SEI TEMI IMPORTANTI E RELAZIONI SINDACALI AL MINIMO

INCONTRO AL MINISTERO
Elenchi aggiuntivi G.P.S. – DM aggiornamento III fascia ATA –  DM chiamata veloce DSGA –  DM progressione DSGA –  DM programmi e prove DSGA – Concorso insegnanti di religione cattolica (IRC): questi gli argomenti al centro dell’incontro del 14.u.s., in videoconferenza, con l’amministrazione.
Per il ministero erano presenti il capo dipartimento Dr. Marco Bruschi e il direttore generale per il personale Dr. Filippo Serra.
Per la UIL scuola hanno partecipato Pasquale Proietti, Antonello Lacchei, Paolo Pizzo, Giuseppe Favilla e Mauro Panzieri. Pima di entrare nel merito dei singoli argomenti, la UIL ha fortemente criticato lo stato delle relazioni sindacali. Già nei giorni scorsi è stato attuato un piano di formazione rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti della primaria senza nessun coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali, ignorando completamente gli articoli 22 e 64 del CCNL.L’ordine del giorno della riunione di questa mattina ricomprende sei argomenti, tutti importati e corposi, che avrebbero meritato la giusta attenzione e lo spazio necessario per un confronto costruttivo.Già in altre occasioni abbiamo rappresentato il problema, ed oggi, quella che era una sensazione, sta diventando una certezza: all’amministrazione non interessa aver un confronto di merito sui problemi con i sindacati ma solo poter dire di averli ascoltati. Questa volontà di disintermediazione, si evince anche dall’Atto di indirizzo emanato nel quale è esplicitata la volontà di superare il Testo Unico sulla scuola (D.L.vo 297/94) con un esplicito riferimento a valorizzare gli ultimi 25 anni della scuola italiana che, anche a detta dello stesso ministro, sono stati contrassegnati da tagli e scelte che hanno penalizzato il sistema scolastico Italiano. Traspare una confusione che non possiamo pensare sia legata ad una nostalgia per i tagli della Gelmini, per la “Buona scuola” di Renzi caratterizzata da una gestione totalmente verticistica che abbiamo corretto con il CCNL, in particolare con l’art. 24 del Contratto che adotta come modello di gestione, la comunità educante.

 

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TERZA FASCIA ATA: in previsione dell’emanazione dell’ordinanza per la presentazione delle domande. Sotto i riflettori della Uil Scuola.

        

LE RICHIESTE DELLA UIL SCUOLA
Per le domande, che andranno presentate per i rinnovo delle graduatorie di TERZA FASCIA A.T.A., la Uil Scuola ha chiesto:
▪ Convalida del servizio già caricato a sistema nelle tornate precedenti, per alleggerire il lavoro delle scuole;
▪ Superamento della trasmissione obbligatoria della copia fotostatica del documento di identità;
▪ Univoca descrizione dei titoli riferiti alle qualifiche professionali regionali utili per l’accesso al profilo;
▪ Riconoscimento del periodo di lavoro durante la chiusura delle scuole. Tali servizi sono coperti da contributi versati sul conto previdenziale generale dell’INPS.

Bando terza fascia di istituto graduatorie ATA 2021_2024. In attesa dell’atto Ufficiale.

Rileviamo da anticipazioni che è stata redatta la bozza del bando in oggetto  inerente la costituzione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA che sostituiranno integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e avranno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24.

Da indiscrezioni le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 1° febbraio al 2 marzo 2021. (??)

Sempre col beneficio di inventario e salvo diversa determinazione da parte del M.I. , qui di seguito elenchiamo ed anticipiamo quelli che dovrebbero essere i titoli di studio per l’accesso ai vari profili e  i requisiti generali. (A breve pubblicheremo la tabella afferente l’attribuzione dei punteggi e tutte la casistiche.)

3. I titoli di studio per l’accesso ai profili professionali di cui all’art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo 2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall’art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del 
 comparto scuola, sottoscritta in data 25.7.2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) – Assistente Amministrativo: 1 Diploma di maturità.
B) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie:
- Diploma di qualifica professionale di: 1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
7. Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto. 
(Requisiti generali di ammissione)

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Circolare su congedo straordinario sospensione didattica scolastica in presenza.


