Riallineamento della carriera: Come ottenere il riconoscimento completo degli anni di servizio pre-ruolo

Guida completa per docenti e ATA sul recupero dell’anzianità “congelata” e sulla prescrizione dei diritti.

Il mondo della scuola è caratterizzato da una complessa normativa che regola le progressioni di carriera e le retribuzioni del personale docente e ATA. Uno degli aspetti più delicati riguarda il riallineamento della carriera, un meccanismo che consente di recuperare l’anzianità di servizio “congelata” al momento della ricostruzione della carriera.

Cos’è il riallineamento della carriera e a chi spetta?

Il riallineamento è un processo che permette ai docenti e al personale ATA di recuperare parte dell’anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero gli anni lavorati prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Questo recupero è possibile perché il sistema di calcolo dell’anzianità prevede una valutazione differenziata dei primi quattro anni di servizio rispetto a quelli successivi.

In particolare:

  • Primi 4 anni: valutati interamente ai fini giuridici ed economici.
  • Anni successivi: valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai fini esclusivamente economici.

È proprio questa parte di anzianità “congelata” ai fini economici che può essere recuperata attraverso il riallineamento, una volta raggiunti determinati requisiti di anzianità complessiva.

Quando si può richiedere il riallineamento?

I requisiti per poter richiedere il riallineamento sono i seguenti:

  • Servizio pre-ruolo: superiore a quattro anni.
  • Contratto: a tempo indeterminato dal 1° settembre 1995.
  • Anzianità complessiva:
    • 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado.
    • 18 anni per i docenti della scuola secondaria di primo grado, primaria e dell’infanzia, i coordinatori amministrativi (DSGA) e i docenti diplomati della scuola secondaria.
    • 20 anni per il restante personale ATA.

Perché è importante il riallineamento?

 la circolare del MEF n. 8438/2024.:         

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A Proposito della formazione. La Formazione obbligatoria va svolta nelle ore di servizio? l’obbligatorietà della formazione è legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare delle ore aggiuntive.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 è stata introdotta la formazione obbligatoria permanente e strutturale per docenti (da svolgersi ogni anno scolastico per gli insegnanti di ogni ordine e grado nell’orario di lavoro), incentrata sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali.
Argomenti sui quali è incentrata la formazione obbligatoria dei docenti
L’intento è quello di dare valore alla formazione come ad un’attività insita nel lavoro dell’insegnante, dal momento che l’aggiornamento costante fa parte della definizione stessa della professione di docente.

Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente è articolato in una serie di percorsi che abbiano una durata annuale o triennale.

Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso. Tuttavia, l’inclusione non è l’unico ambito entro il quale i docenti devono formarsi e aggiornarsi continuamente.

La formazione obbligatorie e continua deve, infatti, toccare anche i seguenti argomenti:

Gestione della classe e problematiche relazionali;
Didattica e metodologie;
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
Didattica per competenze e competenze trasversali;
Problemi della valutazione individuale e di sistema;
Autonomia organizzativa e didattica.
Come vengono scelte le attività relative alla formazione
Le norme vigenti sui corsi di formazione obbligatoria per i docenti prevedono che tale formazione dovrà essere svolta nell’arco delle ore di servizio.

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Incarichi di sostituzione DSGA assegnati dal Dirigente senza possibilità di rinuncia.  L’Aran conferma il contenuto del nuovo CCNL. Invito ed esortazione a tutto il personale ATA, di attenzionare e meditare su questa annosa quanto dolente questione. Da ex DSGA levo un grido di dolore e rivolgo invito di tenerlo presente al momento del rinnovo della RSU (elezioni del 14,15,16 aprile p.v.). Fa specie constatare, a quel che ci risulta, che molti DSGA si stanno candidando in seno a liste di sigle sindacali che a suo tempo hanno SOTTOSCRITTO CONVINTAMENTE quanto in parola. Delle due l’una a meno che quanto querulato è ritenuto rato e valido. NOI no! noi della UILSCUOLA, non ci stiamo!(salvo mavica)

Nel processo di assegnazione degli incarichi, come abbiamo sempre sostenuto, si attribuisce piena discrezionalità all’amministrazione risultando irrilevante, sia la disponibilità del personale all’accettazione dell’incarico conferito, sia la possibilità di poterlo rifiutare.

