FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e FGU GILDA UNAMS della provincia di Catania.
attachments: Nota unitaria ai DS della provincia di Catania
A proposito di ferie.
“”””””IL COVID-19 ha disdettato il CCNL e ha dato carta bianca e libero arbitrio ai dirigenti scolastici e Dsga ?
Le ferie devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.
Mai imposte d’ufficio, neanche in emergenza Coronavirus.
Proliferano e circolano molte circolari – destinatario il PERSONALE ATA – addirittura, autoritarie e non protocollate, a volte , di questo tenore: “Il piano di ferie sarà predisposto, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta, entro il termine fissato…”
E ancora: “”Considerato il particolare periodo che stiamo vivendo e la definitiva sospensione delle attività didattiche si precisa che le ferie relative all’a.s. 2019/2020 dovranno essere fruite tutte entro il 25 agosto ecc. …possono essere non richiesti massimo 7 giorni “”. ..
…..””Si rammenta che tutto il personale dovrà fruire di tutte le ferie maturate (32+4) entro e non oltre il 31 agosto, nonché dell’eccedenza delle ore maturate oltre l’orario di lavoro più altre attività….””””
ancora più grave: …”””” una volta utilizzato lo strumento delle ferie pregresse, è possibile utilizzare i riposi compensativi a copertura delle giornate lavorative non prestate.”””””
Il personale non coinvolto nel lavoro agile, quindi, si vede azzerato il credito orario eventualmente accumulato.
In base a quale riferimento normativo può essere decurtato il lavoro straordinario?!?
Riportiamo la corretta determina adottata da molti, tanti D.S., illuminati ed attenti: Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
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