NOSTRE SCELTE SONO SUL MERITO DELLE QUESTIONI, NON SU POLEMICHE PRETESTUOSE. Il rifiuto dell’amministrazione avrà ripercussioni negative su migliaia di persone. Mai così basso il livello delle relazioni sindacali.

La vicenda ha inizio nei giorni 4 e 5 marzo dopo che l’amministrazione ha convocato un tavolo di contrattazione sulla mobilita’.
Argomento: personale ATA con particolare riferimento agli ex LSU.

In quei giorni abbiamo scoperto, cosa anomala, che esistono due contratti della mobilità, uno per i docenti e uno per il personale ATA.
Noi della Uil siamo sempre stati convinti che il contratto è unico mentre l’amministrazione di fatto ha operato come se fossero distinti.
La UIL ha fortemente contestato questa modalità di convocazione rifiutandosi di discutere problematiche relative al solo personale ATA.
Come prevede il comma 4 dell’art. 1 del CCNI integrativo sulla mobilità, nonostante il contratto sia triennale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario può essere riaperto.
La UIL chiedeva semplicemente questo: l’applicazione del contratto, la riapertura su tutta la materia della mobilità, docenti e ATA.
A seguito della chiusura totale dell’amministrazione rispetto a richieste legittime la UIL Scuola, a prescindere dai contenuti, non ha sottoscritto l’accordo.
Il problema non era tecnico ma politico. Così si è alterato il contratto sottoscritto anche dall’amministrazione.
Per noi la riapertura del confronto sarebbe stata utile per risolvere tre problemi importanti:
– il blocco quinquennale alla mobilità dei docenti vincitori di concorso riservato (ammissione all’ultimo anno del FIT) del 2018 le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 dicembre 2019;


problematiche relative all’assegnazione della sede e alla mobilità degli ex LSU assunti a tempo indeterminato come collaboratori scolastici;
l’utilizzo flessibile dei posti resisi disponibili per i pensionamenti di “quota 100” e non messi a disposizione della precedente mobilità, al fine di evitare disparità di trattamento tra che legittimamente ha diritto all’assunzione in ruolo e chi poteva aspirare a quei posti già nella mobilità dello scorso anno.
Non essendoci state risposte la UIL ha denunciato in modo puntuale le illegittimità di tali scelte che, a nostro avviso, presentano profili di incostituzionalità, denunciando l’amministrazione per attività antisindacale.

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DIPLOMATI MAGISTRALI: Una interpretazione formale, burocratica e vessatoria.

VEXATA QUAESTIO.

DIPLOMATI MAGISTRALI: CHIESTO UNO SPECIFICO CHIARIMENTO DOPO LA NOTA DEL MI.

Ancora più urgente un provvedimento legislativo che dia le risposte opportune per aprire le scuole in uno spirito sereno e costruttivo.
Il ministero nei giorni scorsi ha inviato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici una nota con le istruzioni operative, finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, con particolare riferimento alla posizione dei diplomati magistrali presenti in GAE in forza di specifici provvedimenti giudiziari.
La norma richiamata dal Ministero che ha dato luogo ad una discutibile interpretazione prevede con particolare riferimento al comma 3bis:
Art. 399 Accesso ai ruoli
3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. (Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 17-octies, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che ha sostituito il comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis; vedi quanto disposto dall’ art. 1, comma 17-novies, del medesimo D.L. n. 126/2019).
La norma è, pertanto, finalizzata a disciplinare la definitiva e consolidata immissione in ruolo del personale scolastico, riferendosi, pertanto, alla decadenza da ogni graduatoria finalizzata non solo alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato ma anche a quelli a tempo determinato.
 La definitiva conferma in ruolo, a seguito del positivo superamento del periodo di formazione e di prova, presuppone, pertanto, che il contatto di lavoro a tempo indeterminato non sia sottoposto ad alcuna clausola risolutiva a seguito del mutare delle condizioni giudiziarie del ricorso pendente.

la risposta del Ministero: m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0024335.11-08-2020

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Richiesta chiarimento accettazione ruolo con riserva a seguito contenzioso. La Uil Scuola, sollecita chiarimenti e decisioni.

