Riallineamento della carriera: Come ottenere il riconoscimento completo degli anni di servizio pre-ruolo

Guida completa per docenti e ATA sul recupero dell’anzianità “congelata” e sulla prescrizione dei diritti.

Il mondo della scuola è caratterizzato da una complessa normativa che regola le progressioni di carriera e le retribuzioni del personale docente e ATA. Uno degli aspetti più delicati riguarda il riallineamento della carriera, un meccanismo che consente di recuperare l’anzianità di servizio “congelata” al momento della ricostruzione della carriera.

Cos’è il riallineamento della carriera e a chi spetta?

Il riallineamento è un processo che permette ai docenti e al personale ATA di recuperare parte dell’anzianità di servizio pre-ruolo, ovvero gli anni lavorati prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Questo recupero è possibile perché il sistema di calcolo dell’anzianità prevede una valutazione differenziata dei primi quattro anni di servizio rispetto a quelli successivi.

In particolare:

  • Primi 4 anni: valutati interamente ai fini giuridici ed economici.
  • Anni successivi: valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai fini esclusivamente economici.

È proprio questa parte di anzianità “congelata” ai fini economici che può essere recuperata attraverso il riallineamento, una volta raggiunti determinati requisiti di anzianità complessiva.

Quando si può richiedere il riallineamento?

I requisiti per poter richiedere il riallineamento sono i seguenti:

  • Servizio pre-ruolo: superiore a quattro anni.
  • Contratto: a tempo indeterminato dal 1° settembre 1995.
  • Anzianità complessiva:
    • 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado.
    • 18 anni per i docenti della scuola secondaria di primo grado, primaria e dell’infanzia, i coordinatori amministrativi (DSGA) e i docenti diplomati della scuola secondaria.
    • 20 anni per il restante personale ATA.

Perché è importante il riallineamento?

 la circolare del MEF n. 8438/2024.:         

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secondo ciclo dei percorsi formativi necessari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

È in vigore il Decreto ministeriale n. 270/25 che introduce il secondo ciclo dei percorsi formativi necessari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado con i seguenti allegati:

– distribuzione dei posti per regione e per classe di concorso (allegato A)

– titoli valutabili per gli aspiranti insegnanti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (allegato B).

Si ricorda che i percorsi attivabili sono:

Ordinari

  1. a) Percorso da 60 CFU (allegato 1 del D.P.C.M.);
  2. b) Percorso da 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)

leggi: Decreto-Ministeriale-n.-270-del-19-03-2025

Decreto Ministeriale n. 270 Allegato B

Decreto Ministeriale n. 270 allegato A

 

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Docente di sostegno scelto dalle famiglie, la Uil impugna il provvedimento

D’Aprile: “Misura lesiva non solo per il personale, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per gli alunni con disabilità che potrebbero avere per il secondo anno consecutivo insegnanti non specializzati. È incostituzionale e dequalifica la formazione”.

In data odierna, la Uil Scuola ha dato mandato al proprio Ufficio Legale di impugnare il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, che prevede per l’anno scolastico 2025-26 la conferma del docente di sostegno in base alla scelta delle famiglie. “Per il prossimo anno scolastico – afferma il Segretario generale Giuseppe D’Aprile –  è possibile che un docente di sostegno, anche non specializzato, sia confermato sul posto occupato quest’anno.

Inoltre, ciò potrebbe ledere i diritti del personale che, oltre al fatto di essere in possesso di specializzazione, potrebbe vantare quel posto per diritto di graduatoria anche tra colleghi specializzati.

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Scioglimento riserve, legge 68/1999 o inserimento titolo di specializzazione nelle GAE. Decreto MIM

In allegato il decreto ministeriale n. 12 del 28 gennaio relativo al conseguimento del titolo di abilitazione e relativa procedura di scioglimento della riserva, inserimento della riserva legge 68/1999, inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Conseguimento dell’abilitazione e scioglimento riserva

Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025.