L’Aran conferma.

È l’ARAN a precisare che, alla luce del nuovo Contratto, il dirigente scolastico, anche in presenza di assistenti amministrativi titolari di posizione economica, può assegnare l’incarico di sostituzione del DSGA ad altro personale senza possibilità di un rifiuto.

Come UIL Scuola – ricorda il Segretario nazionale Paolo Pizzo – fin dall’ipotesi del nuovo CCNL del luglio 2023, diventata definitiva il 18 gennaio 2024, abbiamo rimarcato il notevole peggioramento, rispetto al precedente CCNL, dell’assegnazione degli incarichi di sostituzione del DSGA, i quali ora sono assegnati direttamente dal dirigente scolastico, previo il solo confronto con le organizzazioni sindacali, e con la possibilità dello stesso di ignorare la presenza di personale qualificato in possesso di seconda posizione economica.

Nel processo di assegnazione degli incarichi – sottolinea Pizzo – si attribuisce così piena discrezionalità all’amministrazione risultando irrilevante, sia la disponibilità del personale all’accettazione dell’incarico conferito, sia la possibilità di poterlo rifiutare.

Tale questione è uno dei motivi che non ci ha permesso di sottoscrivere un accordo che peggiora le condizioni del personale della scuola indebolendo le relazioni sindacali, la scuola dell’autonomia e la comunità educante, conclude.

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed A.T.A. – anno scolastico 2025/2026

daMinistero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI – Ambito territoriale di Catania Via P. Mascagni n° 52 – 95131 Catania –

 La data di scadenza delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed A.T.A. è il 15 marzo di ciascun anno.

Si indicano di seguito gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche e dell’Ufficio Scolastico Territoriale con le rispettive scadenze: – Entro il termine del 31/03/2025: Le Istituzioni scolastiche faranno pervenire a questo Ufficio copia delle nuove domande presentate entro il termine del 15 marzo 2025, suddivise per ordine di scuola (art. 73 D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 che ha modificato la legge 662 del 1996): • di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; • di rientro da part-time a tempo pieno; • di modifica dell’orario di servizio del personale docente in posizione di part-time. Nel parere relativo alla concessione o alla modifica del part-time, i Dirigenti Scolastici si atterranno a quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, avranno cura di verificare l’effettiva compatibilità del part-time richiesto con l’orario di servizio, tenuto conto della salvaguardia del principio dell’unicità dell’insegnamento del docente.

il dispositivo ed allegati:m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004989.21-02-2025

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Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale – 3 misure previste per la Scuola

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre il decreto-legge n. 202 c.d. “Milleproroghe”, in vigore dal 28 dicembre. Il decreto dovrà essere convertito in legge.

Sono 3 le novità che interessano il settore scuola contenute nell’art. 5:

Insegnanti tecno-pratici (ITP): fino al 31/12/2025 accedono al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici con il possesso del solo diploma (come avviene tuttora). È, quindi, rinviata di un anno la disposizione contenuta nell’articolo 5 c. 2 del D.lgs. 59/2017 il quale prevede, a partire dall’1/1/2025, come requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso di un titolo superiore al diploma (es. laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato).

Equipe territoriali: Le attività di supporto alle scuole sulla digitalizzazione delle equipe formative territoriali, originariamente previste fino al 2024/25, vengono prorogate al 2025/26 (relative alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata» e Investimento 3.2 «Scuola 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Dirigenti   tecnici: i contratti a tempo determinato, originariamente previsti fino al 31/12/2024, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.

“Aggressioni in Cattedra: Cause e Soluzioni per una Scuola più Sicura”, organizzato dalla rivista La Scuola Oggi.