Alla cortese attenzione
Dott. Marco Bruschi
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
MIUR

La scrivente organizzazione sindacale sollecita un ulteriore chiarimento che interessa molti docenti i quali otterranno per il 2020/21 l’immissione in ruolo con riserva dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).
 Come riportato anche nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, “i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadranno da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
 Ad avviso della UIL Scuola, dal momento che tali docenti saranno immessi in ruolo con riserva con esito positivo del periodo di prova e qualora, successivamente, l’esito del contenzioso dovesse essere negativo, gli stessi non dovranno essere depennati dalle altre procedure concorsuali (ad esempio concorso straordinario del 2018), proprio in virtù dell’assunzione con riserva.
 La UIL Scuola chiede un necessario e urgente chiarimento in merito onde evitare un ulteriore inutile contenzioso.

Pino Turi
Segretario Generale

Piccola amara considerazione: questi sono i risultati delle decisioni prese al chiuso Del Palazzo,  in solitaria  autoreferenziale decisione,   monche di condivisione e concertazione con i rappresentanti del lavoratori del mondo della scuola. Cittadini, non sudditi. s.m.

Ricorsi avverso ordinanza GPS.

SEMPRE PRONTI A TUTELARE I LAVORATORI.

Abbiamo ravvisato alcune criticità in merito all’ordinanza relativa alla GPS e ricevuto numerose lamentele riguardo la stessa. Per tali motivi mettiamo a disposizione il nostro ufficio legale per chi voglia aderire ai ricorsi collettivi aventi ad oggetto l’impugnazione dinanzi al TAR del Lazio dell’ordinanza ministeriale.

I ricorsi possono avere ad oggetto:

1) La richiesta di inserimento in I fascia di laureati ed ITP con 36 mesi di servizio;

2) La richiesta di inserimento in I fascia di laureati ed ITP in possesso di 24 CFU;

3) La richiesta di inserimento in I fascia di docenti di sostegno che hanno svolto i 3 anni di servizio nel sostegno ma in gradi diversi di istruzione;

4) La richiesta di inserimento in II fascia di laureati e diplomati anche senza il requisito dei 24 CFU e senza il requisito del precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie d’istituto;

5) La richiesta di annullamento della tabella di valutazione dei titoli ( che prevede una minore valutazione dei titoli rispetto alla graduatoria di istituto).

Il termine per impugnare l’ordinanza è di 60 giorni dal 10/07/2020 ( l’intero mese di Agosto però non deve essere considerato ai fini del computo del termine).

Chi è interessato potrà inviare la propria manifestazione di interesse entro l’11/9/2020 ai seguenti indirizzi e mail:

catania@uilscuola.it e/o studiolegaleprizzi@yahoo.it

 

GPS: Un milione di domande con regole nuove. E’ caos calmo.

Graduatorie provinciali supplenze – GPS
Un milione di domande con regole nuove. E’ caos calmo.
Appena arrivata una serie di faq in corso d’opera che, invece di fornire chiarimenti e risolvere dubbi interpretativi, finisce per sostituirsi alla stessa ordinanza, creando una normativa secondaria e parallela del tutto illegittima. Un cambio a domande inoltrate che genera confusione, incertezza e porterà a contenzioso.
Circa un milione di docenti, in questi giorni, sono alle prese con le domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze la cui scadenza per l’invio è fissata per il prossimo 6 agosto.
Pochi giorni per studiare e capire le modifiche dei criteri che le avevano supportate da decenni. Un sistema informatico che, nonostante l’ottimo lavoro dei tecnici informatici, che non fanno altro che mettere in pratica le decisioni controverse dell’Amministrazione, stenta a reggere migliaia di utenze contemporaneamente soprattutto perché, nello stesso periodo, sempre on line, si possono inviare le domande di partecipazione al concorso ordinario e straordinario. Un intasamento tutt’altro che imprevedibile. La cosa che ci preoccupa di più sono le continue interferenze ministeriali che, con l’intento di facilitare le operazioni agli aspiranti docenti, le complica emanando una serie di faq in corso d’opera che, in alcuni casi, addirittura, non trovano riscontro con le regole già poco chiare contenute nell’ordinanza ministeriale. Faq che, invece di fornire chiarimenti e risolvere dubbi interpretativi, finiscono per sostituirsi all’ordinanza ministeriale( 60/20),  creando una normativa secondaria e parallela del tutto illegittima sotto il profilo giuridico e senza la necessaria certezza del diritto che dovrebbe caratterizzare l’azione amministrativa del Ministero. Cambiare le regole quando le domande sono state già inoltrate, oltre a generare confusione e incertezza, darà luogo a nuovi contenziosi obbligando i docenti precari a rivolgersi alla magistratura con la possibilità di provvedimenti giudiziari che andranno ad incidere negativamente sull’avvio dell’anno scolastico.  

