Domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021

Il giorno 12 novembre 2020 è stato emanato il DM n. 159 del Ministero dell’Istruzione e la relativa circolare applicativa che detta istruzioni per il pensionamento dei dirigenti scolastici, dei docenti, educatori e personale ATA.
Per i dirigenti scolastici la data di scadenza delle dimissioni dal servizio è fissata al 28 febbraio 2021 e per il personale docente, educativo e Ata al 7 dicembre 2020. Le dimissioni dovranno essere presentate on line col sistema web POLIS, cui collegarsi dal sito del Ministero dell’Istruzione.  La stessa data di scadenza vale anche per coloro che, chiedendo il pensionamento anticipato con la legge Fornero e non avendo ancora compiuto 65 anni di età, intendono rimanere in servizio a tempo parziale.
È fissata, infine, sempre al 7 dicembre 2020 la data di scadenza di presentazione della richiesta di permanenza in servizio per raggiungere la contribuzione minima (anni 20) per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2021. L’istanza, in questo caso, va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio in modalità cartacea. Il personale scolastico in servizio all’estero ha facoltà di presentare le dimissioni dal servizio in forma cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni in forma cartacea al dirigente scolastico, il quale provvederà a inoltrarle ai competenti uffici territoriali.
L’accertamento del diritto a pensione sarà disposto dall’Inps sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo degli interessati e di quelli forniti dall’Ambito territoriale/Istituzioni scolastiche, in riferimento alla tipologia di pensionamento, comunicando al MI entro il 24 maggio 2021 l’elenco dei pensionandi.
Gli ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche cureranno la definizione di tutte le pratiche di valutazione, computo/riscatto, ricongiunzione prodotte entro il 31 agosto 2000 e provvederanno ad inviare le notizie all’Inps, mediante l’applicativo nuova Passweb, entro la data del 5 febbraio 2021.

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DOMANDE DI PENSIONE. A breve la circolare


Nella giornata del 9 novembre si è tenuto un incontro informativo tra il Ministero dell’Istruzione, l’Inps e le organizzazioni sindacali sulla pubblicazione del decreto annuale sulle pensioni del personale della scuola.
Per la UIL Scuola hanno partecipato Francesco Sciandrone, Mauro Panzieri ed Antonello Lacchei.
Nella relazione introduttiva, il rappresentante del Ministero ha illustrato la bozza di decreto e informato che la data ipotizzata di scadenza delle domande di dimissioni dal servizio, per accedere al trattamento pensionistico, è quella del 30 di novembre.
La UIL Scuola, prendendo atto del contenuto stessa che, tra l’altro, ricalca quello dell’anno precedente, ha segnalato che il termine del 30 di novembre è troppo ravvicinato, considerando che bisognerà dare le dimissioni on line col sistema Polis del Ministero. Abbiamo ribadito la necessità di uno spostamento della data, per consentire di dare il tempo agli interessati di recuperare le credenziali di accesso;  in ordine alla commissione, abbiamo esposto alcune perplessità per quanto riguarda la comunicazione tra Ministero e Inps che – quest’anno – dovrebbe avvenire esclusivamente col sistema passweb.
Al termine degli interventi, i rappresentanti dell’Inps hanno mostrato una certa consapevolezza (comunque da verificare) sul problema della comunicazione mediante passweb, accettando la commissione tra Ministero, Inps e Sindacati per rendere più gestibile tale sistema.

I PENSIONAMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO – SCHEDA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA : PENSIONAMENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO – Scheda UIL scuola

Sanata la norma che prevedeva la Risoluzione dei contratti COVID per personale ATA


Dalla Segreteria Nazionale della UIL SCUOLA –  ROMA
Apprendiamo dell’aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, con il quale è stata eliminata la clausola risolutiva dei contratti su posto COVID anche per il personale ATA, inizialmente eliminata solo per il personale docente assunto su tali posti.
 
