reiterazione supplenza/proroga entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e della spesa storica.
Un budget da comunicare ad ogni singola scuola, potrà essere utilizzato per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti a tempo determinato purché si rispetti il limite delle risorse assegnate;
4. l’attuazione delle disposizioni normative di cui all’art. 121 del DL 18/2020 non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per questo in data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI. A seguito di tale rilevazione sarà possibile desumere se ricorrano i presupposti per continuare ad attuare quanto previsto dal suddetto D.L. sempre nell’ottica di salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio.
In breve: “marzo si è potuto dare attuazione alla misura contenuta nel Decreto perché il budget utilizzato non ha superato quello esistente (storico); aprile (a seguito rilevazione di giorno 15) si continuerà a dare attuazione alle misure del Decreto Legge nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili”. Restano le normali condizioni di conferimento supplenze (sostituzione del docente assente) che andranno imputate al SIDI, in maniera ordinaria, anche ai fini del monitoraggio di cui sopra al fine di valutare “la spesa storica”.
CONCORSO PRECARI Il Consiglio di Stato: sì a prove con regole semplificate e particolari Ci sono straordinarie esigenze di interesse pubblico
Turi: giuste le nostre rivendicazioni. Politica ha argomentazioni inconsistenti.
La predisposizione di prove concorsuali caratterizzate da regole semplificate è lecita e giustificata da “straordinarie esigenze di interesse pubblico”, in quanto diretta a porre fine ad una intollerabile situazione di precariato in cui versa da anni un considerevole numero di lavoratori.
Così il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 868/2020, ha dichiarato la legittimità dei bandi di concorso riservati ai docenti in possesso di abilitazione o già inseriti nelle graduatorie, al fine di superare la carenza di personale e contrastare il precariato.
La decisione è di notevole importanza, in quanto riconosce la possibilità di bandire concorsi riservati, caratterizzati da “marcati connotati di specialità, da una procedura snella di verifica”, le cui modalità di svolgimento siano idonee a facilitare la stabilizzazione del personale precario.
Tale superiore esigenza di lotta al precariato legittima dunque “una normativa ad hoc, giustificata da particolari e non irrazionali esigenze pubblicistiche (eliminazione del precariato)”.
Anche la magistratura conferma le nostre posizioni e la legittimità delle nostre rivendicazioni – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.
Comunicazione ufficio legale: Sentenza Corte di Cassazione|ricostruzione di carriera del personale scolastico.
La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.
Difatti, la UIL Scuola evidenzia come la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall’art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […]
Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell’accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”……….. continua lettura….
OCCORRE pertanto INVIARE diffida e messa IN MORA immediatamente ai fini dell’interruzione della prescrizione dei termini così da poter avviare il ricorso per ottenere il miglior inquadramento e il conseguente aumento della retribuzione.
iNFO, ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE ivi compresa la predisposizione della diffida, diligente,attiva e gratuita per gli iscritti alla UILSCUOLA presso la sede della segreteria territoriale di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15. Tel. 095 8320 159. email: catania@uilscuola.it
salvo mavica, segretario organizzativo regionale Federazione uil Scuola Rua Sicilia
Filippo Prizzi, avvocato
“MOBILITA’ INTERPROVINCIALE: IL TRIBUNALE DI TORINO DA’ RAGIONE ALLA UIL SCUOLA DI CATANIA – TRASFERITO A CATANIA DOCENTE CHE ASSISTE IL GENITORE PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92
Segreteria Territoriale Catania
Da tempo ripetiamo che i docenti referenti unici di genitori portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 debbono avere la precedenza anche nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
Lo prescrive la Legge, lo vuole la Costituzione nel chiedere l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale.
Il MIUR, però, è rimasto sordo, come troppo spesso accade.
Un docente, iscritto alla Uil Scuola di Catania e da noi assistito, è stato posto dinanzi all’alternativa di abbandonare il genitore o rinunciare al posto di lavoro.
Si è così rivolto al Tribunale di Torino che ne ha disposto l’immediato trasferimento nella provincia di Catania.
Ancora una volta la Uil Scuola si rivela essere un sindacato utile, pronto a tutelare concretamente i diritti del personale della scuola.”
nota informative a cura di : salvo mavica, segretario organizzativo regionale; Avv. Filippo PRIZZI CT
segreteria Territoriale Catania, Via Giuseppe Patanè, 15. catania@uilscuola.it
Contenzioso diplomati magistrale – nota MIUR
Nota diramata dal segretario nazionale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile.
Il MIUR, con la nota 41435 del 18 settembre 2019, su sollecitazione della UIL Scuola ha chiarito che i docenti in possesso del diploma magistrale in attesa di sentenza definitiva e iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento possono risultare destinatari di incarico a tempo determinato.
