LE AZIONI DI TUTELA LEGALE, GRATUITA, PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA

TUTELA LEGALE PER GLI ISCRITTI
La UIL affianca oltre ad una intensa ed attenta attività sindacale a favore dei propri iscritti anche una specifica tutela legale. Segnaliamo alcun iniziative legali di rilevo a favore dei nostri iscritti:

1) RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA.
La tutela legale è destinata a tutto il personale della scuola di ruolo con un’anzianità pre ruolo di almeno 6 anni, difatti sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea il servizio pre-ruolo va calcolato interamente ai fini della progressione economica e ai fini giuridici. 
2) RICONOSCIMENTO POSIZIONE ECONOMICHE PERSONALE ATA
Il MIUR non ha più corrisposto le posizioni economiche (1^ e 2^) per il personale ATA nonostante siano stati pubblicati gli elenchi del personale che ha maturato il diritto.
3) risarcimento danni per mancato rinnovo del CCNL
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale il Governo non ha ancora convocato le parti sociali per la firma del nuovo CCNL. Oramai il nostro contratto è fermo all’ultimo aggiornamento del 2007, con un conseguente danno economico per tutte le retribuzioni del personale della scuola.
4) riconoscimento del bonus scuola a favore degli educatori
Il Governo ha illegittimamente stabilito che il bonus scuola di euro 500,00 non debba essere riconosciuto agli educatori ciò in aperto contrasto con il CCNL Scuola.
5) ricorso triennalisti
Nonostante le numerose sentenze a favore dei precari con un servizio superiore a 36 mesi il Governo continua ad utilizzare il personale con contratti di lavoro a tempo determinato in violazione della normativa comunitaria. 
6) proroga dei contratti a termine al 31 agosto. 
Il personale nominato con un contratto di lavoro a tempo determinato su un posto libero disponibile e vacante ha diritto alla proroga del contratto di lavoro sino alla data del 31 agosto e non sino al 30 giugno.
7) Inserimento in GAE dei diplomati magistrali ante 2001      
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato le precedenti decisioni del Consiglio di Stato. I docenti in possesso del diploma magistrale ante 2001 devono essere inseriti in GAE. 

RAV scuola dell’infanzia: PER L’AVVIO DI PROCEDURE SPERIMENTALI RISPETTOSE DELLA SPECIFICITÀ DEL SEGMENTO EDUCATIVO

27 MAGGIO 2016

RAV scuola dell’infanzia

PER L’AVVIO DI PROCEDURE SPERIMENTALI RISPETTOSE DELLA SPECIFICITÀ DEL SEGMENTO EDUCATIVO

I CRITERI PER LA SCELTA DELLE SCUOLE DEVONO SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA

Il Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia incontra l’Invalsi ed il gruppo tecnico.

Il Coordinamento nazionale per le politiche dell’Infanzia e della sua scuola ha partecipato, il 23 maggio, ad una riunione presso la sede Invalsi; presenti, tra gli altri, il direttore Paolo Mazzoli, Cristina Stringher ricercatrice presso l’Invalsi, Giancarlo Cerini, Rossana Cuccurullo e Franca Rossi quali componenti del gruppo di lavoro attivato presso l’Invalsi e, per il Miur, la dott.ssa Maria Rosa Silvestro.

L’incontro a carattere operativo ha avuto come oggetto l’avvio della sperimentazione di uno specifico Rapporto di Auto Valutazione (RAV) riferito alla Scuola dell’Infanzia, nell’ambito del più ampio percorso di autovalutazione avviato dal 2014 in tutte le istituzioni scolastiche all’interno del quale anche la scuola dell’infanzia dovrà trovare una propria specifica collocazione.

Un’apposita nota Miur prevista per giugno annuncerà l’avvio di una fase preliminare di rilevazione da realizzarsi nella prima quindicina di settembre 2016 in forma di consultazione per raccogliere dati e informazioni sulle Scuole dell’infanzia, inserite in istituzioni scolastiche statali, pubbliche e paritarie, finalizzata a rilevare suggerimenti e contributi degli insegnanti in merito al prototipo di modello RAV elaborato dall’Invalsi.

