NOMINE IN RUOLO FASE C: la scheda con domande e risposte della Uil Scuola

23 NOVEMBRE 2015 

La scheda con domande e risposte della Uil Scuola

NOMINE IN RUOLO FASE C | AUMENTANO CONFUSIONE E DIFFICOLTÀ PER I DOCENTI INTERESSATI.

La UIL Scuola, già nell’incontro con il Miur del 18 novembre 2015,  ha rivendicato con proposte concrete, azioni di tutela del personale immesso nei ruoli con le varie fasi, previste dalla legge n. 107/2015 , a partire dal garantire libertà nelle scelte individuali dei docenti interessati ed in particolare modo di quelli che , ancorché in servizio su posti a tempo determinato (supplenze), possono optare per restare in servizio sulla supplenza, ovvero assumere servizio sul posto che gli sarà assegnato dall’ APT di competenza.

Con questa scheda di lettura, intendiamo contribuire a fare chiarezza sulla base della normativa vigente ivi compresa la legge n. 107/2015 e riassumere le varie azioni e procedure per l’assegnazione delle sedi ai neo docenti immessi in ruolo, con la raccomandazione, di prendere visione delle circolari dei rispettivi USR.

  1. coloro che hanno in corso una supplenza annuale, 30 giugno o 31 agosto, possono raggiungere la sede del ruolo al termine della stessa, rispettivamente il 1 luglio e il 1 settembre.
  2. chi vuole raggiungere subito la nuova sede di nomina, pur avendo in corso una supplenza annuale (docenti, Ata, educatori, IRC, docenti in servizio all’estero), sia ad orario completo che su “spezzone”, può farlo.
  3. coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato con il MIUR, assumano servizio nella nuova sede senza soluzione di continuità.
  4. coloro, invece, che hanno un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ovvero privata, devono risolvere tale rapporto, per assumere servizio, ovvero chiedere all’USR il differimento dell’assunzione.
  5. tutti i docenti assunti con le procedure della 107/2015, hanno la decorrenza giuridica della nomina dal 1°settembre 2015 ed economica dal momento in cui assumono servizio, nella sede assegnata.
  6. coloro che optano per restare in servizio sulla supplenza, eccetto che per la retribuzione, hanno gli stessi diritti e doveri dei docenti già di ruolo, così come disciplinati dal CCNL.

Le incertezze e i problemi che stanno avendo tante persone, nascono in primo luogo dal fatto che il Miur, non ha ritenuto opportuno emanare una specifica nota attuativa con  disposizioni chiare e univoche su tutto il territorio nazionale. Assistiamo quindi al prodursi di circolari da parte degli Uffici Scolastici Regionali, con disposizioni tra loro opposte, come se le incertezze proprie della legge non bastassero.
In alcuni casi c’è chi dice che occorre assumere servizio entro il 1 dicembre, in altri si dice che è vietato e si deve assumere servizio il 1° dicembre.

Consigliamo per questo ai docenti interessati di seguire le circolari dei rispettivi USR che sono vincolanti per tutto il territorio regionale e rivolgersi alle nostre sedi territoriali  nel caso in cui fossero presenti vistose differenze rispetto ai contenuti dalla presente scheda di lettura che delinea i principi fondamentali previsti dalla legge 107.

Domande e risposte

  • Per il personale destinatario di nomina in ruolo nella fase C è possibile differire la presa di servizio?
    Sì. Il personale in servizio con supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto può differire la presa di servizio e raggiungere la nuova sede al termine della supplenza;
  • Per il personale destinatario di nomina in ruolo nella fase C che non lavora o ha un rapporto di lavoro pubblico o privato, può differire la presa di servizio?
    Si, con le modalità contenute nella FAQ ministeriale N. 25 che prevede la presentazione di una specifica istanza indirizzata all’USR che si riserva di valutare l’accoglibilità della richiesta;
  • Se il docente ha in essere una supplenza annuale su “spezzone” o su posto intero, 30 giugno o 31 agosto, può lasciare la supplenza e assumere servizio di ruolo sul posto su cui è stato individuato?
    Sì. Può scegliere di andare sul posto di ruolo su cui è stato individuato, e assumere servizio entro il 1° dicembre 2015;
  • Il personale in servizio presso le scuole paritarie può differire l’assunzione al 1° settembre 2016?
    Sì, con le modalità contenute nella FAQ ministeriale N. 25 che prevede la presentazione di una specifica istanza indirizzata all’USR che si riserva di valutare l’accoglibilità della richiesta;
  • Il personale in ruolo su posto Ata può differire l’assunzione al 1° settembre 2016?
    Sì, previa motivata istanza resa all’USR.
  • Coloro  che non hanno rapporti di lavoro subordinato in essere come i liberi professionisti?
    Possono scegliere di prendere servizio entro il 1° dicembre 2015 oppure, sempre con istanza motivata, il 1° settembre 2016;
  • Al momento della scelta della sede è possibile trasformare il rapporto di lavoro in part-time?
    Sì. Al 50% dell’orario cattedra, previo calcolo della compatibilità col 25%  destinato alla singola classe di concorso sul livello provinciale.
  • Ai fini della scelta della sede si applica la Legge 104/92?
    Sì. La scelta della sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni, nell’ordine,  dell’art. 21, dell’art. 33 comma 6 e dell’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, come previsto dal CCNI sulla mobilità del personale di ruolo.
  • Il personale docente che non ha titolo per optare o che non opta per il differimento dell’assunzione al 2016 quando dovrà prendere servizio?
    Dovrà prendere servizio entro il 1° dicembre 2015.
  • Il personale docente con nomina giuridica a tempo indeterminato che opta per il mantenimento in essere della supplenza annuale come viene trattato?
    Detto personale, considerato che a norma di legge è già giuridicamente nei ruoli dal 1° settembre 2015, ad eccezione che per gli effetti economici che decorrono dal giorno di assunzione in servizio, è assoggettato ai diritti e doveri del personale di ruolo previsti dal CCNL.
  • Potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico?
    Sì, nei termini previsti dal novo contratto sulla mobilità.

