Circolare MIUR relativa alle cessazioni dal servizio 2017 del personale scolastico e la scheda di lettura a cura della UIL Scuola.

DISPOSIZIONI PER LE DIMISSIONI DAL SERVIZIO  A DECORRERE DA 01.09.2017.                                       LA SCHEDA DI LETTURA.E’ stata emanata la circolare applicativa del D.M. 941 del 1° dicembre 2016 che fissa al 20.01.2017 il termine ultimo di presentazione delle dimissioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico. Entro la stessa data potrà essere presentata richiesta di permanenza in servizio, fino al 70° anno di età anagrafica, per coloro che non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione (la richiesta va presentata in forma cartacea al Dirigente scolastico). Il 20.01.2017 è anche la data ultima per accedere alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time con contestuale trattamento pensionistico.
REQUISITI POSSEDUTI AL 31.12.2011
Tutti i lavoratori della scuola, che possedevano uno dei diversi requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico con regole precedenti la legge Fornero, al conseguimento del 65° anno di età entro il 31.08.2017 saranno collocati in pensione d’Ufficio. Attualmente rimangono solo i requisiti dei 40 anni di contribuzione al 31.12.2011 per il collocamento d’ufficio al conseguimento dell’età sopra indicata, poiché tutti gli altri requisiti ( quota 96, 61 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini con minimo 20 anni di contribuzione, o 15 se sono presenti contributi entro il 31.12.1992) sono stati già soddisfatti entro l’anno 2016.
NUOVI REQUISITI
I nuovi requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico sono di 2 tipi: 1) Pensionamento di vecchiaia. Si raggiunge al conseguimento di 66 anni e 7 mesi di età anagrafica entro il 31.08.2017 (pensionamento d’ufficio) o entro il 31.12.2017 (pensionamento a domanda) con un minimo di anni 20 di contribuzione, sia per gli uomini che per le donne; 2) Pensionamento anticipato. E’ riservato: a) Alle donne che raggiungono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (compresi i riscatti, le ricongiunzioni, le contribuzioni figurative e le supervalutazioni) entro il 31.12.2017; b) Agli uomini che al 31.12.2017 raggiungono l’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10. I requisiti sopra indicati si dovranno possedere senza arrotondamenti. Coloro che raggiungeranno i requisiti già menzionati e avranno almeno 65 anni di età anagrafica entro il 31.08.2017, con atto unilaterale da parte dell’Amministrazione, saranno collocati a riposo d’ufficio, secondo l’art. 2 comma 5 del Decreto legge 31.08.2013 n° 101, convertito in legge 30.10.2013 n° 125, che fornisce una interpretazione autentica del decreto legge 201 del 06.12.2011.
OPZIONE DONNA
Come già avvenuto per il 2016, per tutte le donne che possiedono al 31.12.2015 un’età anagrafica di 57 anni e mesi 3 ed una contribuzione minima di anni 35, è previsto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2017 su specifica richiesta e opzione per il calcolo contributivo di tutta l’anzianità posseduta.
VII SALVAGUARDIA
Nel comma 265 dell’art. 1 della legge 208 del 28/12/2015 è previsto il pensionamento, secondo le regole pre Fornero, per tutti coloro che nell’anno 2011 hanno assistito figli disabili in situazione di gravità e il 31.12.2015 possedevano quota 97 e mesi 3, di cui età anagrafica minima di anni 61 e mesi 3 e contribuzione minima di anni 35. Es.: anni 62 di età e anni 35 e mesi 3 di contribuzione, oppure un mix tra età anagrafica e contributiva (anni 61 e mesi 5 e contribuzione anni 35 e mesi 10).
APPLICAZIONE ART. 72 DECRETO LEGGE 112 DEL 25.06.2008
Tale decreto, presentato dall’allora ministro Brunetta, convertito in legge n° 133 del 06.08.2008, modificava l’art. 16 del D.Lvo 503 del 1992 che consentiva, a domanda, la permanenza in servizio per un biennio oltre l’età massima consentita (anni 65). La modifica ha reso la richiesta “accoglibile” a discrezione dell’Amministrazione, abolendo pertanto il comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo 297 del 15/04/1994 (Testo Unico). Il decreto legge 24.06.2014 n° 90, convertito in legge 114 dell’11.08.2014 ha definitivamente abolito l’art. 16 del D. L.vo 503/1992 non consentendo la permanenza in servizio oltre l’età massima per la vecchiaia (attualmente anni 66 e mesi 7).
Resta ancora in vigore il comma 3 dell’art. 509 del Testo Unico che consente la permanenza in servizio fino ad anni 70 per raggiungere il minimo pensionistico (anni 20). Con l’art. 1 comma 257 della legge 28.12.2015 n° 208 si è prevista la concessione di permanere in servizio per un biennio a coloro che sono impegnati con scuole o Università di paesi stranieri in progetti didattici internazionali. Il provvedimento dell’autorizzazione, opportunamente motivato, è concesso dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. E’ prevista la risoluzione unilaterale con preavviso di 6 mesi: 1) Per coloro che compiono 40 anni di contribuzione e possedevano i requisiti per diritto a pensione entro il 31.12.2011; 2) Per le donne e gli uomini che compiono rispettivamente 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi entro il 31.08.2017.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Entro la data del 20.01.2017 il personale ATA e docente (i dirigenti scolastici entro il 28.02.2017) potranno presentare le dimissioni dal servizio utilizzando esclusivamente la procedura “on line” del sistema Polis del Miur. Il personale in servizio all’estero potrà utilizzare anche la modalità cartacea. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le domande in modalità cartacea. Le domande di trattenimento in servizio, per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in forma cartacea sempre entro il 20.01.2017. La scuola di appartenenza gestirà le domande convalidandole al SIDI. Per la presentazione on line delle domande si potranno utilizzare 3 canali: 1) Accedendo direttamente al sito dell’Inps previa registrazione; 2) Utilizzando il Contact Center Integrato (n. 803164); 3) Facendosi assistere dal Patronato Ital Uil. Le ulteriori disposizioni, inserite nella legge di bilancio, saranno pubblicate in seguito all’attuazione della legge stessa.