Rilanciamo in allegato la scheda sintetica redatta dalla Confederazione UIL, a firma della segretaria Ivana Veronese,  sulle novità previste per i genitori i cui figli non frequentano la scuola in presenza, a causa della sospensione delle attività didattiche, nelle c.d. “zone rosse”, e per i genitori che hanno figli disabili gravi, sempre con riferimento alla sospensione delle lezioni in presenza indipendentemente dalla  “zona” in cui rientra la propria regione.
Si tratta nello specifico del congedo di cui possono fruire solo i lavoratori dipendenti che si trovino in queste due casistiche:
1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado (scuole medie) ed iscritti al secondo e terzo anno, a cui sia stata sospesa l’attività didattica in presenza in quanto rientranti nelle c.d. zone “rosse”.
2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l’ambito di applicazione del congedo è l’intero territorio nazionale.
L’indennità di congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione.
Il genitore può chiedere il congedo solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working.
Nella scheda sono elencati destinatari, requisiti e tempistiche per la fruizione di questo congedo straordinario, confrontandoli, al contempo, con quelli del “congedo di sospensione delle attività didattiche in presenza di figli conviventi minori di 14 anni” di cui all’art. 21 del DL 104/2020.
Si ricorda che per il personale docente e ATA la domanda va presentata esclusivamente alla propria scuola di servizio.
 f.to Giuseppe D’Aprile
Segretario Organizzativo segreteria nazionale federazione Uil Scuola Rua Roma

Circolare Congedo Straordinario

Circolare inps 2 del 12 gen 2021

tabella INPS

PERSONALE DOCENTE E ATA: CORSI UTILI E VALIDI IN SEDE DI AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO PUNTEGGIO GRADUATORIE.

            

titoli valutabiliGraduatoria DOCENTI

  • INGLESE. C1 – VALE punti 4
    • INGLESE. C2 – VALE punti 6
    • MASTER . BES, DSA VALE punti 1
    • PEKIT. informativa – vale punti 0.50
    • LIM. vale punti 0,50 •                                                                                                                                                                                                                                                  TABLET.“ “ “ “”   0,50
    • CODING. “ “ “   0,50
    •CLIL “””””” “ “   3.
    • MASTER BIENNALE. vale punti 2.
    ed ancora….Corso di preparazione mirati. Corso di preparazione tfa sostegno.

A chi interesse si comunica che, in convenzione tra IRASE CT – Ente qualificato per la formazione del personale della Scuola (decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicem- bre DIRETTIVA 170/2016) e UILSCUOLA CT di concerto con “”associazione cultura- le Cesare Masi””- “” accademia FIDIA “””” somministrano tutti i suddetti corsi et rilascio relativi attestati validi – con contributo  spese a pagamento-

Come Uil Scuola abbiamo concordato convenzione di particolari condizioni e di ulterio- re sconto per i tesserati. E’ prevista la possibilità di iscrizione alla Uil Scuola, a valere per l’anno scolastico 2020/21, per coloro i quali non sono in attività di servizio con con- tratto M.Istruzione mediante versamento a mezzo bollettino postale.

responsabile Prof.ssa MARIA C. MANGIAMELI TEL.338 955 3743 – email – maria- concetta.mangiameli@gmail.com; catania@uilscuola.it

per essere informati sul pianeta scuola consulti e ci segua su www.uilscuolacatania.it

attachments: corsi docenti

PERSONALE ATA: CORSI PER AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO GRADUATORIE.

titoli valutabili – Graduatoria ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

• Corso Coordinatore Amministrativo – Qualifica Nazionale e Europea valida ai sensi della legge 845 del 1978 700 ore – VALE 1,5 punti.

Corso di “Addestramento professionale per la Dattilografia” valevo- le Graduatoria ATA III Fascia – Riconosciuto MIUR – Valido per Ag- giornamento ATA 2017 (D.M. 640 del 30 Agosto 2017) vale p.1.                                                                                                                                                                                                                                  • PEKIT (informatica) vale p. 0.6
Titoli valutabili – graduatoria COLLABORATORE SCOLASTICO.