Successivamente, nel corso della prima parte dello stesso anno scolastico 2016-2017 partirà la fase sperimentale che coinvolgerà circa 450 scuole, selezionate sulla base di criteri tali da soddisfare una duplice esigenza: la “casualità” del campione, garanzia della sua attendibilità scientifica e, al tempo stesso, l’opportunità di raccogliere adesioni di scuole motivate e supportate da pregresse significative esperienze.

Il Coordinamento, a tale riguardo, sottolinea la rilevanza di due aspetti fondamentali:

– la valorizzazione della Scuola dell’infanzia come parte del sistema di istruzione a tutti gli effetti (ribadita in via definitiva dalle Indicazioni nazionali);

– l’elaborazione di strumenti e modalità di valutazione coerenti con il modello pedagogico e la specificità della Scuola dell’Infanzia: tra questi, prioritariamente, osservazione e documentazione come passaggi ineludibili verso una valutazione autenticamente formativa, quale deve essere in questo segmento del sistema di istruzione.

Il Coordinamento è impegnato ad accompagnare con propri contributi il percorso istituzionale, anche con specifiche proposte in merito ai criteri per l’individuazione delle scuole, l’avvio della sperimentazione, la sua implementazione e l’attuazione a regime.

Particolare attenzione, a parere del Coordinamento, va riservata a quelle istituzioni scolastiche che già realizzano o intendano realizzare progetti di costruzione del curricolo verticale, nell’ottica 3-16 e oltre, valorizzando lo scambio professionale sistematico tra i docenti dei diversi segmenti del sistema scolastico, in vista di una reale continuità educativo-didattica.

L’invito che il Coordinamento rivolge alle istituzioni scolastiche è quello di partecipare attivamente alla fase della consultazione, per offrire suggerimenti e indicazioni che scaturiscano dalla diretta esperienza professionale degli insegnanti della Scuola dell’infanzia, i quali, anche in collaborazione con i colleghi degli altri gradi di scuola, si confrontano con le difficoltà dell’odierno “fare scuola”.

ORGANICO PERSONALE DOCENTE. GIUDIZIO NEGATIVO DELLA UIL SCUOLA.

30 APRILE 2016

Organico personale docente
Pubblicata la circolare, resta il giudizio negativo della Uil scuola

Il Miur, in data 29.04.2016, ha emanato la nota n. 11729, applicativa del relativo Decreto interministeriale, con la quale detta disposizioni in merito alle dotazioni organiche del personale docente per il triennio 2016/19.
Come negli anni precedenti, la quantificazione e la ripartizione, tra le regioni, delle dotazioni organiche di diritto dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni 2015/16 e della popolazione scolastica, il riferimento al periodo 2016/19, ha tenuto conto delle serie storiche della scolarità degli alunni.
Per quanto riguarda, invece, l’organico del potenziamento dovranno essere tenute in considerazione le richieste delle scuole, tenendo conto che l’individuazione delle discipline e delle classi di concorso fatte nella fase delle nomine in ruolo dell’ultima fase del piano straordinario di assunzioni, pur non costituendo un vincolo per il futuro fabbisogno, rappresenta comunque un dato di cui tener conto a livello regionale.
Nella scuola secondaria i posti del potenziamento possono essere utilizzati per completare singoli spezzoni  abbinabili della stessa classe di concorso.
A livello regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono essere operate compensazioni tra le dotazioni organiche dei diversi gradi di istruzione.I ricorsi presentati avverso il concorso scuola 2016, riguardano attualmente diverse fattispecie di ricorrenti, ad esempio: i docenti di ruolo esclusi dal concorso, gli insegnati tecnico pratici, i docenti laureati privi di abilitazione ect.