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NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO – SCHEDA UIL SCUOLA.

A seguito la pubblicazione della Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e in vista dell’imminente aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia e della costituzione delle nuove graduatorie provinciali, pubblichiamo, in allegato, la scheda che contiene:
1. la posizione della UILSCUOLA 
2. i risultati ottenuti rispetto la bozza presentata durante gli incontri di confronto
3. le principali modifiche alla tabella di valutazione titoli
4. la parte tecnica relativa alla composizione delle graduatorie, i titoli di accesso, come saranno utilizzate.
5. I motivi dei ricorsi. L’ufficio legale della Uil Scuola è al lavoro.
Su quest’ultimo punto, nei prossimi giorni, forniremo indicazioni più dettagliate, sia in diritto che nel fatto.
salvo mavica

la scheda: NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI – Scheda UIL scuola

Comunicazione ufficio legale: sollecito incontro sindacale di cui alla diffida per comportamento antisindacale.

L’esecutivo Nazionale della UIL SCUOLA conferisce ampio mandato al Segretario Nazionale per la reitera della  DIFFIDA (allegata e notificata al MIUR, in persona del Ministro pro-tempore), volta ad interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti della UIL Scuola.
In particolare viene richiesta la convocazione immediata, entro e non oltre il termine di 3 giorni, per l’avvio delle trattative negoziali e la necessaria contrattazione sui temi fondamentali legati al CCNI sulla mobilità per tutti i lavoratori del comparto – personale docente, educativo e ATA – al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI.

sollecito Diffida 2 – ART 28

INCONTRI AL MINISTERO DEL 13 MAGGIO 2020. Garantito il diritto di rientro dei perdenti posto prima delle immissioni in ruolo.

Le nomine in ruolo sui posti liberati da “quota 100” sono state al centro del confronto tra l’amministrazione, rappresentata dal Capo dipartimento Marco Bruschi, e le organizzazioni sindacali.
 Con un commento a caldo verrebbe da dire “si sono ristretti i posti“.
 Un’operazione fatta con molto ritardo e, a nostro avviso, fatta male produce un risultato risicato rispetto alle premesse: a fronte di 9.000 pensionamenti l’amministrazione restituisce appena 4.500 posti, la metà. Questo è un elemento che si va ad aggiungere a quello relativo al concorso straordinario.
 Da una parte si annunciano nuovi 16.000 posti e oggi scopriamo che tra questi sono compresi i 4500 posti esistenti e non assegnati.
 Con l’operazione che l’amministrazione sta portando a conclusione, oltre a non coprire tutti i posti liberati, si rischiava di danneggiare il personale docente già di ruolo a vantaggio dei nuovi nominati ai quali si assegna una sede definitiva sottraendola alla mobilità.
 Rispetto a quanto prospettato dalla Amministrazione, la UIL scuola è riuscita a riportare sui giusti binari il diritto acquisito dei docenti soprannumerari i quali, rispetto a quanto prevedeva inizialmente il Ministero, potranno ambire a riavere, con diritto di precedenza, la ex sede di titolarità che non verrà occupata dal neo immesso in ruolo.
Su questo aspetto rileviamo un elemento di positività, ancorché non sufficiente, che tutela il personale soprannumerario rispetto al fatto che i posti potevano essere coperti da docenti neo immessi in ruolo.