  • Corso Operatore Socio Assistenziale (OSA) – Qualifica Nazionale e Europea valida ai sensi della legge 845 del 1978, vale 1 punto;
  • PEKIT si valuta  p.0,30.

attachments: corsi ata

salvo mavica
segretario Uil Scuola Catania

DECRETO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2020/21.

Ripartizione dei permessi tra i docenti dei vari ordini e gradi di scuola e tra i vari profili professionali del personale ATA tenendo
conto della dotazione organica provinciale;
Tenuto conto che l’art.3 co.4 del CCIR  consente di fare compensazione tra i diversi
gradi d’istruzione e tra i profili professionali del personale ATA;
Per l’anno 2021, è determinato in 749 unità il numero complessivo dei permessi per il diritto allo studio
per il personale docente che possono essere concessi nella provincia regionale di Catania: vis allegato:

Decreto Diritto studio m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0022201.18-12-2020

 

Diritto di accesso al lavoro agile per il personale amministrativo, tecnico e DSGA nel periodo di emergenza COVID 19: verbale di confronto e dichiarazione a verbale UIL Scuola.


REPORT:  verbale di confronto sottoscritto dalla UIL scuola, unitamente alla dichiarazione a verbale, che determina il diritto di accesso al lavoro agile per il personale amministrativo, tecnico e DSGA nel periodo di emergenza COVID 19 (attualmente fissato sino al 31 gennaio 2021).

Secondo quanto previsto e condiviso, hanno diritto di accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti ATA a tempo indeterminato o determinato, secondo le seguenti priorità:
• genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
• in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
• con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
• dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
• conviventi di persone immunodepresse.

Verbale di confronto sul lavoro agile ATA

DICHIARAZIONE A VERBALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA_signed

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IRASE NAZIONALE – corso “Internazionalizzazione e Intercultura”

Iniziativa da parte di IRASE NAZIONALE a seguito l’apertura delle iscrizioni, organizza il seguente
corso “Internazionalizzazione e Intercultura” che è prerequisito di accesso al colloquio.
In allegato la locandina con tutti i dettagli relativi al corso e le istruzioni per l’iscrizione.
Il corso è completamente online, una volta verificata l’iscrizione, i corsisti riceveranno una mail con tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma online.

Il costo è di € 50,00 per i non iscritti Uil Scuola ed è GRATUITO per tutti gli iscritti alla Uil Scuola.

Modalità di pagamento: con bonifico. IRASE Nazionale. IRASE <irase@uil.it
Causale da inserire: “CORSO INTERNAZIONALIZZAZIONE”

LA LOCANDINA:Internazionalizzazione e

L’Irase Nazionale, Ente di formazione qualificato al Miur per il personale scolastico (Direttiva Miur 170/2016), rilascerà, ai docenti partecipanti, l’attestato valido ai fini della formazione. Per le lezioni webinar è previsto l’esonero dal servizio, secondo gli art. 63 e 64 del CCNL.

Pagamento stipendi COVID: resta negativo il giudizio della UIL Scuola.


Pagamento supplenti “COVID”
Ancora una volta ricadute negative sulla comunità educante
Il 18 novembre si è svolto l’incontro tra la Direzione delle risorse finanziarie del Ministero e i sindacati avente come oggetto il pagamento degli stipendi ai supplenti del c.d. organico COVID.
Nel corso della riunione i rappresentanti dell’Amministrazione hanno informato le Organizzazioni Sindacali che, a partire dal 19 e fino alle ore 18.00 del 23 novembre, sarà possibile progressivamente, da parte delle scuole, autorizzare e abilitare i pagamenti.
Un rimpallo di responsabilità tra MI e MEF che di fatto ha portato ad una situazione di stallo che ha lasciato per mesi migliaia di supplenti senza stipendio.
Questi pagamenti, ha comunicato il ministero, saranno gestiti attraverso un’emissione speciale prevista per il prossimo 25 novembre e l’esigibilità dei pagamenti dovrebbe avvenire entro il mese di novembre.
Si dovrebbe così concludere  positivamente una vicenda che la UIL scuola aveva denunciato per tempo quando alcuni Uffici scolastici Regionali (Toscana, Abruzzo, Friuli, Molise, Lazio, Emilia Romagna, Calabria), avevano addirittura comunicato alle scuole di non procedere a nomine su posti c.d. COVID.
Nelle previsioni di spesa è mancata la copertura iniziale e quella per eventuali sostituzioni per lunghi periodi, come maternità e congedi parentali, in quanto il budget assegnato per le sostituzioni è stato molto limitato e non ha consentito sforamenti.