A tal fine, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Inserimento riserva legge 68/1999

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2025.

A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

DECRETO GAE

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A Proposito della formazione. La Formazione obbligatoria va svolta nelle ore di servizio? l’obbligatorietà della formazione è legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare delle ore aggiuntive.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 è stata introdotta la formazione obbligatoria permanente e strutturale per docenti (da svolgersi ogni anno scolastico per gli insegnanti di ogni ordine e grado nell’orario di lavoro), incentrata sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali.
Argomenti sui quali è incentrata la formazione obbligatoria dei docenti
L’intento è quello di dare valore alla formazione come ad un’attività insita nel lavoro dell’insegnante, dal momento che l’aggiornamento costante fa parte della definizione stessa della professione di docente.

Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente è articolato in una serie di percorsi che abbiano una durata annuale o triennale.

Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso. Tuttavia, l’inclusione non è l’unico ambito entro il quale i docenti devono formarsi e aggiornarsi continuamente.

La formazione obbligatorie e continua deve, infatti, toccare anche i seguenti argomenti:

Gestione della classe e problematiche relazionali;
Didattica e metodologie;
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
Didattica per competenze e competenze trasversali;
Problemi della valutazione individuale e di sistema;
Autonomia organizzativa e didattica.
Come vengono scelte le attività relative alla formazione
Le norme vigenti sui corsi di formazione obbligatoria per i docenti prevedono che tale formazione dovrà essere svolta nell’arco delle ore di servizio.

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Contratto, D’Aprile: “Servono interventi concreti di tipo economico e normativo”

  • Va recuperato il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Stanziare risorse aggiuntive, detassare gli aumenti contrattuali e utilizzare le risorse accantonate per il contratto 25/27. E’ questa la strada giusta.

Il rinnovo del contratto deve innanzitutto puntare a valorizzare il personale dal punto di vista economico. Un negoziato che dovrà prevedere interventi economici e normativi, anche per modificare gli aspetti giuridici del contratto precedente, da noi non sottoscritto. Così il Segretario generale Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, al termine dell’incontro in Aran, in occasione della presentazione dell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2022-24 del comparto Istruzione e Ricerca.

Secondo le tabelle dell’Istituto di Statistica – rimarca il Segretario – le retribuzioni reali sono scese sotto i livelli del 2009. In questi anni, il potere d’acquisto dei lavoratori del pubblico impiego è diminuito del 16%, mentre il rinnovo del contratto proposto recupererebbe circa il 6%. Gli stipendi non coprono l’aumento del costo della vita. Il trend degli ultimi anni (dati Istat) mostra che i lavoratori non hanno beneficiato, in termini di crescita delle retribuzioni, dei momenti di sviluppo, con un Paese a PIL crescente. Con il rallentamento del PIL – in assenza di rinnovi contrattuali cospicui – la situazione è diventata ancor più critica.

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Mobilità 2025, in arrivo l’ordinanza ministeriale – tutte le info utili nella nostra piattaforma.

 è possibile visitare la ns piattaforma: https://uilscuolanazionale.wixsite.com/mob25

A breve le domande per docenti, educatori e personale Ata. La nostra piattaforma sulla Mobilità 2025 è costantemente aggiornata con guide, FAQ e strumenti utili. CLICCA QUI per visitarla.

Si è svolta presso il Ministero la riunione avente come oggetto l’Informativa sulla prossima Ordinanza Ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2025/26. Al momento, nella bozza presentata alle organizzazioni sindacali, sono confermate le seguenti date:

– Personale docente: dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025 con possibilità di proroga al 28 marzo.
Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025.

– Personale educativo: dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
Per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio

– Personale ATA: dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
Per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.

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Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25. Pubblicato il decreto

Il 24 febbraio è stato pubblicato il D.M. 156/2025 con i relativi allegati A e B (ripartizione dei posti autorizzati e criteri di accesso nel caso di domande superiori ai posti autorizzati con esclusione dei vincitori di concorso che devono abilitarsi).