CARD DEL DOCENTE VA DATA ANCHE A DOCENTI PRECARI ED EDUCATORI: Ricorso dei sindacati scuola al Tar del Lazio

23 NOVEMBRE 2015 

Ricorso dei sindacati scuola al Tar del Lazio

CARD DEL DOCENTE
VA DATA ANCHE A DOCENTI PRECARI ED EDUCATORI 

… “risulta violato il principio di non discriminazione tra lavoratori che svolgono pari funzioni sia a tempo determinato che indeterminato”…

>>> Prosegue l’iniziativa legale dei sindacati su ciò che non va nella “buona scuola”: impugnato il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori dalla fruizione della carta del docente.
I ricorsi  sono stati presentati unitariamente al Tar Lazio da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams

Dopo il ricorso presentato contro l’esclusione dal piano di straordinario di assunzioni di numerosi lavoratori precari della scuola (docenti e Ata) che pure ne avevano i requisiti, ora i sindacati hanno impugnato unitariamente il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori impegnati nei convitti e negli educandati dalla possibilità di poter fruire della “Carta del docente”, con la quale si assegna a ogni insegnante un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, con la finalità di sostenere le attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale.

Da tale beneficio viene infatti escluso il personale con contratto  a tempo determinato in servizio che, al pari del personale di ruolo, svolge a pieno titolo la funzione docente per tutte le attività  programmate dalla scuola. Lo stesso accade per gli educatori, equiparati ai docenti dalla norma e dal quotidiano impegno didattico ed educativo a favore dei giovani convittori e semiconvittori. >>> il testo integrale nel link

LEGGE 107| RIUNIONE PD | CANTIERE SCUOLA – La Uil Scuola presenta le sue proposte su attuazione e deleghe

20 NOVEMBRE 2015 

La Uil Scuola presenta le sue proposte su attuazione e deleghe

LEGGE 107| RIUNIONE PD | CANTIERE SCUOLA 

La legge sulla scuola approvata dal Governo presenta, nella sua applicazione concreta, molti punti critici.
Tra gli esempi possibili ne citiamo due tra i più diffusi in questi giorni: quanti hanno supplenze e sono chiamati ad assumere il ruolo e dovrebbero poterlo fare senza inutili intralci giuridici e coloro che devono fare l’anno di prova, caricato dal decreto di una serie di rigidità tutte formali.

Nel confronto sulla mobilità con il MIUR la Uil Scuola ha affermato con chiarezza la propria contrarietà al sistema degli ambiti: sbagliati come concetto e irrealizzabili.

Frutto di scelte ideologiche che non coincidono con la realtà un sistema che si basa sull’assunto sbagliato di qualcuno che sceglie e qualcuno che viene scelto. Per la UIL  riduce la libertà d’insegnamento e mina il pluralismo professionale.

La pratica applicazione, inoltre appare di difficile se non impossibile attuazione, almeno nell’immediato, visto anche il pino straordinario di mobilità i cui ambiti di azione sono ancora ignoti.

Per la UIL deve essere chiaro che il piano straordinario di mobilità, deve consentire a tutto il personale già di ruolo e al persone di nuova nomina, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti.

Non si deve guardare ‘il dito ma la luna’: non sono le regole che consentono il trasferimento ma l’organico e il fabbisogno del personale.  Da come è costituito l’organico e dalla sua consistenza dipende l’esito dei trasferimenti.

Le regole di un contratto collettivo devono essere oggettive, astratte e tali da garantire i diritti di tutti. Le casistiche da affrontare devono considerare le diverse posizioni  giuridiche definite dalla legge 107.