Pagamento contratti COVID nota MI

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Domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021

Il giorno 12 novembre 2020 è stato emanato il DM n. 159 del Ministero dell’Istruzione e la relativa circolare applicativa che detta istruzioni per il pensionamento dei dirigenti scolastici, dei docenti, educatori e personale ATA.
Per i dirigenti scolastici la data di scadenza delle dimissioni dal servizio è fissata al 28 febbraio 2021 e per il personale docente, educativo e Ata al 7 dicembre 2020. Le dimissioni dovranno essere presentate on line col sistema web POLIS, cui collegarsi dal sito del Ministero dell’Istruzione.  La stessa data di scadenza vale anche per coloro che, chiedendo il pensionamento anticipato con la legge Fornero e non avendo ancora compiuto 65 anni di età, intendono rimanere in servizio a tempo parziale.
È fissata, infine, sempre al 7 dicembre 2020 la data di scadenza di presentazione della richiesta di permanenza in servizio per raggiungere la contribuzione minima (anni 20) per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2021. L’istanza, in questo caso, va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio in modalità cartacea. Il personale scolastico in servizio all’estero ha facoltà di presentare le dimissioni dal servizio in forma cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni in forma cartacea al dirigente scolastico, il quale provvederà a inoltrarle ai competenti uffici territoriali.
L’accertamento del diritto a pensione sarà disposto dall’Inps sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo degli interessati e di quelli forniti dall’Ambito territoriale/Istituzioni scolastiche, in riferimento alla tipologia di pensionamento, comunicando al MI entro il 24 maggio 2021 l’elenco dei pensionandi.
Gli ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche cureranno la definizione di tutte le pratiche di valutazione, computo/riscatto, ricongiunzione prodotte entro il 31 agosto 2000 e provvederanno ad inviare le notizie all’Inps, mediante l’applicativo nuova Passweb, entro la data del 5 febbraio 2021.

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DOMANDE DI PENSIONE. A breve la circolare


Nella giornata del 9 novembre si è tenuto un incontro informativo tra il Ministero dell’Istruzione, l’Inps e le organizzazioni sindacali sulla pubblicazione del decreto annuale sulle pensioni del personale della scuola.
Per la UIL Scuola hanno partecipato Francesco Sciandrone, Mauro Panzieri ed Antonello Lacchei.
Nella relazione introduttiva, il rappresentante del Ministero ha illustrato la bozza di decreto e informato che la data ipotizzata di scadenza delle domande di dimissioni dal servizio, per accedere al trattamento pensionistico, è quella del 30 di novembre.
La UIL Scuola, prendendo atto del contenuto stessa che, tra l’altro, ricalca quello dell’anno precedente, ha segnalato che il termine del 30 di novembre è troppo ravvicinato, considerando che bisognerà dare le dimissioni on line col sistema Polis del Ministero. Abbiamo ribadito la necessità di uno spostamento della data, per consentire di dare il tempo agli interessati di recuperare le credenziali di accesso;  in ordine alla commissione, abbiamo esposto alcune perplessità per quanto riguarda la comunicazione tra Ministero e Inps che – quest’anno – dovrebbe avvenire esclusivamente col sistema passweb.
Al termine degli interventi, i rappresentanti dell’Inps hanno mostrato una certa consapevolezza (comunque da verificare) sul problema della comunicazione mediante passweb, accettando la commissione tra Ministero, Inps e Sindacati per rendere più gestibile tale sistema.

I PENSIONAMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO – SCHEDA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA : PENSIONAMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO – Scheda UIL scuola

Sanata la norma che prevedeva la Risoluzione dei contratti COVID per personale ATA


Dalla Segreteria Nazionale della UIL SCUOLA –  ROMA
Apprendiamo dell’aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, con il quale è stata eliminata la clausola risolutiva dei contratti su posto COVID anche per il personale ATA, inizialmente eliminata solo per il personale docente assunto su tali posti.
 