Dossier elezioni (referendum e amministrative): scuole sedi di seggio e permessi elettorali‏

Dossier elezioni (referendum e amministrative): scuole sedi di seggio e permessi elettorali‏

Informativa sindacale/contributo professionale.

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE:

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
 
In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio , che sono acquisiti temporaneamente in uso dall’amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati, di conseguenza,i docenti e gli ATA non presteranno alcuna attività lavorativa
Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali: in tali occasioni le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto , il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e “obbligazionaria” tra le parti che lo sottoscrivono.
Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento“.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
 
Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.
a) Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : ” Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate“.
b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata).
C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell’attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA è obbligato a svolgere i proprio servizio secondo la normale programmazione.
               __________________________________________

I PERMESSI PER LE ELEZIONI:

PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI
PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
la materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:
  • Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL.
  • Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO, su presentazione della tessera elettorale:

A) Elettori residenti in Italia

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

B) Elettori residenti all’estero

Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale

PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI:

(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo:due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE:

Il personale con contratto a tempo indeterminato, può richiedere, cumulativamente,
–         per i docenti: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché , dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 (nota 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);
–         per il personale ATA: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, nonché , fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all’art. 13 comma 11 del CCNL 2006-2009
Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico ( fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche ( fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009.
Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2006-2009.

DOSSIER ELEZIONI – Scuole sedi di seggi permessi elettorali

ADESSO SONO NEGATI Anche I diritti consolidati ed elementari: Diritto allo studio Incomprensibile chiusura del Direttore Regionale

 

5 aprile 2016,  lettera di protesta unitaria delle segreterie regionali: Al Vice Capo di Gabinetto del MIUR Dott. Rocco Pinneri  e per conoscenza al Direttore Regionale per la Sicilia,  Dott.ssa Maria Luisa Altomonte.

OGGETTO: mancato riconoscimento del diritto ai permessi studio Comparto Scuola regione Sicilia per l’anno 2016.

Si ritiene doveroso segnalare per gli opportuni e urgenti provvedimenti di competenza il perdurante mancato riconoscimento del diritto ai permessi studio nei confronti di tutto il personale docente e non docente in servizio presso la Regione Sicilia nel corrente anno 2016, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione, non riscontrandosi casi analoghi in altre regioni d’Italia.

Anche se la vicenda trae origine da ritardi nella contrattazione regionale in materia, prevista dagli artt.4 comma 4 lettera a) e 64 comma 10 del CCNL Comparto Scuola, e da osservazioni mosse dall’organo centrale di controllo all’ipotesi di contratto sottoscritta in data 21/01/2016, indipendentemente da ogni valutazione di merito sul contenuto delle osservazioni mosse, appare incomprensibile la sospensione “sine die” dei permessi prodotta nei fatti dalla nota USR Sicilia prot. n.4432 del 08/03/2016.

Pertanto, poiché le scriventi OO. SS. considerano inaccettabile che, alla data odierna, il personale della scuola siciliana non possa usufruire di un diritto garantito dal nostro ordinamento, considerata la mancata sottoscrizione di un contratto integrativo regionale si sollecita l’applicazione degli effetti giuridici del vecchio contratto che, in base all’art 13 del testo sottoscritto in data 21/12/2011, dovevano comunque prodursi fino alla sottoscrizione del nuovo e comunque sino all’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo.

Si rimane in attesa di tempestivo e cortese riscontro.

Flc CGIL :Graziamaria Pistorino.    CISL Scuola:Francesca Bellia.    UIL Scuola : Claudio Parasporo.      Confsal Michele Romeo. GILDA Unams Giuseppina Dieli

 

 

Bonus professionale docenti: La Uil Scuola abbandona il tavolo tecnico convocato per oggi

Bonus professionale docenti La Uil Scuola abbandona il tavolo tecnico convocato  per oggi Turi: mentre al question time il ministro apre, a Viale Trastevere i tecnici del ministero chiudono. Serve un chiarimento politico.

