Le proposte della Uil Scuola Rua hanno trovato l’indisponibilità dell’ARAN.
Si è tenuto in data odierna l’incontro presso la sede dell’Aran sulla responsabilità disciplinare dei docenti e del personale educativo prevista nel rispetto della sequenza contrattuale di cui all’art.178 del CCNL Istruzione e Ricerca (2019/21).
I provvedimenti disciplinari hanno rappresentato per la Federazione Uil Scuola Rua un aspetto normativo importante durante la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21rispetto al quale abbiamo costantemente evidenziato l’inopportunità di continuare a rinviarlo a sequenza cosi come previsto all’art. 178 del contratto.
Nel testo in bozza proposto dall’Aran, pur nella cornice di alcune timide aperture, rimangono insolute, due questioni fondamentali rispetto alle quali già da oltre 10 giorni avevamo formulato per iscritto le seguenti proposte:
1) la garanzia della esclusione di ogni forma di provvedimento disciplinare per tutte le attività che attengono alla libertà di insegnamento.
- Rispetto a tale dirimente questione l’articolato proposto, oltre ad un generico riferimento all’esercizio della libertà di insegnamento, non fa cenno alle garanzie ineludibili riguardo alle opzioni metodologiche, gli strumenti e l’organizzazione che devono essere proprie di una libera scelta del docente. Così come ogni attività progettuale, compresa l’offerta di eventuali insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, attuati nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, sia garantita come espressione propria della libertà di insegnamento.
In tale prospettiva abbiamo proposto la costituzione di un organismo di garanzia e terzietà, a cui ogni docente possa fare riferimento allorché ritenga, in caso di un procedimento disciplinare a suo carico, che si stia intaccando la propria libertà di insegnamento.
La garanzia della presenza di un organo collegiale è a nostro avviso la migliore strada percorribile tanto più che non confligge con alcuna delle norme di legge che disciplinano la materia.
Su tale proposta c’è stata la completa indisponibilità da parte dell’Aran.
2) L’esclusione di in un comma della bozza propostaci per il quale resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 116/2016 e dagli art 55 e seguenti del D.Lgs 165 del 2001.
- Tale comma confligge con quanto previsto negli articoli e commi precedenti contenuti nella proposta Aran che contemplano, per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, la competenza dell’Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari (UPD).
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