Questo pomeriggio, a Roma, si è tenuto il convegno “Aggressioni in Cattedra: Cause e Soluzioni per una Scuola più Sicura”, organizzato dalla rivista La Scuola Oggi. L’evento ha visto la partecipazione di docenti, dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali e figure istituzionali, riuniti per affrontare un fenomeno delicato e in crescente aumento.

📌 Richiamare a gran voce l’urgenza di provvedimenti disciplinari non risponde al lavoro importante e complesso che va ripreso e consolidato nelle scuole – afferma la Segretaria nazionale Francesca Ricci – la cultura del rispetto nei confronti del personale. Appare sempre più evidente la necessità di una alleanza che va ricostruita tra scuola e famiglia, luogo cruciale nel quale far partire ogni modello educativo durevole e condiviso.

➡️In Italia ci sono 2 milioni di adolescenti che soffrono di depressione, ansia, ritiro sociale e altri problemi psicologici. In questi casi, la responsabilità educativa ricade sempre di più sugli insegnanti, spesso lasciati soli, senza il supporto delle famiglie che, in molti casi, sono diventate giudici severi e faziosi di ciò che accade in classe.

👏Torniamo a parlare di rispetto, fiducia e dignità. Ogni insegnante ha una propria identità forte e unica. Va recuperato il rispetto verso il personale della scuola facendo molta attenzione a parlare di scuola con superficialità, trattandola bene anche attraverso una maggiore considerazione di chi vi lavora.

Posizioni economiche ATA, scadenza domanda il 13 dicembre (SCHEDA)

Presentazione domanda dal 14 novembre al 13 dicembre.

Chi può partecipare alle procedure? A quanto ammontano gli importi economici? Come sono distribuiti i posti tra i vari ruoli?

In allegato:  – la nostra scheda completa in formato pdf; – il Decreto Ministeriale e i relativi allegati

DM 140 del 12 luglio 2024 – Posizioni economiche personale ATA

Allegato A posizioni economiche

Allegato B programma di riparto provinciale

Allegato C posizioni economiche

Allegato D posizioni economiche (1)

POSIZIONI ECONOMICHE ATA – Scheda Uil scuola RUA

 

Giorni di permesso personale o familiare. Tra diritto e discrezionalità. Lettera all’Aran


La Uil Scuola Rua scrive all’ARAN: Occorre intervenire per ribadire con chiarezza la forza cogente e vincolante della norma contrattuale.
La UIL Scuola Rua, pertanto, ritiene necessario che l’ARAN e le altre Organizzazioni
sindacali., previa specifica convocazione, chiariscano la corretta applicazione della norma
contrattuale stabilendo e ribadendo come “il diritto” disciplinato dall’art. 15 del CCNL non
venga declassato a mera aspettativa ribadendo con chiarezza la sua forza cogente e
vincolate per il dirigente scolastico potendo il datore di lavoro dettare criteri e modalità di
presentazione della istanza ma non assoggettarla ad un ambito di discrezionalità che, in
questo caso, è chiaramente escluso dall’accordo contrattuale delle parti e ribadito nella
norma che regola e disciplina il rapporto di lavoro.

attachments:

ARAN-RICHIESTA-CHIARIMENTI-ART.-15-COMMA-2-CCNL-6-09

Parere ARAN 2698 del 2 febbraio 2011 – Permessi retribuiti personale scuola

SCUOLA – Raccolta sistematica orientamenti Permessi Dicembre 2016_r1

Avviso-Motivazione_Permessi_-_Ordinanza_13_maggio_2024

NUOVA PASSWEB. Personale ATA….oramai è acclarato, per il MIM, è considerato sempre più “”figlio di un dio minore””. Non si comprende la ratio di volere traslare le incombenze dell’Ente terzo (INPS) sulle segreterie scolastiche. Personale Ata già pesantemente penalizzato nel vigente CCNL Scuola, ebbene, amara considerazione, il mondo all’incontrario, a fronte di stipendi sempre più bassi ed erosi dall’inflazione di contro sempre più incombenze e responsabilità. Ma…i rappresentanti dei lavoratori loro associati sono ancora in vacanza o latitanti?