Nessuna disponibilità al dialogo, nessun apertura verso la collegialità e la partecipazione,  totale chiusura verso le proposte sindacali per un utilizzo del bonus fondato sulla condivisione. Non riconosciuto il diritto dei lavoratori ad essere informati dei propri diritti, occultamento delle palesi  contraddizioni della legge in tema di accesso ai benefici.  Per la UIL è necessario ora un chiarimento politico ed un nuovo impegno  per risolvere i problemi. Cresce nei lavoratori il disappunto, pronti a manifestare in maniera più diretta il proprio dissenso.

E’ partita con la presentazione  dei criteri di ripartizione dei 200 milioni di euro disponibili per l’attribuzione del bonus, la riunione di oggi, fissata al ministero sul bonus professionale dei docenti.  Poi la delegazione ministeriale, presieduta dal Capo dipartimento Rosa De Pasquale, ha illustrato le  proprie delibere in materia di funzionalità degli organi collegiali in composizione imperfetta.

In base alle decisioni dei tecnici del ministero  il comitato di valutazione andrebbe ad operare, senza alcun supporto giuridico valido,  anche in assenza di una  delle sue componenti e il suo parere sarebbe considerato valido anche se fornito dalla sola maggioranza dei voti validi espressi.    Scelte di indirizzo gravissime – secondo la Uil Scuola – che vanno nella direzione opposta alla cultura della partecipazione e della collegialità tradizionalmente praticate della scuola. La constatazione della totale indisponibilità al confronto ha indotto tutte le organizzazioni sindacali  a manifestare il proprio dissenso abbandonando il tavolo. La Uil Scuola, insieme agli altri sindacati, si riserva ora valutazioni di merito ed atti conseguenti. Gli scenari possibili sono quelli di un tavolo politico che ridisegni eventuali ed auspicabili margini di confronto; l’impugnativa giurisdizionale degli atti conseguenti alla presa di posizione di oggi del ministero; l’accentuarsi delle azioni di mobilitazione già avviate; la diffusione nelle scuole di un documento, che mette in relazione le norme vigenti e quelle nuove, in modo da consentire un utilizzo del bonus centrato sulla contrattazione e su di un percorso democratico di legalità, trasparenza, partecipazione.E’ il collegio dei docenti  che stabilisce quali sono compiti ed attività  qualificanti la professionalità docente – mette in chiaro la Uil Scuola –  il comitato  opera coerentemente con queste, la contrattazione d’istituto definisce criteri di ripartizione del bonus, definito dalla legge salario accessorio.La via migliore – sostiene la Uil Scuola – resta quella di una intesa /contratto che regoli la materia seguendo il modello già utilizzato in tema di mobilità.

con nota a parte le indicazioni sul corretto utilizzo.     By segreteria territoriale Uil Scuola Catania. salvo mavica, segretario generale

 

Convocazione OO.SS. – Ipotesi C.I.R. diritto allo studio – Rilievi ex art. 7 D.lgs

MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 4404/ Usc        UFFICIO IV       Palermo, 8 marzo 2016

            Alle Organizzazioni Sindacali Regionali

OGGETTO: Convocazione OO.SS. – Ipotesi C.I.R. diritto allo studio – Rilievi ex art. 7 D.lgs. 123/2011.            Le SS.LL. sono convocate il giorno 14 p.v. presso l’U.S.R. Sicilia – via G. Fattori 60 Palermo, con inizio al termine della riunione relativa alle aree a rischio, per procedere a nuova contrattazione sul diritto allo studio ex art. 4, comma 4, lett A CCNL 2007, a seguito dei rilievi dell’organo centrale di controllo.                                                                                                  IL DIRIGENTE   Luca Girardi