Consulenze ed assistenza per gli iscritti presso la segreteria territoriale Uil Scuola di Catania. salvo mavica, segretario       decreto:miur-aoodgper-registro_ufficialeu-0038646-07-12-2016

PARTE IL TFA PER IL SOSTEGNO: IL III° CICLO CON 5.108 POSTI DISPONIBILI

05 DICEMBRE 2016 

PARTE IL TFA PER IL SOSTEGNO

IL MINISTRO GIANNINI PROBABILMENTE IN UNO DEI SUOI ULTIMI ATTI, HA FIRMATO IL DECRETO MINISTERIALE 

IL III° CICLO CON 5.108 POSTI DISPONIBILI 

Con il Decreto Ministeriale n. 948, firmato dal Ministro in data 01-12-2016, viene attivo il III° ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno per il 2016/17.

La decisione ministeriale è scaturita dalla carenza di docenti specializzati per le attività di sostegno in tutti gli ordini di scuola.

Il provvedimento ministeriale autorizza complessivamente 5.108 posti e si rivolge elusivamente ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, per il grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione per il sostegno.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi entro il prossimo 16 dicembre, gli atenei, in accordo con gli USR, definiscono il piano dell’offerta formativa. I singoli atenei definiranno le modalità di iscrizione ai corsi per i quali è prevista una prova d’accesso e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali.

I docenti risultati idonei ma non in posizione utile nonché i docenti che hanno interrotto la frequenza del precedente ciclo vengono ammessi anche in soprannumero.

Pensionamenti: Le domande entro il 20 gennaio 2017.

 

Pensionamenti :  Le domande entro il 20 gennaio 2017.

MIUR DECRETO N.941 DEL 1 DICEMBRE 2016.  