………a proposito delle cessazioni dal servizio del personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione, nella circolare applicativa del D.M.n.188 del 25 settembre 2024, pagg.nn.4 e 5 “gestione delle istanze”  (cpv.4,5 e 6),  ha introdotto l’uso esclusivo da parte delle scuole dell’applicativo Nuova Passweb. 

E’ la prima volta che, in assenza di qualsivoglia confronto e giocando pericolosamente sulle ambiguità del CCNL 2019/21 (cfr. all. A – specifiche professionali), si tenta di scaricare apertamente sulle scuole una modalità di adempimento per il quale il personale scolastico non è mai stato formato, né tanto meno risulta essere destinatario di un riconoscimento né giuridico né economico. 

E’ appena il caso di aggiungere che la stessa Amministrazione, appositamente interpellata al riguardo con una nota da noi inviata al Capo Dipartimento e al Direttore generale del Personale, aveva parlato apertamente dell’assenza di obblighi sull’uso di una piattaforma diversa da quella ministeriale (SIDI).

 

attachments: INFORMATIVA SU PASSWEB

NUOVA PASSWEB (003)

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Presa di servizio personale docente e Ata. Chi deve presentarsi a scuola il 2 settembre (SCHEDA)

  

Garantita la decorrenza giuridica ed economica del contratto dal 1° settembre anche se domenica. Ecco perché. Inoltre, nella nostra SCHEDA, vi forniamo dettagli su chi è obbligato alla presa di servizio, chi può differirla e su quali sono i casi di incompatibilità.  In attesa dell’avvio delle procedure delle nomine in ruolo e delle supplenze, di seguito alcuni chiarimenti sul personale che sarà obbligato ad assumere servizio il 2 di settembre una volta individuato in ruolo o per una supplenza al 31/8 o 30/6.

Decorrenza giuridica ed economica dei contratti – 1° settembre domenica

Ai sensi delle note del MIM n. 2444/2002 e n.7494/2013: In considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue: la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico; la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile. Per cui, tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6), dovrà assumere servizio il 2 di settembre, ma avrà garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024.

 di seguito, in allegato la SCHEDA a cura della UIL SCUOLA.

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Procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione -DSGA Facenti Funzione

In allegato il bando e le nostre schede relativi alla procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione  -DSGA Facenti Funzione.

bando-dsga

DSGA Facenti Funzione e mobilità verticale – TITOLI DI ACCESSO, CULTURALI E DI SERVIZIO

MOBILITÀ VERTICALE FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI – DSG FF – SCHEDA UIL SCUOLA RUA

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – Incontro in ARAN.

 

Le proposte della Uil Scuola Rua hanno trovato l’indisponibilità dell’ARAN.

Si è tenuto in data odierna l’incontro presso la sede dell’Aran sulla responsabilità disciplinare dei docenti e del personale educativo prevista nel rispetto della sequenza contrattuale di cui all’art.178 del CCNL Istruzione e Ricerca (2019/21).

I provvedimenti disciplinari hanno rappresentato per la Federazione Uil Scuola Rua un aspetto normativo importante durante la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21rispetto al quale abbiamo costantemente evidenziato l’inopportunità di continuare a rinviarlo a sequenza cosi come previsto all’art. 178 del contratto.

Nel testo in bozza proposto dall’Aran, pur nella cornice di alcune timide aperture, rimangono insolute, due questioni fondamentali rispetto alle quali già da oltre 10 giorni avevamo formulato per iscritto le seguenti proposte:

1)      la garanzia della esclusione di ogni forma di provvedimento disciplinare per tutte le attività che attengono alla libertà di insegnamento.

  •        Rispetto a tale dirimente questione l’articolato proposto, oltre ad un generico riferimento all’esercizio della libertà di insegnamento, non fa cenno alle garanzie ineludibili riguardo alle opzioni metodologiche, gli strumenti e l’organizzazione che devono essere proprie di una libera scelta del docente. Così come ogni attività progettuale, compresa l’offerta di eventuali insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, attuati nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, sia garantita come espressione propria della libertà di insegnamento.