I posti autorizzati sono 44.823 (in attesa dell’incremento di ulteriori posti per l’anno accademico 2024/25).

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B.

I percorsi riguardano:

  1. a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 CFU/CFA.
  2. b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.

Per i vincitori di concorso PNRR, che si iscrivono in soprannumero rispetto ai percorsi attivati nel 2023/24 o che si attiveranno nel 2024/25, i percorsi sono:

  1. a) Percorso di 30 CFU/CFA per il vincitore che ha partecipato con i tre anni di servizio;
  2. b) Percorso di 30 CFU/CFA di completamento, per il vincitore che ha partecipato con i 30 CFU/CFA non abilitanti, propedeutici al concorso;
  3. c) Percorso di 36 CFU/CFA di completamento, per i vincitori che hanno partecipato con il requisito dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Resta confermato:

– la possibilità di svolgere i percorsi con modalità̀ telematiche sincrone in misura non superiore al 50% del totale, a esclusione delle attività̀ di tirocinio e di laboratorio

– che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono “accorpate”, sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’ “accorpamento”.

– che fino al 31 dicembre 2025, per i posti di insegnante tecnico pratico resta fermo il possesso del solo diploma.

i decreti: Decreto Ministeriale 148 del 24 febbraio 2025 – Riserva posti per percorsi di formazione iniziale docenti aa 2024-2025

Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. B

Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 all. A

Decreto Ministeriale 156 del 24 febbraio 2025 – Autorizzazione posti e modalità selezione formazione iniziale docenti

 

 

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CSPI e conferma del docente di sostegno su proposta delle famiglie. Si sceglie di non scegliere

Contrario il voto della Uil Scuola: “Scelta rischiosa, mina la trasparenza e l’imparzialità del nostro sistema scolastico”. 

Con 19 pareri favorevoli e 16 contrari, tra cui quelli della componente della UIL Scuola, il CSPI, con una maggioranza risicata, formula un parere sul decreto ministeriale che dovrà regolare, per il 2025/26, le conferme dei contratti a tempo determinato dei docenti su posto di sostegno su proposta delle famiglie, in cui di fatto non si esprime alcun parere.

La componente di parte pubblica, pur manifestando diversi punti di criticità nell’attuazione della norma, ha votato favorevolmente l’approvazione di un testo con una formula finale “neutrale”, che riteniamo sia una scorciatoia e rappresenta un modo per non esprimersi in modo chiaro sulla portata di tale provvedimento.

La componente della UIL Scuola ha, invece, assunto una posizione ben chiara chiedendo che si esprimesse parere negativo sullo schema di decreto.

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Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione degli aspiranti presenti nelle GAE.

Presentazione istanze di partecipazione dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 fino alle 23.59 del 2 luglio 2025
Gli aspiranti dichiarano: 
a) nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;  
b) nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;  
c) nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.

CONCORSI ESTERO 2025: IL 4 MARZO SULLA G.U. I BANDI DI SELEZIONE PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI. LA SCHEDA INFORMATIVA DELLA UIL SCUOLA RUA

LE PROCEDURE 

Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero del personale docente e dirigente scolastico, a partire dall’anno scolastico 2025/26, sono indette dal MAECI le procedure di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche indicate nel bando.

I CRITERI 

Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e dirigente scolastico ( solo per l’area linguistica spagnola), con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria). Non si valuta l’anno scolastico in corso.

I REQUISITI DI AMMISSIONE 

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

a) nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;

b) abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;

PER OGNI INFORMAZIONE E ASSISTENZA RIVOLGERSI A estero@uilscuola.it.

allegati n.2

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Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed A.T.A. – anno scolastico 2025/2026

daMinistero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI – Ambito territoriale di Catania Via P. Mascagni n° 52 – 95131 Catania –

 La data di scadenza delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente ed A.T.A. è il 15 marzo di ciascun anno.