Il chiarimento si è reso necessario in quanto l’USR Lazio, con specifica nota (*), aveva precluso ai soggetti interessati tale possibilità.
(*) “… Gli aspiranti inseriti in graduatoria con la riserva (T) in quanto non destinatari di ordinanze di ottemperanza con riconoscimento del diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, oppure (S), compresi nelle posizioni di cui a ciascun calendario, non devono presentarsi…”.
Giuseppe D’Aprile
SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Esecuzioni provvedimenti giurisdizionali (Art. 42 bis
il dispositivo
Comunicazione ufficio legale: DM 631/Diffida.
Diritto alla scelta della sede più favorevole sulla base della effettiva posizione ricoperta nella graduatoria prevista dal D.M. 631
La questione riguarda i docenti, che hanno superato il concorso 2018 nella scuola secondaria (DDG 85/2018 – DM 631/2018), le cui graduatorie di merito sono state pubblicate dopo il 31 agosto e che, per questo motivo, nell’a.s. 2018/2019 non sono stati avviati al terzo anno FIT.
Il DM 631/18, ha previsto che per questi docenti, se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito, ci sarebbe stata l’individuazione sul contingente 2018/2019 e l’assegnazione della provincia.
I docenti interessati assumeranno effettivo servizio con contestuale stipula di contratto a T.I. Pertanto, il 1° settembre 2019, ma non potranno scegliere sui posti che si sono resi disponibili col contingente di posti dell’a.s. 2019/20, per cui per cui avranno minori possibilità di scelta, in termini di sedi disponibili, rispetto a chi, all’interno della medesima graduatoria concorsuale ha un punteggio più basso. Questa Uil Scuola di concerto con i ns Uffici Legali ha predisposto e resa disponibile ai docenti interessati apposita diffida e qualora si riscontrasse provato danno nella scelta della sede in caso di inadempienza da parte dell’Amministrazione adire ed incardinare azione legale davanti al Tribunale del lavoro.
Info ed assistenza FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUE SICILIA – SEDE TERRITORIALE DI CATANIA VIA G.PATANè 15.
Filippo Prizzi, avvocato. Salvo mavica, segretario.
ANCORA UNA VOLTA LE TESI DELLA UIL SCUOLA VENGONO ACCOLTE IN TRIBUNALE
Ormai da anni sosteniamo che il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie debba essere valutato nelle domande di mobilità. Ma il MIUR, chissà perchè, non ha voluto ascoltarci.
Così i nostri tesserati hanno adito l’Autorità Giudiziaria e con 2 provvedimenti ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Caltagirone ha ordinato al MIUR di riconoscere il servizio svolto presso le scuole paritarie e, per l’effetto, aumentare il punteggio attribuito nelle operazioni di mobilità ed essere trasferiti in provincia di Catania.
Ancora una volta con orgoglio possiamo affermare: abbiamo riportato a casa altri due docenti!
Dalla segreteria territoriale di Catania. : Avv. Filippo Prizzi; . Salvo Mavica, segretario generale.
UIL SCUOLA – SINDACATO UTILE – NELLE SCUOLE FRA LA GENTE – LA VOCE LIBERA DELLA SCUOLA – INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA – COMUNITA’
Diplomati magistrale: sentenza della cassazione. La Cassazione conferma: diplomati fuori dalle graduatoria ad esaurimento
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto il ricorso di un gruppo di diplomati magistrali avverso la sentenza del Consiglio di Stato.
Sono quindi fuori dalla graduatorie ad esaurimento per l’immissione in ruolo.
Per la UIL Scuola vanno sicuramente recuperate le situazioni che sono rimaste fuori dalla “sanatoria” e che stiamo sostenendo con un emendamento relativo all’accordo sui precari, da portare avanti con il provvedimento (decreto legge subito esecutivo) di imminente adozione.
Allo stesso tempo si deve considerare che con la decisone odierna della Cassazione si è chiusa la strada del ricorso giurisdizionale che aveva creato una spaccatura nella legislazione scolastica, volendo assimilare la posizione dei docenti della primaria e infanzia a quelli della secondaria.
Questa è l’ennesima conferma che induce a pensare che i ricorsi vanno vagliati e valutati in ogni loro aspetto e che devono comunque rappresentare l’ultima ratio rispetto alle lesioni di diritti.
Si tratta di strade non facili da percorrere e che lasciano il tempo che trovano.
Ciò dimostra che l’utilizzo spropositato e demagogico dei ricorsi porta un decadimento complessivo della credibilità del sistema, senza alcun vantaggio per i singoli che se non trovano nell’azione dei sindacati veramente rappresentativi una risposta politica, sempre più difficile perseguire, restano nel pantano dei ricorsi e dei ricatti di avvocati senza scrupoli,
Ordinanza CDS concorso dirigenti scolastici.