 Rimangono comunque le altre questioni aperte e non risolte.
 La UIL ha infatti riproposto di integrare il CCNI sulla mobilità e risolvere due questioni:

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” IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEVE CONSENTIRE IL RITORNO A CASA DEI DOCENTI ASSUNTI CON LA LEGGE 107 – RICORSO COLLETTIVO AL TAR

Le immissioni in ruolo, devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Ma il Ministero sembra averlo dimenticato ed i docenti assunti con la riforma della ” Buona scuola” avranno sempre meno speranze di ritornare a casa.
Non lo possiamo permettere.
Confortati da alcuni precedenti favorevoli sull’argomento, mettiamo il nostro ufficio legale a disposizione degli iscritti che vogliano partecipare ad un ricorso collettivo dinanzi al TAR.
Per informazioni potrete scriverci ai seguenti indirizzi e mail: smavica@uilscuola.it e studiolegaleprizzi@yahoo.it “

STABILIZZAZIONE EX LSU e CO.CO.CO Luci e ombre sulle scelte del ministero che ha accumulato ritardi ingiustificati

Come è noto, la UIL Scuola ha ripetutamente chiesto la riapertura del CCNI della mobilità che rappresenta un unicum per tutti i lavoratori, docenti ed ATA.
Una richiesta motivata dal susseguirsi delle norme che, a parere della UIL Scuola, dovevano essere tradotte ed armonizzate nel contratto che prevede espressamente la riapertura (art 1 comma 4) proprio a questo fine. Il Miur ha deciso di farlo da sé, senza una condivisione.

Per questo la UIL non ha sottoscritto l’integrazione al contratto della mobilità relativa gli ex LSU e CO.CO.CO, in quanto le richieste di condivisione delle scelte e delle soluzioni, avanzate al tavolo politico, non sono state nemmeno prese in esame. Questo si è reso necessario anche per avere le mani libere per eventuali ricorsi, sulla base degli effetti negativi, dell’intera mobilità sul personale.

Vediamo in dettaglio i principali motivi:

Il contratto della mobilità non può essere aperto solo quando conviene all’amministrazione e solo su aspetti settoriali.
Questa integrazione – anche se contiene alcune soluzioni utili per quei lavoratori – non risponde alle necessità di tutto il personale scolastico che sta’ vivendo una situazione difficile.
Anche le soluzioni proposte per gli ex LSU, che derivano direttamente dalla norma primaria di stabilizzazione, sulla attuazione della quale è mancato il confronto, non sono del tutto condivisibili, come ad esempio la omologazione degli ex CO.CO.CO che con settembre vedranno il completamento delle trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno e che non potranno, comunque, partecipare alla mobilità.
Inoltre, il confronto su tutte le altre materie è stato precluso dai rappresentanti del MIUR. Pensiamo, per gli ATA, all’indizione del concorso dei 24 mesi sul quale il ministero ha proceduto con scelte unilaterali non condivise e comunicate solo a decisione presa.

27.3.2020 CCNI mobilita at. 58, c. 5 quinquies, dl n. 69 del 2013

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2020.0008899

 

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CRONACHE DALLA UIL SCUOLA / 6 aprile 2020