20 gennaio 2017  termine ultimo per la presentazione, da parte del personale DOCENTE,EDUCATIVO,ATA, delle domande di cessazione, o dimissioni volontarie, raggiungimento minimo contributivo nonché trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

link: hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home

Anno scolastico 2017/2018 
 Iscrizioni on- line dal 16 gennaio al 6 febbraio
Dal 9 gennaio la fase di registrazione

Anno scolastico 2017/2018 
Iscrizioni  on line dal 16 gennaio al 6 febbraio
Dal 9 gennaio la fase di registrazione
Accolta la richiesta Uil Scuola:  per le famiglie delle aree colpite dal terremoto ci saranno azioni di supporto per svolgere la procedura on line con l’aiuto delle scuole.
Anche quest’anno le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado saranno on line e potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. Solo per le scuole dell’infanzia la procedura sarà cartacea. Dal 9 gennaio si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.
Accolta la richiesta Uil Scuola: la circolare specifica che, per le famiglie delle aree colpite dal terremoto saranno previste e comunicate a ridosso delle iscrizioni azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura on line con l’aiuto delle scuole.
La circolare sulle iscrizioni (PDF)
Il link al sito del Miur : http://hubmiur..pubblica.istruzione.it/web/ministe

Scuola: Uil scuola, giudice riconosce pagamento ferie non godute

A sette docenti che avevano presentato ricorso
(ANSA) – BOLOGNA, 11 OTT – Un giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha dato ragione a sette docenti che chiedevano la retribuzione delle ferie non godute per l’anno scolastico 2012-13. I ricorrenti possono così recuperare una somma individuale tra i 1.500 e 2.000 euro. Lo ha reso noto il segretario generale della Uil Scuola Emilia-Romagna e Reggio Emilia, Giuseppe D’Aprile, che parla di “sentenza pilota” dove il giudice “riconosce e ristabilisce un diritto negato; uno dei tanti troppi diritti negati in questi tempi agli insegnanti”.
Per il segretario “il giudice ha concluso che i lavoratori hanno diritto alla monetizzazione delle ferie in quanto nessuna norma che lo escludeva era vigente alla fine del loro rapporto di lavoro (30 giugno 2013). Inoltre ha stabilito che dai giorni di ferie maturati non possono essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni in quanto la fruizione dei riposi, fino al 1 settembre 2013, continua a essere disciplinata dall’articolo 19 Ccln comparto scuola”.

sentenza-pagamento-ferie

DIRITTO ALLO STUDIO PERSONALE COMPARTO SCUOLA: ATTO UNILATERALE ART.40,c3ter D.lgs 165/01.

In allegato pubblichiamo l’atto unilaterale di cui all’art.40, comma 3 tee , D.Lgs 165/01. emesso l’anno precedente che presumibilmente resterà vigente anche per il corrente anno scolastico.

Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola. (art.4, comma 4, CCNL)

art-40-comma-3-ter-d-lgs-165-01-concernente-i-criteri-per-la-fruizione-dei-permessi-per-il

diritto-allo-studio-comparto-scuola-art-4-comma-4-ccnl

modello-permessi-2017

s.m.

USR SICILIA: Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. N. 10862 del 16/9/2016(Progetti di inclusione sociale) – Proroga per la presentazione dei progetti e chiarimenti.

USR SICILIA: Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. N. 10862 del 16/9/2016(Progetti di inclusione sociale) – Proroga per la presentazione dei progetti e chiarimenti.

Fondi Strutturali Europei-PON 2014-2020. AVVISO PUBBLICO   Prot. N. 10862 del 16/9/2016 (Progetti di inclusione sociale) – Proroga per la presentazione dei progetti e chiarimenti.

Allegati:
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USR SICILIA: D.M. 663 del 1° settembre 2016 – art. 22 e D.D.G. n. 1068 del 19/10/2016 – Progettazione di percorsi di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015. Scadenza ore 11 del 25/11/2016.

USR SICILIA: D.M. 663 del 1° settembre 2016 – art. 22 e D.D.G. n. 1068 del 19/10/2016 – Progettazione di percorsi di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015. Scadenza ore 11 del 25/11/2016.