LICEI MUSICALI RICONOSCERE L’ESPERIENZA. VALORIZZARE LA SPECIFICITA’ PEDAGOGICA

Licei musicali riconoscere l’esperienza valorizzare la specificità pedagogica    
Necessario un momento di confronto con il MIUR.
In questi giorni registriamo la legittima preoccupazione dei docenti già in servizio da molti anni nei licei musicali che, alla luce della recente costituzione delle nuove classi di concorso, della pubblicazione dei bandi di concorso e dell’imminente sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità, rischiano di non vedere riconfermato il proprio contratto.
Negli anni scorsi la UIL Scuola, da sempre attenta alla tutela di tale insegnamento soprattutto per ciò che rappresenta in termini di offerta formativa, ha più volte evidenziato al MIUR l’importanza di una gestione innovativa condivisa e attenta dei licei musicali che, pur avendo superato gli anni di sperimentazione, non hanno ancora visto la definizione di  un percorso che consenta agli istituti di far tesoro delle tante esperienze già maturate.
L’importante innovazione di questi licei che ha riscosso, in questi anni, un successo didattico e di iscrizioni, deve continuare nella fase di  potenziamento dell’insegnamento delle discipline musicali nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di valorizzare le esperienze positive di questi anni.  
Con questo presupposto ed in virtù delle difficoltà ed incertezze emerse nella fase sperimentale, a parere della UIL Scuola, è necessario costruire un sistema propedeutico di dimensioni ben diverse da quello  prefigurato dalle nuove classi di concorso e dalle conseguenze della mobilità impostata su regole inedite.
Per questi motivi, la UIL Scuola, ritiene indispensabile ed urgente un confronto con il MIUR,  (già avanzato in data 25 febbraio u.s.) che parta dalla definizione dell’organico dei licei musicali per arrivare, almeno nell’immediato, a stabilire modalità e titoli, sia per  la partecipazione al concorso che per il passaggio  in tale ordine di scuola,  tutelando la necessaria continuità didattica degli alunni che è garantita  dal personale in servizio.

By segreteria territoriale Uil Scuola Catania. salvo mavica. segretario generale

CONCORSO DOCENTI 2016: raccolta bandi,decreti, allegati e schede di lettura UIL SCUOLA

28 FEBBRAIO 2016

Pubblicati i bandi

CONCORSO DOCENTI 2016

Valutazione: una cosa seria, non uno scontro ideologico

26 FEBBRAIO 2016

Valutazione: una cosa seria, non uno scontro ideologico

Annunciato come il cuore pulsante del nuovo sistema, doveva essere la vera novità della legge 107. Il bilancio, ad oggi, è quello di una gigantesca discussione e uno scontro ideologico fatto  di adempimenti e di contraddizioni normative senza una visione globale. La conclusione è che la valutazione non decolla e si annuncia un ulteriore flop.
La Uil fa il punto della situazione, tracciando le tappe di un percorso incompiuto che parte dal contratto del 2003 e passa attraverso sperimentazioni attuate e poi lasciate nel dimenticatoio e tentativi realizzati con metodi tutti burocratici, con buona pace dell’Ocse che continua a chiederci come intendiamo realizzarla.

2003 – CCNL
La valutazione è prevista nel contratto

Nell’articolo 24 –  Intenti comuni – le parti si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti

Mancano le risorse per l’avvio
di un Sistema di Valutazione nazionale  indipendente

2006 – CCNL
si rinnova l’impegno (nell’articolo 31)  a valorizzare il lavoro d’aula
e il miglioramento dei livelli di apprendimento tramite contrattazione integrativa nazionale.

Il vincolo dato è quello
della “disponibilità di finanziamenti aggiuntivi al sostegno della ricerca didattica, educativa e valutativa”.

2013 – SNV
E’ l’anno del decreto presidenziale n. 80 che mette a punto il regolamento del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.Il sistema è fondato su tre soggetti:  Miur (corpo ispettivo),  Invalsi, Indire. Il dato nuovo è la previsione di una Conferenza che ne coordina le azioni.

L’Italia risponde, in ritardo, alle sollecitazioni della Ue che ci chiede lumi su come valutiamo gli apprendimenti e come valorizziamo gli insegnanti.

