settima salvaguardia. Prime comunicazioni.
Siamo appena all’esordio della legge di stabilità 2016 e sulla base delle disposizioni contenute nel testo del DDL all’esame del Senato – ovviamente suscettibile di modifiche – riteniamo opportuno estrapolare dal contesto del disegno di legge due questioni che sembrano essersi assestate quanto meno nella volontà del Governo: si tratta della proposizione della cosiddetta Settima Salvaguardia e della possibilità di esercitare la facoltà di accesso alla pensione di anzianità nel cosiddetto regime sperimentale donne per le lavoratrici che maturano i requisiti di età e contribuzione richiesti entro il 31.12.2015.
Con il presente messaggio ci limitiamo a fornire prime comunicazioni di utilità per la corretta informazione ai lavoratori e per gli aspetti di operatività che ne derivano, ancorché le disposizioni non siano ancora legge dello Stato. Sul fronte sindacale, come sapete, sono in atto le iniziative della Uil assieme a Cgil e Cisl sulla vertenza più complessiva della “flessibilità” in tema pensioni (vedi allegato).
Settima Salvaguardia
Il nuovo intervento sugli “esodati” riguarda complessivamente 26.300 lavoratori e ricalca in buona
sostanza la precedente sesta salvaguardia. Facciamo presente che con la settima salvaguardia viene previsto lo spostamento di un anno solare del vincolo della decorrenza ultima del trattamento pensionistico (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio del 2017 – per il Comparto Scuola 1° settembre 2016). Per alcune categorie di lavoratori riscontriamo limitazioni come è il caso del congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave che nella settima salvaguardia sono limitati ai casi di congedo per assistenza dei figli.
Proprio in considerazione di questa casistica ricorrente nell’ambito del comparto Scuola, con la presente nota congiunta concentriamo l’attenzione sulla lettera d), comma 3, art. 18 del DDL Stabilità 2016.
Il DDL Stabilità 2016 ha previsto la possibilità – nel limite di ulteriori 2.000 soggetti – di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della Manovra Monti- Fornero, ai lavoratori che nel corso dell’anno 2011:
siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli – a condizione che la data di apertura della cd. “finestra” sia collocata entro il 6 gennaio 2017.
1 DDL Stabilità 2016. Articolo 18, comma 3
… omissis …
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
… omissis …