Già lo scorso 30 ottobre avevamo sollevato tempestivamente il problema
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-ata-e-risoluzione-contratti-covid-daprile-uil-scuola-una-dimenticanza-o-figli-di-un-dio-minore/
evidenziando che, il decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto), ha eliminato la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per il personale docente e ATA il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica.
 
Siamo e saremo sempre dalla parte della comunità educante nel suo insieme per evitare divisioni che attengono alle tutele e ai diritti faticosamente conquistati e che, in questo momento, sono messi a dura prova.
 
Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale.

Personale Docente e A.T.A. – Permessi per il diritto allo studio anno solare 2021. domande entro il 16 novembre p.v.

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale del 11/10/2019 – “”permessi del ‘Diritto allo studio’””, il personale interessato a fruire di detti permessi    per l’anno solare 2021 potrà presentare domanda at  USR .Uff.VII. Ambito Territoriale Catania   per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio entro e non oltre il 16 novembre 2020. 

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0018495.31-10-2020

CIR diritto allo studio 2020-2023

MOD_DOMANDA_PERMESSI_DIR_STUDIO_2021

Personale ATA: risoluzione contratti COVID. Una dimenticanza o figli di un Dio minore?  


Nota esplicativa a cura di Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil scuola.
Dalle segnalazioni che stanno giungendo alla scrivente segreteria nazionale, l’ultimo aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, riporterebbe l’eliminazione della clausola risolutiva dei contratti su posto COVID per il solo personale docente ed educativo non includendo quindi anche il personale ATA.
In particolare i contratti di assunzione su posto COVID, per il personale ATA, attualmente riportano la seguente dicitura: “…In caso di sospensione dell’attività in presenza, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo…”.
A tal proposito è utile ricordare che con l’approvazione del decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) è stata eliminata la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per tale personale (docente e ATA) il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di una maggiore comprensione della modifica apportata si riporta il suddetto articolo prima e dopo la modifica stessa:
PRIMA
Art. 231 -bis (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza).
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,
[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
DOPO
Modifica dell’art. 231 bis a seguito dell’art. 32 comma 6-quater del Decreto Agosto:
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,

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Precisazione eventuale licenziamento per emergenza epidemiologica collaboratore scolastico assunto su posto Covid.

 

Pervengono alle scriventi segreterie segnalazioni in merito alla preannunciata volontà, da parte di alcuni DS, di licenziare i collaboratori scolastici assunti su posto COVID in caso di chiusura della scuola per emergenza epidemiologica. Premesso che il licenziamento, secondo il precedente decreto, si sarebbe configurato solo in caso di lockdown nazionale e giammai nei casi di chiusura di singola scuola, come già ribadito nella scheda riassuntiva inviata nei giorni scorsi, il decreto agosto e la successiva nota ministeriale di chiarimenti escludono la possibilità di licenziare il personale assunto su posto Covid e non fanno distinzione TRA I DIVERSI PROFILI DEL PERSONALE ATA. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire in deroga a quanto previsto nel “Decreto agosto” (rescissione contratto collaboratore scolastico assunto su posto Covid) è necessario “vigilare” affinchè nel decreto che prevede la rescissione del contratto venga indicata la norma alla quale il Dirigente Scolastico fa riferimento. Il tutto al fine di tutelare legalmente eventuali licenziamenti illegittimi. 

Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil Scuola Rua.                                                                              salvo mavica – segretario organizzativo Uil Scuola Sicilia

Turi: ministro la scuola non chiude, protesta

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Mentre nelle piazze italiane sale la protesta il ministro continua a ribadire che la scuola non chiude.
Lo sappiamo bene – sottolinea Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, alla vigilia delle manifestazioni del pomeriggio.
Noi non vogliamo la chiusura delle scuole. Vogliamo che funzionino al meglio. Così come lo vogliono insegnanti, studenti e famiglie.

Siamo stati i primi – aggiunge Turi – a mostrare tutti i limiti dell’insegnamento a distanza (la Dad della scorsa primavera) e non siamo tra i ‘pentiti’. Anche in seguito, alla ripresa, ci siamo schierati a favore della scuola, sicura e in presenza, quando tutti osannavano le tecnologie digitali, compreso il ministro e le sue avanguardie dell’innovazione.

Noi vogliamo e rivendichiamo la scuola in presenza e in sicurezza. Per questo abbiamo sottoscritto un accordo. Un accordo che prevede una gestione coordinata dell’emergenza attraverso un tavolo nazionale in cui confrontarsi per trovare le migliori soluzioni.
Un tavolo che pare essersi dissolto nelle nebbie della confusione in atto. E” evidente che era un paravento per nascondere scelte unilaterali.

Oggi nelle nostre manifestazioni rivendichiamo spazi negoziali e di partecipazione a partire dagli impegni politici che erano compresi in quel protocollo:
– iniziare a ridurre gli alunni per classe a partire dalle classi iniziali;
– contrattualizzare la DaD
– garantire i lavoratori fragili.

Tutti punti sospesi – sottolinea Turi – rimasti senza soluzione. Il tavolo si è interrotto e non sappiamo perché.
Intanto tempo e risorse vanno verso un concorso straordinario inutile per la scuola.

Copertura straordinaria dei posti DSGA

 La nostra Organizzazione, pur avendo partecipato alla messa a punto del testo, che non si discosta da quello dell’anno scorso, non ha apposto la sua firma  avendola  condizionata ad una dichiarazione congiunta finalizzata ad un percorso di valorizzazione del personale  DSGA f.f., condizione respinta dal  del ministero che non ha voluto condividere un alcun impegno comune per individuare una soluzione all’annoso problema dei DSGA/FF che non si esaurirà quest’anno ma proseguirà nei prossimi, rimarcando che proprio, ancora loro, i FF sono i destinatari di questa intesa.

La UIL chiede al datore di lavoro ed al decisore politico una soluzione straordinaria e di ampio respiro che riconosca e valorizzi le migliaia di lavoratori che da decenni mandano avanti la scuola italiana e che dovranno farlo ancora nei prossimi. E’ sotto gli occhi di tutti che il reclutamento ordinario ha fallito su ogni fronte, anche per l’incapacità di programmazione del ministero e per la carica ideologia di cui è pervaso.

Resta fermo che le seconde posizioni economiche – pur avendo la priorità di scelta in caso di proposta – non hanno l’obbligo di accettare l’incarico in quanto loro obbligo è limitato a sostituire il DSGA temporaneamente assente e non per l’intero anno per coprire un vuoto di organico. A questo proposito alleghiamo la nota dal ministero all’USR veneto che tratta della questione.

Vista l’intransigenza del ministero, La UIL Scuola darà, comunque, copertura sindacale con lo ‘sciopero’ del rigetto di incarico ai DSGA ff a tutti coloro che volessero rifiutare l’incarico, a fronte di un grade sforzo lavorativo a cui non si vuole dare alcun valore; già qualcuno prefigura come un obbligo da fare valere con ordini di servizio. A questo proposito il nostro Ufficio Legale Nazionale ha predisposto uno specifico percorso di tutela giudiziaria a favore del personale amministrativo e per contrastare eventuali abusi da parte dei Dirigenti Scolastici. Difatti, sotto il profilo normativo contrattuale non esiste alcun obbligo ad assumere le funzioni di DSGA in caso di assenza del titolare. La norma contrattuale, come abbiamo già detto, prevede, un “obbligo” solo in caso di sostituzione del DSGA assente e non di assumere le funzioni in caso di “vacanza” del titolare.

Verbale d’intesa OOSS X DSGA 20-21 (2)

nota-9067-dell-8-ottobre-2010-sostituzione-dsga-assente (003)

comunicato dsga ff

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La pubblicazione in data odierna sul sito dell’ Ambito Territoriale di Catania www.ct.usr.sicilia.it dell’elenco provinciale definitivo del personale del profilo di Assistente Amministrativo di ruolo aspirante alle utilizzazioni su posto vacante e disponibile di D.S.G.A.per l’anno scolastico 2020/2021.

attachments: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0015608.21-09-2020

Elenco_Provinciale_Definitivo_Assist_Amministrativi_Facenti_Funzione_DSGA_20_21

LAVORATORI FRAGILI >>> la scheda di dettaglio della Uil Scuola.

LAVORATORI FRAGILI. ISTRUZIONI OPERATIVE

Circolare Ministeriale n. 1585 dell’11.09.2020 e Circolare Interministeriale n. 13 del 04.09.2020.

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13 precisa che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

LAVORATORI FRAGILI – La scheda tecnica UIL Scuola

 

convocazioni in modalità telematica per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato per il personale ATA per l’a.s. 2020/2021.

Il  calendario è pubblicato sul sito web dell’U.S.R. Ufficio VII, Ambito territoriale Catania. Tale pubblicazione ha effetto di notifica e pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSEGNAZIONE DELLE SEDI

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza di scelta della sede secondo il MODELLO A allegato unitamente a copia del documento di identità e al file excel di scelta delle sedi (restituendolo e mantenendolo nel medesimo formato) al seguente indirizzo e-mail: reclutamentocatania@istruzione.it entro e non oltre giorno 09/09/2020,  ore 23,59.

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0014075.07-09-2020

SCELTA SEDI ATA_20_21_unico

Modello_A_Supplenza_ATA_2020

DSGA vincitori concorso. Assegnazione sede.

le province e le sedi assegnate agli aspiranti n. 86 candidati per la regione Sicilia relative alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA, indetta con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018,

Concorso DSGA – Decreto pubblicazione assegnazione sedi prot. 20677 del 27-08-20

allegato al decreto prot. 20677 del 27-08-20 assegnazione sedi DSGA a.s. 2020-21-signed.

I migliori auguri ai neo DSGA che sia e possa essere l’inizio di una carriera foriera di gratifiche,  riconoscimenti e soddisfazioni unitamente all’orgoglio e senso di appartenenza all’insegna di attività sempre improntata su efficacia  ed efficienza.                                                                Auguri da parte di tutti i componenti la segreteria della UIL SCUOLA di Catania.

salvo mavica, segretario nonché  decano ex DSGA.

P.s. In seno e nell’ambito dell’attività formativa di  UIL – IRASE, la segreteria di Catania, a richiesta,  offre supporto ai neo assunti ed alla bisogna corso di formazione con taglio prettamente pratico ed operativo. inviare quesiti ed adesioni at mail: catania@uilscuola.it

Mobilità straordinaria di cui all’ art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 – Trasmissione nota prot. n. 25403 del 24.08.2020- ATA ex LSU – mobilità straordinaria


le domande cartacee si presentano dal 25 al 31 agosto
 

Il MIUR con nota 25403 del 24 agosto 2020 ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali il CCNI sulla la mobilità straordinaria del personale ATA ex LSU.
Ricordiamo che la nostra Organizzazione non ha sottoscritto questo CCNI. Di seguito le ragioni della nostra scelta
https://uilscuola.it/nostre-scelte-sono-sul-merito-delle-questioni-non-su-polemiche-pretestuose/
La norma di stabilizzazione ed il successivo CCNI hanno previsto una procedura di mobilità straordinaria a domanda destinata esclusivamente al personale ex LSU e Appalti storici, assunto in ruolo a tempo pieno, a seguito della procedura nazionale, di cui al comma 5-quater della Legge di conversione n. 159/2019 del DL 126/2019,
Dunque possono presentare domanda solo coloro che hanno ottenuto un secondo contratto full time in una provincia diversa da quella di partenza nella quale avevano stipulato un contratto part time.

Leggi tutto “Mobilità straordinaria di cui all’ art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 – Trasmissione nota prot. n. 25403 del 24.08.2020- ATA ex LSU – mobilità straordinaria”