 

 

Avvio
del Sistema di Valutazione nazionale

2014 –RAV
E’ l’anno del rapporto di autovalutazione delle scuole che per la prima vola sono chiamate ad analizzare se stesse attraverso uno schema standard dato a tutte.
E’ il primo gradino del percorso di autovalutazione.

Nascono  i NIV:
nuclei interni di valutazione

2015 – PDM
Con i Piani di miglioramento le scuole progettano il loro modo di superare le situazioni di carenza e di ampliare le potenzialità

In fase di attuazione

2016 – Bilancio sociale
Rende pubblici i risultati del percorso.  Chiarisce e consolida i punti di forza della scuole, ne delinea le peculiarità.

E’ ancora da definire
Si redige alla fine del percorso

2016 – Valutazione Esterna
partirà a marzo
su 390 scuole (di cui 20 paritarie) ma, secondo le previsioni iniziali, avrebbero dovuto essere 800.I Nuclei esterni di valutazione (NEV) saranno  formati da un ispettore e due esperti provenienti sia dalla scuola che da altri settori (per loro è previsto un brevecorso di formazione che partirà il 25 febbraio).

1.050 € è il compenso per ciascun componente del Nev, per ciascuna scuola. Ogni valutatore esterno osserverà da 4 a 8 scuole. Le scuole, estratte a sorte, saranno avvisate una settimana prima della visita.

In Italia ci sono 51 ispettori. I dati relativi a due anni fa (i più recenti disponibili) ci dicono che in Gran Bretagna c’è un ispettore ogni 13 scuole, in Francia uno ogni 22 scuole.

Fase programmata,
ma non avviata,
mancano gli ispettori.
Si fa una sperimentazione su 390 scuole

Nascono i NEV:
Nuclei esterni di Valutazione

2016 – BONUS
Riguarda gli insegnanti.La legge 107 prevede uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro.
Circa 24 mila euro a scuola da assegnare ai docenti

Nelle scuole si costituiscono i comitati di valutazioneche definiscono i criteri di assegnazione.

Il comitato è composto da insegnanti, genitori, studenti e componenti esterni ( non sono previsti compensi e nessun rimborso spese per i componenti del Comitato)
Gli ultimi tentativi delle direzioni regionali di dare indicazioni sulla composizione sono stati bloccati dai sindacati proprio perché limitanti  l’autonomia decisionale di ciascuna scuola.

Lo prevede la legge 107/2015
c.d. Buona Scuola

In via sperimentale
per tre anni
il dirigente scolastico
assegna il bonus
sulla base dei criteri formulati
dal Comitato di valutazione.

Sono ancora da chiarire:
– cosa accade se il componente esterno non viene individuato?
– In che relazione si pone il comitato con gli organi collegiali della scuola?
– il bonus va assegnato a fine anno, tutto insieme o varrà al contabilità speciale degli 8/12?
– i dirigenti possono diventare autorità monocratica che decide del salario altrui?

C’è bisogno di soluzioni
e risposte condivise.
Il sindacato ha chiesto
una sede di confronto.

Insegnanti esclusi, segreterie delle scuole in rivolta e dirigenti scolastici in stato di agitazione:  è anche questo il risultato di mesi di disposizioni incomplete e talvolta contraddittorie. Una rincorsa alla procedura, alla nomina purché si faccia – commenta Pino Turi – pescando qua e là persino tra i dirigenti in pensione.

La valutazione del merito è stata di fatto ricondotta all’assegnazione di un bonus economico – constata il segretario generale della Uil scuola.  Una sorta di premio di fedeltà avulso da ogni principio di valutazione organica.

Abbiamo misurato l’incapacità e la sottovalutazione della questione, che se non sarà ripresa con necessaria concretezza, fuori da ogni  ideologia, non è difficile prevedere che sarà un ulteriore flop della legge 107.

Accade così che i NIV (Nuclei interni di valutazione di una scuola, insegnanti chiamati a redigere il RAV) non sappiano minimamente che cosa andranno a decidere i NEV ( i nuclei esterni di valutazione) chiamati a valutare in qualità di osservatori che cosa fanno le scuole selezionate per la valutazione.

Così mentre si è avviata la fase della valutazione esterna e di sistema, quella prevista dal decreto 80, si introduce e si innesta questa procedura del tutta avulsa da un sistema organico di valutazione. Come dire la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra.

Nulla è rimasto delle sperimentazioni fatte negli anni passati – aggiunge Turi – ad esempio il  Vales.
Le esperienze fatte dalle scuole che hanno partecipato sono andate perdute. Nessuno le ha monitorate, ne analizzate. Non si trova alcun riscontro di quello che doveva essere un assaggio propedeutico ad un valutazione diffusa.

Così, mentre in Francia il Conseil national d’évaluation du système scolaire ha per sua caratteristica principale l’essere indipendente dal ministero, qui in Italia – precisa Turi – siamo alle prese con l’esiguo numero di ispettori di cui il sistema può disporre.

Per dare seguito alla pseudo valutazione della  legge 107  si assegna quindi ad una discrezionale azione del dirigente scolastico quello che dovrebbe essere il cuore del sistema. Si passa così dall’indipendenza alla dipendenza, e poi al condizionamento.

Una situazione ingarbugliata e difficile che si può affrontare solo con un  metodo, quello di estrema modernità della contrattazione e del confronto tra le parti che ha dato risultati in termini di decisioni nella vicenda mobilità.

E’ il  metodo con il quale abbiamo aperto una finestra di dialogo che ci auguriamo non venga chiusa sul nascere, sempre se si vuole fare funzionare la scuola e si vogliono creare le basi vere di una valutazione che non può essere quella individuale, ma di sistema. E’ in questo quadro di insieme che va inserita, anche quella dei dirigenti scolastici.

Il sistema per funzionare efficacemente, deve motivare tutte le componenti attive di ogni singola  scuola, senza dimenticarne nessuna, sia sul livello delle singole professionalità che su quelle di carattere collegiale su cui la scuola autonoma è fondata.

AT DI CATANIA: Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre.

25 FEBBRAIO 2016

AT DI CATANIA: Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre.

Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19

Collegamento al sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

Congedi parentali 2015: CAMBIA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – LE NUOVE NORME SI APPLICANO IN VIA SPERIMENTALE

15 SETTEMBRE 2015 

Congedi parentali 2015

CAMBIA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LE NUOVE NORME SI APPLICANO IN VIA SPERIMENTALE

Il Governo, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità/paternità.
Le nuove norme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, se si tiene conto che  il decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015, le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Nella scheda la normativa di riferimento per tutti i dipendenti pubblici e per il personale della scuola.

Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

15 SETTEMBRE 2015

Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

In questa sezione del sito orientata a fornire il maggior numero di informazioni e approfondimenti sull’attualità della scuola abbiamo ritenuto utile pubblicare un testo (già inserito in sintesi nell’ultima edizione del giornale degli iscritti) sugli elementi pratici del lavoro di ogni giorno a scuola. Un vademecum da consultare, stampare, scaricare, nato in risposta alle tante sollecitazioni e richieste di strumenti aggiornati e di semplice consultazione.

Precari neo immessi in ruolo, quale destinazione? cosa accade? Normative di riferimento di Legge e contrattuali.

INFORMATICONUIL
lì, 17 agosto 2015

Pervengono numerose richieste di chiarimento da parte dei precari che sono in attesa della destinazione  di nomina;  in particolare ci chiedono quali siano gli strumenti normativi per evitare di assumere servizio nella sede di destinazione, per l’anno 2015/2016 e sperare nel trasferimento, per l’anno 2016/2017.
A tale proposito, si riassume la normativa di legge e contrattuale:
1) la legge 107/2015, ribadita dalla nota n. 25141 del 10 agosto 2015 (istruzioni per le supplenze), consente a coloro che sono destinatari di supplenza annuale ( 31 agosto) o fino al termine delle  attività didattiche (30 giugno) e contemporaneamente destinatari di contratto a tempo indeterminato, di prestare il servizio relativo alla supplenza e assumere servizio di “ruolo” nella sede (albi territoriali) che gli sarà assegnata per l’anno scolastico 2016/2017. La proposta di assunzione a tempo indeterminato, per la provincia agisce automaticamente con una  comunicazione all’interessato  a mezzo di posta  elettronica  certificata  ovvero attraverso l’uso, anche esclusivo, del sistema  informativo,  gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca. Dopodiché la competenza è dell’USR che procederà con le normali assunzioni per l’assegnazione della sede e per la relativa gestione amministrativa.
2) è possibile ritardare l’assunzione di servizio sulla sede di destinazione per un giustificato motivo (malattia, ricovero ospedaliero,  ecc..) per brevi periodi prestabiliti, per non incorrere nella decadenza della nomina che avviene se non  si assume servizio ( di norma nelle 24 ore successive all’accettazione), da definire con il dirigente scolastico che ne concede la possibilità;
3) il CCNL consente ai docenti con contratto a tempo indeterminato, di chiedere un periodo di aspettativa che è disposta dal D.S.; nel caso di specie è implicito che ciò può avvenire solo se  il rapporto di lavoro sia stato costituito formalmente. Per costituire il rapporto di lavoro, all’individuazione, deve necessariamente seguire la presa di servizio.
Il  CCNL , all’art. 18, regola la richiesta di  aspettativa, senza assegni,  con i relativi periodi di durata
a) ART. 18 COMMIA1 ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI E DI FAMIGLIA (Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. Per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima  di 30 mesi).
b) ART 18 COMMA 2 ASPETTATIVA  PER MOTIVI DI STUDIO (vedi punto precedente)
c)ART 18 COMMA 3 ASPETTATIVA PER REALIZZARE, L’ESPERIENZA DI UNA DIVERSA ATTIVITÀ LAVORATIVA O PER SUPERARE UN PERIODO DI PROVA (la durata è di un anno scolastico)
L’aspettativa è concessa dal D .S. a domanda dell’interessato.
Ci chiedono anche di sapere se un contratto con la scuola paritaria consente anch’esso di procrastinare per un anno la presa di servizio, all’anno successivo, così come per la supplenza annuale, anche a seguito di dichiarazioni politiche e assicurazioni presenti sul profilo face book di pur autorevoli uomini politici. A tale proposito, ci limitiamo a riassumere la normativa attuale:
Il contratto con una scuola paritaria equivale ad un  contratto di lavoro dipendente di natura privatistica che è incompatibile con il contratto di lavoro della Scuola statale che si costituisce con un contratto individuale di lavoro che il D.S. sottoscrive dopo avere raccolto, peraltro, la dichiarazione dell’interessato che non è titolare di altri rapporti di lavoro pubblici o privati che sono incompatibili con il contratto  tempo indeterminato del docente neo assunto.
Tanto premesso, è implicito che un contratto di lavoro in scuola privata, di per sé, non consente di prorogare all’anno successivo l’assunzione in servizio, ma potrebbe essere motivo valido per chiedere l’aspettativa senza assegni prevista dall’art 18 del CCNL per realizzare una diversa attività lavorativa. L’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico a domanda dell’interessato.
Con l’augurio, di avere contribuito ad  un minimo di chiarezza circa la normativa esistente, si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti che non  possono che fare riferimento a norme di legge o contrattuali, lasciando da parte tutte le considerazioni di natura   ” propagandistica” che disorientano ulteriormente i lavoratori, già oggetto di esasperanti, morbose “pseudo attenzioni”.
By segreteria territoriale Uilscuola catania
salvo mavica, segretario generale

AT DI CATANIA: inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.I. di II fascia per il personale docente

14 LUGLIO 2015

AT DI CATANIA: inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.I. di II fascia per il personale docente

Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.I. di II fascia per il personale docente
Pubblicazione  D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e relativi allegati

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07 LUGLIO 2015 

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