In tale prospettiva abbiamo proposto la costituzione di un organismo di garanzia e terzietà, a cui ogni docente possa fare riferimento allorché ritenga, in caso di un procedimento disciplinare a suo carico, che si stia intaccando la propria libertà di insegnamento.

La garanzia della presenza di un organo collegiale è a nostro avviso la migliore strada percorribile tanto più che non confligge con alcuna delle norme di legge che disciplinano la materia.

Su tale proposta c’è stata la completa indisponibilità da parte dell’Aran.

2)      L’esclusione di in un comma della bozza propostaci per il quale resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 116/2016 e dagli art 55 e seguenti del D.Lgs 165 del 2001.

  • Tale comma confligge con quanto previsto negli articoli e commi precedenti contenuti nella proposta Aran che contemplano, per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, la competenza dell’Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari (UPD).

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ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS SOSTEGNO 2024/25. PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE [SCHEDA]

💪🏻UIL: accolta nostra rivendicazione. L’obiettivo resta garantire docenti specializzati a tutti gli alunni con disabilità

ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS SOSTEGNO 2024/25. PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE [SCHEDA]

Esprimiamo soddisfazione per la reiterazione della procedura di assunzione – prevista anche per l’anno scolastico 2024/2025 – sui posti di sostegno vacanti e disponibili.

Si tratta di una nostra rivendicazione, che avevamo espresso anche attraverso una lettera indirizzata alle forze politiche il 26 febbraio scorso in cui chiedevamo il ripristinino, con un intervento legislativo ad hoc, dei processi di assunzione previsti a suo tempo dall’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis e reiterati negli anni 2022 e 2023. Provvedimento che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° maggio 2024 (Decreto PNRR Quater).

Decreto-Ministeriale-n.-111-del-6-giugno-2024-2

La ns scheda:  DOC-20240620-WA0028.

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POSTI DISPONIBILI DOPO I MOVIMENTI PER L’A.S. 2024/25. PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA [TABELLE DIVISE PER PROVINCIA]

Per l’a.s 2024/25, all’esito dei movimenti risultano:
– 44.640 posti comuni disponibili per la scuola di I e II grado
– 17.762 posti di sostegno disponibili per la scuola di I e II grado
– 481 posti disponibili per il personale educativo
– 28.276 posti disponibili per il personale Ata
– 2.341 posti disponibili per i DSGA

Di seguito il dettaglio.

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❗️ILLEGITTIMA LA SOTTRAZIONE D’UFFICIO. vexata quaestio: occorre incardinare ricorso.

DOCENTI PRECARI E FERIE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

📞Per ottenere la monetizzazione delle ferie – illegittimamente sottratte- relative agli ultimi 5 anni, rivolgiti alla  Uil Scuola Rua.  

Dossier dedicato alla Terza Fascia a cura della Uil Scuola Rua.

 

 

 

https://www.youtube.com/live/z26d-U5wXKU?si=XPXWSren4-5N1WpA

📍SAVE THE DATE – Domani alle 15:00, Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua) in diretta su Orizzonte Scuola.

🔵 Terza Fascia ATA – Dove fare la domanda. Prospetto dei punteggi per province.

➡️ Durante la diretta, Raimondo presenterà il nuovo dossier dedicato alla Terza Fascia a cura della Uil Scuola Rua.

🎥 La diretta e’ trasmessa sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola e sulla pagina Facebook della Uil Scuola Rua

Revisione delle classi di concorso scuola di I e II grado. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 11 febbraio 2024.

Il 10 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO del 22 dicembre 2023 contenente le nuove Tabelle di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Entra in vigore dall’11 febbraio .

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-02-10&atto.codiceRedazionale=24A00733&elenco30giorni=false

Il decreto non ha carattere retroattivo. Per ogni buon fine si evidenzia che L’art. 5, comma 1, dispone infatti che «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, *possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».

In allegato le  tabelle. A ed A1

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