Già lo scorso 30 ottobre avevamo sollevato tempestivamente il problema
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-ata-e-risoluzione-contratti-covid-daprile-uil-scuola-una-dimenticanza-o-figli-di-un-dio-minore/
evidenziando che, il decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto), ha eliminato la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per il personale docente e ATA il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica.
 
Siamo e saremo sempre dalla parte della comunità educante nel suo insieme per evitare divisioni che attengono alle tutele e ai diritti faticosamente conquistati e che, in questo momento, sono messi a dura prova.
 
Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale.

Personale Docente e A.T.A. – Permessi per il diritto allo studio anno solare 2021. domande entro il 16 novembre p.v.

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale del 11/10/2019 – “”permessi del ‘Diritto allo studio’””, il personale interessato a fruire di detti permessi    per l’anno solare 2021 potrà presentare domanda at  USR .Uff.VII. Ambito Territoriale Catania   per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio entro e non oltre il 16 novembre 2020. 

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0018495.31-10-2020

CIR diritto allo studio 2020-2023

MOD_DOMANDA_PERMESSI_DIR_STUDIO_2021

Personale ATA: risoluzione contratti COVID. Una dimenticanza o figli di un Dio minore?  


Nota esplicativa a cura di Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil scuola.
Dalle segnalazioni che stanno giungendo alla scrivente segreteria nazionale, l’ultimo aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, riporterebbe l’eliminazione della clausola risolutiva dei contratti su posto COVID per il solo personale docente ed educativo non includendo quindi anche il personale ATA.
In particolare i contratti di assunzione su posto COVID, per il personale ATA, attualmente riportano la seguente dicitura: “…In caso di sospensione dell’attività in presenza, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo…”.
A tal proposito è utile ricordare che con l’approvazione del decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) è stata eliminata la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per tale personale (docente e ATA) il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di una maggiore comprensione della modifica apportata si riporta il suddetto articolo prima e dopo la modifica stessa:
PRIMA
Art. 231 -bis (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza).
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,
[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
DOPO
Modifica dell’art. 231 bis a seguito dell’art. 32 comma 6-quater del Decreto Agosto:
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,

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Precisazione eventuale licenziamento per emergenza epidemiologica collaboratore scolastico assunto su posto Covid.

 

Pervengono alle scriventi segreterie segnalazioni in merito alla preannunciata volontà, da parte di alcuni DS, di licenziare i collaboratori scolastici assunti su posto COVID in caso di chiusura della scuola per emergenza epidemiologica. Premesso che il licenziamento, secondo il precedente decreto, si sarebbe configurato solo in caso di lockdown nazionale e giammai nei casi di chiusura di singola scuola, come già ribadito nella scheda riassuntiva inviata nei giorni scorsi, il decreto agosto e la successiva nota ministeriale di chiarimenti escludono la possibilità di licenziare il personale assunto su posto Covid e non fanno distinzione TRA I DIVERSI PROFILI DEL PERSONALE ATA. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire in deroga a quanto previsto nel “Decreto agosto” (rescissione contratto collaboratore scolastico assunto su posto Covid) è necessario “vigilare” affinchè nel decreto che prevede la rescissione del contratto venga indicata la norma alla quale il Dirigente Scolastico fa riferimento. Il tutto al fine di tutelare legalmente eventuali licenziamenti illegittimi. 

Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil Scuola Rua.                                                                              salvo mavica – segretario organizzativo Uil Scuola Sicilia

Turi: ministro la scuola non chiude, protesta

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Mentre nelle piazze italiane sale la protesta il ministro continua a ribadire che la scuola non chiude.
Lo sappiamo bene – sottolinea Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, alla vigilia delle manifestazioni del pomeriggio.
Noi non vogliamo la chiusura delle scuole. Vogliamo che funzionino al meglio. Così come lo vogliono insegnanti, studenti e famiglie.

Siamo stati i primi – aggiunge Turi – a mostrare tutti i limiti dell’insegnamento a distanza (la Dad della scorsa primavera) e non siamo tra i ‘pentiti’. Anche in seguito, alla ripresa, ci siamo schierati a favore della scuola, sicura e in presenza, quando tutti osannavano le tecnologie digitali, compreso il ministro e le sue avanguardie dell’innovazione.

