Risulta che in diverse scuole i docenti con contratto al 31/8 siano trattati in ugual misura ai docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6 in materia di ferie.
Al fine di effettuare interventi mirati per evitare che ci siano soprusi in tal senso, si richiama la normativa sulla questione “monetizzazione delle ferie” con particolare riferimento ai docenti con contratto al 30/6 e 31/8.
Come noto, la legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) all’art. 1 comma 54 ha modificato e uniformato i periodi di possibile fruizione delle ferie per tutti i docenti di ruolo o supplenti di tutti i gradi di istruzione stabilendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Mentre, con l’art. 5 comma 8, del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 7/8/2012 n. 135, modificato dall’art. 1 comma 55 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), si è stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti … e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, se non limitatamente, per alcune categorie di personale della scuola, alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.