Si indicano di seguito gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche e dell’Ufficio Scolastico Territoriale con le rispettive scadenze: – Entro il termine del 31/03/2025: Le Istituzioni scolastiche faranno pervenire a questo Ufficio copia delle nuove domande presentate entro il termine del 15 marzo 2025, suddivise per ordine di scuola (art. 73 D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 che ha modificato la legge 662 del 1996): • di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; • di rientro da part-time a tempo pieno; • di modifica dell’orario di servizio del personale docente in posizione di part-time. Nel parere relativo alla concessione o alla modifica del part-time, i Dirigenti Scolastici si atterranno a quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, avranno cura di verificare l’effettiva compatibilità del part-time richiesto con l’orario di servizio, tenuto conto della salvaguardia del principio dell’unicità dell’insegnamento del docente.

il dispositivo ed allegati:m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0004989.21-02-2025

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Accertato il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il servizio. Illegittimo collocare in ferie d’ufficio dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche.

 

Nuova vittoria della Federazione UIL Scuola RUA a tutela dei diritti del personale docente precario alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Gesumunno, con la sentenza , ha accolto il ricorso azionato dall’Avv. Domenico Naso dell’Ufficio Legale Nazionale della Federazione Uil Scuola a difesa dei docenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito i quali, nei periodi di sospensione delle attività didattiche vengono collocati in ferie d’ufficio da parte del Dirigente Scolastico, senza che gli stessi possano chiedere la monetizzazione dei giorni di ferie maturati.

Con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Verona è stato pertanto ancora riconosciuto il pieno diritto dei docenti, quali dipendenti precari del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad ottenere il pagamento delle giornate di ferie maturate e non godute per i contratti al 30 giugno stipulati nel corso degli ultimi 10 anni.

Per ogni utile info scrivere at catania@uilscuola.it. o smavica@uilscuola.it

Mobilità, Pizzo (Uil Scuola): “Modificata la valutazione del servizio pre-ruolo, penalizzati migliaia di docenti. Ecco il calcolo”

Con il nuovo Contratto sulla mobilità, per il triennio 2025/28, viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).

l calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I – spiega Paolo Pizzo (Uil Scuola Rua) – ed è effettuato come segue:

Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti
• Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 
5 punti
• Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 
6 punti

Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio pre- ruolo è stato svolto su sostegno e in possesso di specializzazione.

Ciò, quindi – continua Pizzo – implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.

Quello che, però, va ulteriormente evidenziato – afferma il segretario nazionale Uil Scuola – è che tale calcolo non è uguale per tutti i docenti di ruolo, come ci si aspetterebbe, ma è a vantaggio solo di chi ha svolto il servizio pre-ruolo (ovvero la supplenza riconosciuta o riconoscibile nella ricostruzione di carriera) nel ruolo di attuale titolarità (es. il docente al momento titolare sul I grado che ha svolto le supplenze riconosciute come pre-ruolo nel I grado)”.

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Mobilità 2025, ecco chi può presentare domanda [piattaforma online]


💡Nella piattaforma il banner “scopri se puoi fare domanda”.
✍️In attesa dell’ordinanza ministeriale in cui saranno indicate le date per la presentazione delle domande, abbiamo aggiornato la piattaforma dedicata alla Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2025/26, alla luce delle novità in introdotte dal nuovo CCNI 2025/28 sulla mobilità.
👍È suddivisa in aree tematiche ed è organizzata come una banca dati, in continuo aggiornamento, a disposizione di docenti, Ata e addetti ai lavori.
All’interno sono presenti molti materiali: tra questi, schede tecniche, la guida al nuovo contratto, le nostre FAQ sui dubbi più frequenti e le autodichiarazione da compilare e allegare alla domanda.

DOCENTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI E NON: ESERCIZIO DI FUNZIONE PUBBLICA O ACCUDIENTI? SCUOLA: FUNZIONE PUBBLICA COSTITUZIONALE O PRESTAZIONE DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE?. Commenti e dichiarazioni del ns segretario generale. Occorre meditare, ragionare, pensare ed agire. La posizione della UILSCUOLA.

