Elezioni R S U 2015
v o t a z i o n i : 3, 4 e 5 marzo
s c r u t i n i o : 6 marzo.
NORMATIVA IN…PILLOLE….. DA NOTIFICARE AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ E NON!!!!!!!!
Si invitano i Segretari Territoriali a richiedere alle singole scuole, il nominativo del responsabile di procedura (RP) che è autorizzato all’inoltro per via telematica dei verbali elettorali all’ARAN, tramite l’applicativo VERBALI RSU. All’applicativo potranno accedere solo il Responsabili di Procedimento (RP), espressamente delegato dal Dirigente Scolastico (RLE ), accreditato nel portale ARAN .
PREFERENZE
Scuole fino a 200 elettori – una preferenza sul nome del candidato che deve essere riportato nella scheda elettorale; nel caso in cui si verifichi che la scheda riporti più di una preferenza, il voto si assegna alla sola lista.
Scuole con più di 200 elettori – due preferenze: scrivendo il nome dei candidati nell’apposito spazio (le liste con i nomi dei candidati dovranno essere affisse all’entrata del seggio). Anche in questo caso se ci fossero più di due preferenze, il voto si assegna solo alla lista.
RISPOSTE A QUESITI
Può votare il supplente saltuario e temporaneo che si trova in servizio durante le elezioni?
Si! Infatti il nuovo ACNQ, all’art 1 comma 1 prevede che :”hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni…..” per cui il supplente anche di un solo giorno che si trovi in servizio in uno dei tre giorni di votazione ( 3,4 5 marzo), ha diritto di votare. Si prega di prestare attenzione al supplente che, nei giorni delle votazioni, presti servizio in scuole diverse: può esprimere il voto solo in UNA SOLA VOLTA in una delle scuole di servizio, comunicandolo al Dirigente scolastico della scuola scelta. Il dirigente deve inserirlo nell’elenco degli elettori. Resta fermo altresì il diritto di voto anche del titolare di posto, sostituito dal supplente stesso.
1) il personale utilizzato e/o in assegnazione provvisoria: ha l’elettorato attivo e passivo nella scuola dove presta servizio;
2) docente con cattedra spezzata in due scuole: ha l’elettorato attivo e passivo nella scuola di titolarità (dove è amministrato);
3) personale neo-immesso in ruolo: ha l’elettorato attivo e passivo nella scuola in cui è attualmente in servizio;
4) personale utilizzato nella scuola ex art. 113 (docenti inidonei): ha l’elettorato attivo e passivo nella scuola in cui è attualmente in servizio.
Può un dipendente collocato in congedo per malattia recarsi al seggio elettorale per esercitare il diritto di voto?
SI! Nulla osta. Il regolamento elettorale non lo vieta.
Del resto, siamo in presenza di una competizione elettorale endosindacale per cui il fatto di essere in servizio o meno non può limitare il diritto del lavoratore ad esprimere la propria scelta sindacale.
Pertanto, ove la malattia lo consenta (a suo esclusivo giudizio) il lavoratore può recarsi al seggio per votare. Ove non fosse consentito l’esercizio di voto, si configurerebbe una palese violazione delle norme regolamentari con possibili ricadute sulla validità delle elezioni stesse.
Può votare un lavoratore che svolge attività per conto delle ditte di pulizia nelle singole scuole?
No! Non possono votare. Votano solo i lavoratori della scuola, dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio nelle giornate di voto. LSU, coloro che hanno un contratto di collaborazione, il personale dipendente dall’Ente locale (Assistente Educativo Comunale) non hanno diritto di elettorato attivo ( non possono votare).
Si ricorda che i distaccati sindacali e coloro che sono in aspettativa sindacale (legge 300), sono a tutti gli effetti elettori e devono votare nella scuola di titolarità, quindi hanno il diritto di voto e, qualora non fossero inseriti nell’elenco degli elettori, devono chiederne l’inserimento per esercitare il diritto di elettorato attivo previsto per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, come da norma elettorale. Comunicare immediatamente eventuali impedimenti.
D. I neo immessi in ruolo possono candidarsi ? R .Si! Il requisito è essere di ruolo ed essere in servizio
D. Può il distaccato sindacale candidarsi? R. Si. Una volta eletto dovrà optare tra il distacco e la carica di RSU.
D. Gli ATA/Docenti di ruolo, che svolgono incarico a tempo determinato in altro profilo, si candidano nella scuola di titolarità o di servizio? R. di servizio
D. I docenti/ATA in assegnazione provvisoria/utilizzazione dove si candidano ? E i DOS? R. nella scuola in cui prestano servizio.
D. I Docenti di ruolo di religione cattolica si possono candidare? R. Si!
D. I DSGA si possono candidare? R. Si, certo! Specialmente se è utile ad aumentare i voti della lista.
D. I CIPIA sono sedi di elezione? R. Si! È opportuno individuare i candidati, anche se l’amministrazione fornirà le sedi entro il 2 dicembre.
D. Chi può votare? R. Tutti i dipendenti della scuola, compreso il personale precario con nomina fino al 30 giugno o termine attività didattiche.
D. Quanti candidati possono essere inclusi nella lista? R. sino ad 1/3 in più rispetto alle RSU da eleggere: massimo 4 per le scuole fino a 200 dipendenti; massimo 8 per le scuole oltre i 200 dipendenti
D. Quanti presentatori occorrono ? R. il presentatore è uno solo ( dirigente sindacale anche esterno, ovvero un elettore interno alla scuola)
D. Occorrono le firme dei dipendenti della singola scuola per presentare la lista? R. Si! Sono i cosiddetti sottoscrittori della lista.
D. Quanti sottoscrittori occorrono per presentare la lista? R. il 2% dei dipendenti: n. 4 sottoscrittori per le scuole fino a 200 dipendenti,n. 5 fino a 230 dipendenti; n. 6 fino a 280 dipendenti ecc.
D. I candidati possono sottoscrivere anche la lista? R. Si!
BY segreteria territoriale UILSCUOLA Catania
Salvo Mavica, segretario generale.
CT 2.3.2015