Dall’attualità all’utilità. 
Consigli, appunti, indicazioni, raccomandazioni, modalità d’uso 
per sostenere, informare, tutelare, essere vicini alle persone.
Una bussola sindacale e professionale per uscire indenni dalla crisi.
Il punto della giornata 
di Pino Turi
Il Presidente del CSPI, Francesco Scrima, reagisce all’ipotesi che in questi giorni girava circa un decreto che – da una parte ne proroga la composizione che è in scadenza – dall’altra elimina l’obbligo da parte del ministro di attivare atti senza il parere (obbligatorio) non vincolante dell’organismo nazionale.
Vogliamo sottolineare la solidarietà e il massimo supporto al Presidente e a tutti i componenti del CSPI, pur non facendone parte, la UIL scuola riconosce nell’organismo un presidio di democrazia partecipativa che, ancorché attenuata rispetto al tradizionale CNPI che ha presidiato e garantito la libertà di insegnamento, resta una sede di confronto e discussione democratica che, evidentemente, una classe politica “moderna ed efficiente”, soffre.
La Uil Scuola sarà sempre accanto, ed insieme, in ogni iniziativa che difenda tempi, modi e tradizioni democratiche che sono connaturate nel tessuto sociale italiano a cui la scuola ha contribuito a radicare, e di questo ne è orgogliosa. Apprendiamo con soddisfazione, dal Consiglio dei Ministri di oggi, che sono accorciati i tempi ma non l’espressione dei prescritti pareri.
Ci hanno chiesto 
Ordinanza Ministeriale mobilità 2020/21 – non tutti possono partecipare
Sono una docente che lo scorso anno scolastico 2018/19 è stata assunta nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi DDG 85/2018 (ammessa all’ultimo anno del FIT ex DM 631/18), dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 ( 1.1.2019) con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2019, posso presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2020/21? 

No, non potranno partecipare tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018) e tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018. 
>>>Il Sindacato UIL Scuola mi tutelerà?
 Si, attraverso un ricorso al Tar Lazio ove verrà impugnata l’Ordinanza nella parte in cui introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo. 
>>>A chi dovrò rivolgermi?  A qualunque struttura territoriale UIL Scuola o alla struttura UIL Scuola della provincia dove presti servizio.
Prestate attenzione a:
DL SCUOLA – Il Consiglio dei ministri vara le misure. Intanto il Mef fa i conti e pensa di risparmiare.
Turi: si punti su stabilità del personale. Prime classi potrebbero avere maggiori difficoltà
.Mai più attività ragionieristiche sui diritti universali come sanità e scuola
https://uilscuola.it/dl-scuola-il-consiglio-dei-ministri-vara-le-misure-intanto-il-mef-fa-i-conti-e-pensa-di-risparmiare/

ORDINANZA MINISTERIALE N. 182 DEL 23 MARZO 2020   MOBILITA’ – AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DEGLI ISCRITTI

Con riferimento alla pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità 2020/21 e alla esclusione di alcune categorie di docenti, la UIL SCUOLA intende “sostenere” forte azione di  tutela politico sindacale affiancando anche una azione di natura giudiziaria sviluppata su due diverse iniziative:
 
La prima di natura collettiva (VEDI SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA) attraverso un ricorso al Tar Lazio ove verrà impugnata l’Ordinanza nella parte in cui introduce un blocco alla procedura di mobilità nei confronti di una parte del personale docente neo immesso in ruolo.
 
La seconda di carattere individuale e personale a favore dei singoli iscritti attraverso azione da incardinare innanzi ai competenti Tribunali Ordinari in funzione di Giudice del Lavoro.
TERMINE ultimo per aderire: ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 5 MAGGIO 2020

A proposito della vexata quaestio su “”supplenze brevi e saltuarie art.21 D.L. 18/2020. nota MIUR.

Il MIUR, nella serata di ieri (domenica ore 19,57), ha inviato a tutte le scuole la Nota n. 8615 allegata con la quale, ha cercato di chiarire, sotto il profilo contabile, le modalità di attuazione dell’art. 121 Dl n. 18/2020. 

Dopo un’attenta e ripetuta lettura della stessa, di seguito vi riportiamo i punti fondamentali:
 
1.     Le misure contenute nel Decreto Legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.Su questo punto conoscete la nostra posizione e, per questo, tuteleremo gli iscritti valutando caso per caso e impugnando i relativi ed eventuali decreti di licenziamento o mancata proroga che dovessero risultare illegittimi (la proroga riguarda TUTTO il periodo di sospensione delle attività didattiche);
2.     nel mese di marzo il numero dei contratti stipulati e la relativa spesa sono in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio, per cui le proroghe effettuate con causale covid19 (ora soppressa) non dovrebbero avere problemi;
3.     è stata prevista un’ulteriore possibilità di reiterazione supplenza/proroga entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e della spesa storica. 
Un budget da comunicare ad ogni singola scuola, potrà essere utilizzato  per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti a tempo determinato purché si rispetti il limite delle risorse assegnate;
4.      l’attuazione delle disposizioni normative di cui all’art. 121 del DL 18/2020 non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per questo in data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI. A seguito di tale rilevazione sarà possibile desumere se ricorrano i presupposti per continuare ad attuare quanto previsto dal suddetto D.L. sempre nell’ottica di salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio.