D.M. 663 del 1° settembre 2016 – art. 22 e D.D.G. n. 1068 del 19/10/2016 – Progettazione di percorsi di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015.
Scadenza ore 11 del 25/11/2016.

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Decollano i salari in tutta Europa. Solo l’Italia resta al palo.

ct 11.10.2016 h. 22.53

EURYDICE 2016: decollano i salari in tutta Europa. Solo l’Italia resta al palo.
Turi:  dare risorse e strumenti alla scuola
Uil: ci aspettiamo che il dialogo riavviato porti a risultati certi in termini di modifiche della legge 107 e al rinnovo del contratto.
Unici in Europa.  E’ rimasta solo la scuola italiana ad avere insegnanti con stipendi ancora fermi.
Di salari ‘frozen’, congelati , parla il rapporto Euryudice sulle retribuzioni del personale della scuola in Europa, che analizza i dati relativi al 2015-2016.
Il quadro di riferimento analizzato dal rapporto mostra un aumento del livello delle retribuzioni in 24 paesi, un livello stabile in 16 nazioni. Il fermo assoluto in Italia. Gli incrementi più significativi sono quelli  che riguardano la Germania dove è stata recuperata l’inflazione e dunque riportati gli stipendi al loro pieno potere d’acquisto.
Con un patto per i salari , nel 2015 in Danimarca, sono stati aumentati  gli stipendi della scuola e dei lavoratori pubblici.  In Spagna, la legge di bilancio del 2016 ha innalzato le retribuzioni dell’1%.
In Irlanda l’aumento è stato del 2,5%. In Portogallo  sono stati recuperati i tagli operati nel 2014.
Il rinnovo del contratto di lavoro per il personale della scuola appare quanto mai urgente  – mette in chiaro Pino Turi. Ci aspettiamo un contratto vero. Non un contratto per adesione, né tantomeno un contratto ponte.
La riunione di ieri sera tra sindacati e ministero, dà continuità agli impegni presi con il ministro.
Il prossimo incontro è fissato per il 2 novembre per discutere di organici, mobilità, individuazione per competenze (bilancio e prospettive), prospettive del rinnovo del contratto.
Positivo che si sia parlato di adeguamento dell’organico di diritto e di fatto per 25 mila posti che consentiranno stabilità e possibilità di trasferimenti ulteriori.
L’introduzione degli assistenti tecnici nel primo ciclo di istruzione  e un  piano di assunzioni per  il personale Ata – spiega Turi – sono da valutare positivamente.
Quel che proprio lascia dubbi e perplessità è la rimodulazione finanziaria per l’attivazione delle nove deleghe della legge 107; questo perché – chiarisce Turi – vanno prima discusse,  confrontate ed  introdotte le modifiche alla legge, solo dopo si può affrontare e di conseguenza rimodularle  e renderle coerenti con le deleghe aperte.
A questo proposito – aggiunge Turi – non può che essere  la sede contrattuale quella destinata a risolvere le rigidità e gli errori della legge. Ci aspettiamo nella legge Finanziaria risorse adeguate che – mette in chiaro Turi – non possono essere quelle annunciate in questi giorni. Metà dei lavoratori pubblici è nel comparto della scuola, università e ricerca.
Il dato europeo ci mostra impietoso che persino la Grecia ha ricominciato ad aumentare gli stipendi del personale.  La scuola italiana non può vivere in questa contraddizione: sarebbe il caso di far ripartire gli aumenti di stipendi anche da noi. 

s.m.

eurydice

il-quadro-europeo-dei-salari

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: illegale la traslazione degli obblighi degli EE.LL. a loro carico.Diffida per il ritiro della nota prot. n.12617 del 12 luglio 2016.

SEGRETERIE REGIONALI della SICILIA

Palermo, 8 ottobre 2016

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

Oggetto: Diffida per il ritiro della nota prot. n.12617 del 12 luglio 2016.

Le scriventi OO.SS., come già richiesto in data 14 luglio u.s. e, in diverse altre occasioni per le vie brevi, oltre che durante l’incontro di informativa sull’organico di fatto, tenutosi in data 2 agosto 2016,

chiedono ancora una volta, il ritiro della nota in oggetto.