Comunicazione ufficio legale UIL Scuola: Concorso Dirigenti Scolastici
Il consiglio di Stato,senza entrare nel merito delle ragioni sottese ed indicate nella sentenza del Tar, sospende la sentenza ritenendo preminente l’interesse pubblico .
Tutto verrà discusso nella udienza già fissata nel merito ove verranno trattati ed analizzati tutti i motivi di presunta illegittimità indicati nei ricorsi.
Comunicazione ufficio legale UIL SCUOLA: NOTA INFORMATIVA – INSERIMENTO IN GAE 2019/2022
NOTA INFORMATIVA. INSERIMENTO IN G.A.E. 2019/2022
Il Ministero dell’Istruzione con Decreto Ministeriale del 24 aprile 2019, n. 374 ha fornito le istruzioni per l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento. Il decreto consente la presentazione della domanda tramite il portale on line del Ministero a partire dal 25 aprile 2019 sino al 16 maggio 2019, (TERMINE prorogato al 20 maggio) solo a coloro che risultano già inseriti in G.A.E. a pieno titolo o con riserva in virtù di provvedimento giurisdizionali pendenti o decisi favorevolmente. La questione relativa all’inserimento in G.A.E. per i diplomati magistrali e per i possessori del diploma I.T.P. è stata ampiamente decisa da ben due decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Pertanto, si evidenzia come il ricorso non potrà – a normativa e giurisprudenza vigenti – ottenere alcun definitivo inserimento in G.A.E. a favore dei possessori del diploma magistrale . L’eventuale partecipazione ad un ricorso ha il solo scopo di mantenere vivo il contenzioso qualora si verificasse una diversa soluzione legislativa. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, condizionano i prossimi ricorsi in modo negativo. Va sottolineato che il decreto ministeriale n. 374/2019 prevede all’art. 6, comma 1 la possibilità di chiedere la permanenza in graduatoria a “..coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 8″. Ciò nonostante il Ministero ha concesso la possibilità di aggiornare la propria posizione anche a tutti quei docenti che hanno un ricorso pendente innanzi alla Giurisdizione Amministrativa di primo o di secondo grado, e che non abbiano ancora una sentenza sfavorevole divenuta definitiva (si cfr. art. 6, comma 1, decreto ministeriale n. 374/2019, doc. 1). Il decreto ministeriale, pertanto, introduce una ulteriore ed evidente disparità di trattamento tra coloro che hanno un ricorso pendente e coloro che non hanno mai presentato un ricorso al T.A..R. o un appello al Consiglio di Stato pur essendo in possesso dello stesso titolo di studio.(continua…)
PRECISAZIONE IMPORTANTE! Tutti i partecipanti devono compilare e inviare la domanda di inserimento in G.A.E. in modalità cartacea all’Ufficio Scolastico Regionale di rispettivo interesse entro il 20 maggio. In proseguo occorre incardinare ricorso legale.
scarica modello cartaceo: Modello1_GaE_20190424
salvo mavica, segretario
L’ADUNANZA PLENARIA DEL 20 FEBBRAIO 2019 HA CONFERMATO L’ADUNANZA PLENARIA N. 11 DEL 2017.
^ ^ ^ ^ ^
E’ stata pubblicata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ed è negativa per i diplomati magistrali.
I docenti che hanno ottenuto una sentenza definitiva del Consiglio di Stato o del T.A.R. non hanno da temere rispetto ad eventuali licenziamenti o depennamenti dalle G.A.E.
Per gli altri docenti che erano stati immessi in ruolo o inseriti in G.A.E. per effetto di provvedimenti cautelari, potrebbe giungere un provvedimento di licenziamento, secondo le procedure previste dal decreto legge “ dignità”.
In conclusione l’Adunanza Plenaria del 20 febbraio 2019 ha ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza.
Pertanto l’unica possibilità di ottenere l’assunzione in ruolo per i docenti in possesso del diploma magistrale rimane il concorso pubblico ordinario o riservato.
LEX, DURA LEX…Adunanza Plenaria diplomati magistrale
omissis……
6. Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. L’istituto del c.d. prospective overruling (che limita la retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l’efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017.
46. L’applicazione dei principi suesposti al caso di specie consente di decidere l’intera controversia nel senso del rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
47. Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della controversia e il margine di incertezza interpretativa che ha caratterizzato le questioni controverse, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, enuncia i principi di diritto di cui in motivazione e respinge l’appello.
attachments:sentenzadiplomati 27 FEBBRAIO 2019