In breve: “marzo si è potuto dare attuazione alla misura contenuta nel Decreto perché il budget utilizzato non ha superato quello esistente (storico); aprile (a seguito rilevazione di giorno 15) si continuerà a dare attuazione alle misure del Decreto Legge nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili”.
Restano le normali condizioni di conferimento supplenze (sostituzione del docente assente) che andranno imputate al SIDI,  in maniera ordinaria, anche ai fini del monitoraggio di cui sopra al fine di valutare “la spesa storica”.

CONCORSO PRECARI
Il Consiglio di Stato: sì a prove con regole semplificate e particolari Ci sono straordinarie esigenze di interesse pubblico

Turi: giuste le nostre rivendicazioni. Politica ha argomentazioni inconsistenti.
 
La predisposizione di prove concorsuali caratterizzate da regole semplificate è lecita e giustificata da “straordinarie esigenze di interesse pubblico”, in quanto diretta a porre fine ad una intollerabile situazione di precariato in cui versa da anni un considerevole numero di lavoratori.
Così il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 868/2020, ha dichiarato la legittimità dei bandi di concorso riservati ai docenti in possesso di abilitazione o già inseriti nelle graduatorie, al fine di superare la carenza di personale e contrastare il precariato.
La decisione è di notevole importanza, in quanto riconosce la possibilità di bandire concorsi riservati, caratterizzati da “marcati connotati di specialità, da una procedura snella di verifica”, le cui modalità di svolgimento siano idonee a facilitare la stabilizzazione del personale precario.
 Tale superiore esigenza di lotta al precariato legittima dunque “una normativa ad hoc, giustificata da particolari e non irrazionali esigenze pubblicistiche (eliminazione del precariato)”.
Anche la magistratura conferma le nostre posizioni e la legittimità delle nostre rivendicazioni – osserva il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.

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Il Consiglio di Stato: sì a prove con regole semplificate e particolari Ci sono straordinarie esigenze di interesse pubblico”

Comunicazione ufficio legale: Sentenza Corte di Cassazione|ricostruzione di carriera del personale scolastico.

La Corte di Cassazione dichiara  la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

Difatti, la UIL Scuola evidenzia come la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall’art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […]

Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell’accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”……….. continua lettura….

OCCORRE pertanto INVIARE diffida   e messa  IN MORA immediatamente ai fini dell’interruzione della prescrizione dei termini così da poter avviare il ricorso per ottenere il miglior inquadramento e il conseguente aumento della retribuzione.

iNFO, ASSISTENZA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE ivi compresa la predisposizione della diffida, diligente,attiva e gratuita per gli iscritti alla UILSCUOLA presso la sede della segreteria territoriale di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15. Tel. 095 8320 159. email: catania@uilscuola.it

salvo mavica, segretario organizzativo regionale Federazione uil Scuola Rua Sicilia

Filippo Prizzi, avvocato

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“MOBILITA’ INTERPROVINCIALE: IL TRIBUNALE DI TORINO DA’ RAGIONE ALLA UIL SCUOLA DI CATANIA – TRASFERITO A CATANIA DOCENTE CHE ASSISTE IL GENITORE PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92

Segreteria Territoriale  Catania

Da tempo ripetiamo che i docenti referenti unici di genitori portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 debbono avere la precedenza anche nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Lo prescrive la Legge, lo vuole la Costituzione nel chiedere l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale.

Il MIUR, però, è rimasto sordo, come troppo spesso accade.

Un docente, iscritto alla Uil Scuola di Catania e da noi assistito, è stato posto dinanzi all’alternativa di abbandonare il genitore o rinunciare al posto di lavoro.