A seguito dell’approvazione del DISEGNO DI LEGGE N. 1214, votato dall’ARS il 21.9.2016, che all’art. 5 abroga l’art. 1 della L.R. N. 8/’16, decade quanto affermato nelle premesse della richiamata nota.

Inoltre, come già annunciato in sede di incontri con l’amministrazione, non si riscontra alcuna norma legislativa o contrattuale, che preveda la obbligatorietà della formazione per il personale ATA e, nello specifico, del profilo dei Collaboratori Scolastici sull’assistenza agli alunni con disabilità (ad eccezione delle specifiche modalità di attribuzione della 1° posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005).

In considerazione delle prerogative assegnate alle OO.SS. firmatarie del CCNL, si sollecita l’applicazione di quanto previsto in relazione agli obblighi del personale in relazione alla formazione del personale ATA.

Le scriventi OO.SS., in caso di mancato accoglimento, porranno in essere le azioni conseguenti atte a tutelare i lavoratori e le lavoratrici interessate.

FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola Snals Confsal Graziamaria Pistorino Francesca Bellia Claudio Parasporo Michele Romeo

Inserimento Gae – UIL: UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTI NELLA FASE APPLICATIVA

28 SETTEMBRE 2016 

Inserimento Gae

DOPO LE SENTENZE DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO 

UIL: UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTI NELLA FASE APPLICATIVA 

Con la nota inviata oggi (il testo nel link) la Uil Scuola chiede al Miur uniformità di comportamenti nella fase di applicazione dei provvedimenti che, in esecuzione dei provvedimenti del TAR e del Consiglio di Stato, autorizzano l’inserimento in GAE dei ricorrenti.

36 mesi e supplenze: il calcolo deve decorrere da settembre 2016

INFORMATICONUIL . 21 settembre 2016. h. 21.39
36 mesi e supplenze: il calcolo si fa da settembre 2016

Giusta la richiesta della Uil. Il ministro risponde in audizione e precisa la non retroattività della legge. Ci dà ragione ma il problema così è solo rinviato. Scoppierà tra due anni. E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile.

Nel corso di un’audizione parlamentare il ministro ha precisato che il calcolo dei 36 mesi per il conferimento delle supplenze partirà dal 1° settembre di quest’anno. Una precisazione giunta dopo che la Uil Scuola aveva inoltrato una lettera con la richiesta di chiarimenti rispetto alla retroattività della legge.
Con la presente  [si legge nella lettera inviata al Miur nei giorni scorsi – il testo integrale qui: http://www.uil.it/uilscuola/node/4704 la Uil scuola reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non prevede, nessun conteggio di servizi pregressi. 
Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che  totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha  diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione.
Si tratta di una precisazione utile ma non risolutiva – secondo la Uil – perché in mancanza di un provvedimento che disciplini complessivamente la materia – il problema del calcolo dei 36 mesi e dell’affidamento delle supplenze si ripresenterà in tutta la sua gravità. E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile.

s.m./segr.

PUBBLICATA LA NOTA CHE ANTICIPA IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE: Dopo intervento Uil eliminato il riferimento all’obbligo annuale

20 SETTEMBRE 2016 

Dopo intervento Uil eliminato il riferimento all’obbligo annuale

PUBBLICATA LA NOTA CHE ANTICIPA IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

Il rinnovo del contratto rappresenta la sede più corretta per affrontare la questione  della formazione in servizio.

Pubblicata la nota sulla formazione del personale scolastico che anticipa il Piano nazionale di formazione previsto dal comma 124 della legge 107.

L’intervento della Uil Scuola è stato determinante per aver indotto la scelta del Miur di  eliminare il riferimento all’obbligo annuale, anche di una sola unità formativa.

Le argomentazioni a supporto e di merito hanno evidenziato che l’obbligo per i docenti non può essere veicolato tramite una circolare, che in applicazione della legge, intervenga unilateralmente sui carichi di lavoro degli insegnanti, definiti per contratto.