Noi vogliamo e rivendichiamo la scuola in presenza e in sicurezza. Per questo abbiamo sottoscritto un accordo. Un accordo che prevede una gestione coordinata dell’emergenza attraverso un tavolo nazionale in cui confrontarsi per trovare le migliori soluzioni.
Un tavolo che pare essersi dissolto nelle nebbie della confusione in atto. E” evidente che era un paravento per nascondere scelte unilaterali.

Oggi nelle nostre manifestazioni rivendichiamo spazi negoziali e di partecipazione a partire dagli impegni politici che erano compresi in quel protocollo:
– iniziare a ridurre gli alunni per classe a partire dalle classi iniziali;
– contrattualizzare la DaD
– garantire i lavoratori fragili.

Tutti punti sospesi – sottolinea Turi – rimasti senza soluzione. Il tavolo si è interrotto e non sappiamo perché.
Intanto tempo e risorse vanno verso un concorso straordinario inutile per la scuola.

Copertura straordinaria dei posti DSGA

 La nostra Organizzazione, pur avendo partecipato alla messa a punto del testo, che non si discosta da quello dell’anno scorso, non ha apposto la sua firma  avendola  condizionata ad una dichiarazione congiunta finalizzata ad un percorso di valorizzazione del personale  DSGA f.f., condizione respinta dal  del ministero che non ha voluto condividere un alcun impegno comune per individuare una soluzione all’annoso problema dei DSGA/FF che non si esaurirà quest’anno ma proseguirà nei prossimi, rimarcando che proprio, ancora loro, i FF sono i destinatari di questa intesa.

La UIL chiede al datore di lavoro ed al decisore politico una soluzione straordinaria e di ampio respiro che riconosca e valorizzi le migliaia di lavoratori che da decenni mandano avanti la scuola italiana e che dovranno farlo ancora nei prossimi. E’ sotto gli occhi di tutti che il reclutamento ordinario ha fallito su ogni fronte, anche per l’incapacità di programmazione del ministero e per la carica ideologia di cui è pervaso.

Resta fermo che le seconde posizioni economiche – pur avendo la priorità di scelta in caso di proposta – non hanno l’obbligo di accettare l’incarico in quanto loro obbligo è limitato a sostituire il DSGA temporaneamente assente e non per l’intero anno per coprire un vuoto di organico. A questo proposito alleghiamo la nota dal ministero all’USR veneto che tratta della questione.

Vista l’intransigenza del ministero, La UIL Scuola darà, comunque, copertura sindacale con lo ‘sciopero’ del rigetto di incarico ai DSGA ff a tutti coloro che volessero rifiutare l’incarico, a fronte di un grade sforzo lavorativo a cui non si vuole dare alcun valore; già qualcuno prefigura come un obbligo da fare valere con ordini di servizio. A questo proposito il nostro Ufficio Legale Nazionale ha predisposto uno specifico percorso di tutela giudiziaria a favore del personale amministrativo e per contrastare eventuali abusi da parte dei Dirigenti Scolastici. Difatti, sotto il profilo normativo contrattuale non esiste alcun obbligo ad assumere le funzioni di DSGA in caso di assenza del titolare. La norma contrattuale, come abbiamo già detto, prevede, un “obbligo” solo in caso di sostituzione del DSGA assente e non di assumere le funzioni in caso di “vacanza” del titolare.

Verbale d’intesa OOSS X DSGA 20-21 (2)

nota-9067-dell-8-ottobre-2010-sostituzione-dsga-assente (003)

comunicato dsga ff

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La pubblicazione in data odierna sul sito dell’ Ambito Territoriale di Catania www.ct.usr.sicilia.it dell’elenco provinciale definitivo del personale del profilo di Assistente Amministrativo di ruolo aspirante alle utilizzazioni su posto vacante e disponibile di D.S.G.A.per l’anno scolastico 2020/2021.

attachments: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0015608.21-09-2020

Elenco_Provinciale_Definitivo_Assist_Amministrativi_Facenti_Funzione_DSGA_20_21