Si è così rivolto al Tribunale di Torino che ne ha disposto l’immediato trasferimento nella provincia di Catania.

Ancora una volta la Uil Scuola si rivela essere un sindacato utile, pronto a tutelare concretamente i diritti del personale della scuola.”

nota informative a cura di : salvo mavica, segretario organizzativo regionale; Avv. Filippo PRIZZI CT

segreteria Territoriale Catania, Via Giuseppe Patanè, 15.              catania@uilscuola.it

 

 

Contenzioso diplomati magistrale – nota MIUR

Nota diramata dal segretario nazionale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile.
Il MIUR, con la nota 41435 del 18 settembre 2019,  su sollecitazione della UIL Scuola ha chiarito che i docenti in possesso del diploma magistrale in attesa di sentenza definitiva e iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento possono risultare destinatari di incarico a tempo determinato.
Il chiarimento si è reso necessario in quanto l’USR Lazio, con specifica nota (*), aveva precluso ai soggetti interessati tale possibilità.

(*) “… Gli aspiranti inseriti in graduatoria con la riserva (T) in quanto non destinatari di ordinanze di ottemperanza con riconoscimento del diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, oppure (S), compresi nelle posizioni di cui a ciascun calendario, non devono presentarsi…”.

Giuseppe D’Aprile

Comunicazione ufficio legale: DM 631/Diffida.

Diritto alla scelta della sede più favorevole sulla base della effettiva posizione ricoperta nella graduatoria prevista dal D.M. 631
La questione riguarda i docenti, che hanno superato il concorso 2018 nella scuola secondaria (DDG 85/2018 – DM 631/2018), le cui graduatorie di merito sono state pubblicate dopo il 31 agosto e che, per questo motivo, nell’a.s. 2018/2019 non sono stati avviati al terzo anno FIT.
 Il DM 631/18, ha previsto che per questi docenti, se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito, ci sarebbe stata l’individuazione sul contingente 2018/2019 e l’assegnazione della provincia.
I docenti interessati assumeranno effettivo servizio con contestuale stipula di contratto a T.I. Pertanto, il 1° settembre 2019, ma non potranno scegliere sui posti che si sono resi disponibili col contingente di posti dell’a.s. 2019/20, per cui per cui avranno minori possibilità di scelta, in termini di sedi disponibili, rispetto a chi, all’interno della medesima graduatoria concorsuale ha un punteggio più basso.      Questa Uil Scuola di concerto con i ns Uffici Legali ha predisposto e resa disponibile ai docenti interessati apposita diffida e qualora si riscontrasse provato danno nella scelta della sede in caso di inadempienza da parte dell’Amministrazione adire ed incardinare azione legale davanti al Tribunale del lavoro. 

Info ed assistenza FEDERAZIONE UIL SCUOLA  RUE SICILIA – SEDE TERRITORIALE  DI CATANIA VIA G.PATANè 15.

Filippo Prizzi, avvocato.  Salvo mavica, segretario.

ANCORA UNA VOLTA LE TESI DELLA UIL SCUOLA VENGONO ACCOLTE IN TRIBUNALE

Ormai da anni sosteniamo che il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie debba essere valutato nelle domande di mobilità.  Ma il MIUR, chissà perchè, non ha voluto ascoltarci.

Così i nostri tesserati hanno adito l’Autorità Giudiziaria e con 2 provvedimenti ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Caltagirone ha ordinato al MIUR di riconoscere il servizio svolto presso le scuole paritarie e, per l’effetto, aumentare il punteggio attribuito nelle operazioni di mobilità ed essere trasferiti in provincia di Catania.

Ancora una volta con orgoglio possiamo affermare: abbiamo riportato a casa altri due docenti!

Dalla segreteria territoriale di Catania. :  Avv. Filippo Prizzi; . Salvo Mavica, segretario generale.

 

UIL SCUOLA – SINDACATO UTILE NELLE SCUOLE FRA LA GENTE LA VOCE LIBERA DELLA SCUOLA – INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA COMUNITA’