La legge stabilisce infatti un principio, riconosce un bisogno ma non può da sola intervenire su tale ambito.

Anche la scelta di rimettere  al collegio dei docenti la definizione delle aree, dei criteri e del numero delle ore di formazione da affrontare in carico ad ogni docente, obbligatoriamente,  mostra molti limiti applicativi ed introduce ulteriori problemi.

Il collegio può riconoscere i fabbisogni, può individuare fonti, strumenti, opportunità, ma non può stabilire obblighi di lavoro aggiuntivi, rispetto a quelli già esistenti.

Spetta invece  alla contrattazione, nazionale e integrativa  d’istituto, delineare modalità tempi ed eventuali riconoscimenti economici dagli impegni derivanti.

Il rinnovo del contratto rappresenta la sede più corretta per affrontare la questione, nella sua complessità. In quella sede potrà essere concordato l’inserimento, anche nella contrattazione integrativa d’istituto, di  aspetti di flessibilità negoziale, in modo da rispondere alle esigenze dell’autonomia scolastica.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA | Emanata la circolare Siamo al Bignami della 107 .

ORGANICO DELL’AUTONOMIA | Emanata la circolare

Siamo al Bignami della 107.

Punti critici: nessun riferimento agli organi collegiali e alla vera autonomia scolastica. La nota del ministero sull’organico dell’autonomia si pone come nuova frontiera pubblicitaria della Legge 107, con valore meramente politico e propagandistico, più che un possibile strumento di supporto alle istituzioni scolastiche. Di contro, le nostre osservazioni non possono che avere valore di merito. Per la Uil Scuola il documento rappresenta, ad inizio di anno scolastico, un ulteriore tentativo per dire che tutto va bene. La situazione nelle scuole è diversa. Qui siamo al Bignami della 107.

Pagine intere per dire che la normativa, relativa all’esonero e al semiesonero dei docenti vicari del capo d’istituto, è abolita.  Lo sforzo maggiore della nota sembra tutto orientato a dimostrare l’unitarietà dell’organico dell’autonomia e la centralità dell’autonomia scolastica nelle scelte da adottare.

Ma, questi due obiettivi, ancorché importati, sono contraddetti pesantemente dalla nota stessa:

manca un riferimento chiaro e forte ai compiti, alle funzioni e alla centralità degli organi collegiali;

manca il riferimento alla normativa sull’autonomia scolastica (il DPR n.275/99).

dire che è possibile nominare i supplenti solo per la sostituzione dei docenti impegnati su ore curricolari, equivale a sancire la separatezza e il peso diverso che si assegna all’organico dell’autonomia, sancendone la divisione in due organici. Il primo di seria A, il secondo di B. 

Mentre il ministero cerca di enfatizzare i pregi della legge del Governo sulla scuola, come se fosse la panacea di tutti i mali del nostro sistema di istruzione, nella scuola, quella reale, restano tutti i problemi di gestione del personale che avranno ricadute pesanti sul buon funzionamento delle scuole stesse. Appare comunque utile e proficuo il richiamo al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali per risolvere le tante complicazioni in atto nelle scuole e per aprire una nuova stagione di confronto costruttivo che coinvolga anche il livello della gestione concreta.

  1. La nota mostra dunque tutti i suoi limiti lasciando molti problemi aperti che vanno (ri)assunti in un confronto con il ministro a cui abbiamo chiesto un incontro specifico.
  2. A questo proposito sarebbe meglio riconoscere ai singoli dirigenti la decisione della sostituzione. Si danno responsabilità nuove e si negano le vecchie.

nota-2852organico-autonomia-050916

Salvo mavica, segretario generale territoriale uilscuola Catania

 

USR SICILIA: proroga del termine per la trasmissione della rendicontazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

USR SICILIA: proroga del termine per la trasmissione della rendicontazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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AT DI CATANIA: Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

06 SETTEMBRE 2016

AT DI CATANIA: Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Pubblicazione circolare MIUR

Allegati:
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