Docente scelto dalle famiglie, D’Aprile: il ministero ritiri il provvedimento, diversamente valuteremo azioni giudiziarie

Per il prossimo anno scolastico è possibile che un docente non specializzato sia confermato sul posto occupato quest’anno a discapito di un docente specializzato che potrebbe aspirare a quel posto per diritto di graduatoria. Ciò è lesivo non solo per il docente specializzato, perché non si garantisce il diritto di graduatoria, ma soprattutto per l’alunno disabile, che rischierà per il secondo anno consecutivo di non avere l’insegnante di sostegno specializzato. A dichiararlo è il Segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile.

Il decreto stabilisce che, entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico raccolga l’eventuale richiesta di conferma del docente di sostegno da parte della famiglia – spiega il Segretario –. Dopo aver verificato le condizioni necessarie, comunica l’esito all’Ufficio Scolastico Provinciale, al docente e alla famiglia entro il 15 giugno. La conferma è possibile anche per i docenti senza specializzazione già nominati.

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Le domande avranno effetti da settembre 2025. Il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio 2025.

Le istanze Polis disponibili sono:

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025 

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Nell’istanza gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Resta ferma la scadenza del 28 febbraio 2025 per le domande dei dirigenti scolastici.

In allegato, la nostra scheda di lettura più la circolare.

Diritto alla pensione – Scheda di lettura UIL Scuola

circolare-pensioni

UN PROVVEDIMENTO SPICCATAMENTE DIRIGISTA CHE ANNULLA LE ASPETTATIVE DEL MONDO DEL LAVORO

LE INDICAZIONI EMERSE DALLA CIRCOLARE EMANATA DAL MINISTRO ZANGRILLO PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI.

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la circolare applicativa, da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, relativa alle disposizioni presenti nella Legge n° 207 del 30.12.2024 (Legge finanziaria 2025) per il trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni fino a 70 anni.
La Uil Scuola chiederà un incontro specifico per discutere i criteri da adottare nel comparto per effetto di una norma annuncio che, sicuramente, non darà alcuno degli esiti attesi.

La misura:
non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non
ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
– attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui
ritiene necessario il trattenimento in servizio;
– stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di
affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non
diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale
individuato;
– condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non
potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una
valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il
rispettivo ordinamento);
– condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

È inoltre possibile che il personale individuato per il trattenimento in servizio possa essere
adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio,
purché riconducibile alle ipotesi previste dal citato comma 165.

la circolare: direttiva_trattenimento_in_servizio (1)

D’Aprile: “No al dimensionamento: sulla scuola si investe non si fa cassa

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Valditara alle regioni “ribelli”: 10 giorni per tagliare o niente aiuti. D’Aprile: “Siamo contrari, sulla scuola si investe non si fa cassa”


“Continuiamo a ribadire la nostra netta contrarietà a qualunque piano di dimensionamento della scuola statale, che per sua natura risponde esclusivamente a criteri di risparmio e di contrazione della spesa e non possiede alcun valore volto agli interessi della scuola e in generale del sistema di istruzione statale”, afferma Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, esprimendo forte contrarietà al piano di dimensionamento appena approvato dal Governo.

Leggi tutto “D’Aprile: “No al dimensionamento: sulla scuola si investe non si fa cassa”

Ricorso “anno 2013”. Il tribunale di La Spezia dà ragione alla UIL Scuola RUA e condanna il Ministero

Nuova sentenza favorevole.                  Il Tribunale di La Spezia sul “riconoscimento dell’anno 2013” che accoglie il ricorso promosso dal nostro ufficio legale nazionale nella persona dell’avvocato Naso.

Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a collocare la ricorrente nella spettante fascia stipendiale tenendo conto anche dell’anzianità di servizio maturata nell’anno 2013 e a pagare alla medesima le differenze retributive che ne conseguono, nei limiti della prescrizione quinquennale come meglio specificato in motivazione e oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione.