E’ con immensa soddisfazione che abbiamo accolto il “Comunicato Stampa” che la Direzione Centrale dell’Inps ha emanato in data 14 agosto 2018 (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52078) nel quale, facendo riferimento alla Circolare N° 169 del 15 novembre 2017, afferma che:
Nessuna prescrizione
Per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici
E’ dal momento in cui è stata pubblicata la circolare sopra ricordata che insistiamo col dire che, per i dipendenti pubblici iscritti alle casse CTPS, non esiste alcuna prescrizione e, in caso di non presenza di contributi nella banca dati di Inps, sarà l’Amministrazione, in accordo con Inps, che provvederà alla loro copertura.
Resta, comunque, valida la prescrizione per gli insegnanti iscritti alle casse CPI (casse personale insegnante), che riguarda le scuole private.
Invitiamo, in ogni caso, tutti i lavoratori della scuola a prendere visione del proprio estratto contributivo al fine di controllare eventuali periodi mancanti, nonché le relative retribuzioni, per farli correggere dalle istituzioni scolastiche che dialogano con Inps .
Ricordiamo, in sintesi, la situazione previdenziale per il personale in servizio:
– Personale assunto prima di 01.09.2000
La domanda di valutazione, computo, riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici è stata presentata al Provveditorato agli Studi di competenza, che emetterà i relativi decreti cui dovrà attenersi Inps. Il computo e/o riscatto riguarderà tutti i servizi nello stato e periodi fino al 31.12.1987, A decorrere da 01.01.1988 i servizi statali sono utili ex sé.
– Personale assunto dopo 01.09.2000
Le richieste di valutazione, computo, riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici devono essere indirizzate all’Inpdap (oggi Inps gestione dipendenti pubblici), per il tramite della scuola. Per i servizi fino al 31.12.1987 la domanda di computo e/o riscatto può essere presentata fino a 2 anni prima del collocamento a riposo per vecchiaia (dal 2019 anni 67 e, pertanto, entro il 65° anno di età). I servizi utili ex sé, a decorrere da 01.01.1988, devono essere certificati dalle scuole.
salvo mavica. ct.