La prima criticità, da risolvere nell’immediato, è rappresentata dalla necessità di dare risposte concrete al personale precario prevedendo che tutti i posti che residuano dopo le nomine della fase C, oltre 10.000, vadano assegnati alle GAE, ove non esaurite, prima del concorso, attraverso la riapertura della procedura;

Va individuata inoltre una soluzione per tutti i supplenti in possesso di abilitazione con almeno tre anni di servizio prevedendo l’inserimento di detto personale nelle GAE o, in subordine, attraverso la partecipazione alla prossima selezione concorsuale, annunciata per  dicembre, con la previsione della sola prova orale, quella relativa alla positiva novità della lezione simulata.

Ovviamente il 50% dei posti messi a concorso, come prevede la legge,  deve andare al personale inserito nelle GAE, nelle situazioni in cui non sono esaurite.

Nel link la memoria presentata dalla Uil Scuola su:

>>> Nuovi modelli di reclutamento

>>> Revisione dei percorsi di istruzione professionale e attuazione alternanza scuola lavoro

>>> Scuola dell’infanzia

>>> Valutazione degli apprendimenti

>>> Inclusione e integrazione degli studenti con disabilità

INCONTRI AL MIUR | CHIARIMENTI NOMINE IN RUOLO FASE C – Primi segnali di buon senso

18 NOVEMBRE 2015 

Primi segnali di buon senso

INCONTRI AL MIUR | CHIARIMENTI NOMINE IN RUOLO FASE C
RESTANO ANCORA PROBLEMI DA RISOLVERE 

L’ultima tranche di nomine in ruolo, quelle della fase C, è  stata al centro di un incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali.

La UIL Scuola ha posto al Miur una serie di chiarimenti, in particolare ha chiesto di rendere esigibile per il personale con supplenza annuale fino al 30 giugno o 31 agosto la prerogativa individuale di lasciare la supplenza per raggiungere la sede della nomina in ruolo.

Il Miur ha ricordato che chi ha in corso una supplenza al 30/06 o annuale può raggiungere la sede al termine della stessa.

Al contrario, ha convenuto con noi che chi volesse raggiungere subito la nuova sede di nomina, pur avendo in corso una supplenza annuale (docenti, Ata, IRC, educatori, supplenti in servizio all’estero), sia se ad orario completo che su “spezzone”, potrà farlo.

A tal fine farà fede la sua condizione  al momento della convocazione per la scelta della sede; pertanto chi fosse interessato ad assumere servizio in ruolo dovrà risolvere il contratto entro tale data.

L’amministrazione ha garantito che non ci saranno ripercussioni ai fini dell’immissione in ruolo.

È stato chiarito che per il personale in possesso dei requisiti della legge 104, ai fini della precedenza nella scelta della sede, si fa riferimento all’allegato A relativo alle nomine della fase zero.

E’ stato chiarito, inoltre, che chi ha in essere un contratto di lavoro, sia pubblico che privato, potrà chiedere il differimento di nomina al primo settembre 2016.

Il personale in servizio di ruolo come Ata, educatore, insegnate di religione cattolica può scegliere se optare per il nuovo ruolo subito o differire la nomina al primo settembre 2016.

Supplenze

I rappresentanti del Miur hanno comunicato che sarà possibile nominare i supplenti sui posti di organico potenziato non coperti da titolari, compresi i posti rimasti liberi a causa del differimento delle nomine al primo settembre 2016.

Vicari

La UIL scuola, insieme agli altri sindacati, ha posto il problema della sostituzione dei vicari del dirigente scolastico, in particolare di quelli titolari su posti di scuola dell’infanzia e di religione cattolica.

Su questo aspetto l’amministrazione ha risposto negativamente comunicando la impossibilità di sostituzione di detto personale.

Pertanto questi docenti, oltre che le funzioni vicarie, dovranno anche svolgere l’orario completo di insegnamento.

Personale utilizzato

Il Miur ha inoltre comunicato che il personale nominato sull’organico potenziato potrà essere utilizzato in altro ordine di scuola, fatta salva la titolarità che resta ancorata sulla propria classe di concorso.

In questo caso, al contrario di quanto previsto nel DM n.850, il servizio, ancorché in ordine di scuola diverso, sarà valido ai fini del superamento dell’anno di formazione e di prova.

La UIL ha condiviso tale decisione ma ha chiesto di adottare lo stesso criterio anche per il personale docente destinatario di passaggio di ruolo.

La UIL scuola su questi ultimi due aspetti, sia per i vicari che per l’anno di formazione, chiederà un incontro formale al Capo dipartimento per trovare le necessarie soluzioni volte a garantire i diritti del personale ed equità di trattamento, anche al fine di impedire un inevitabile ed inutile contenzioso.

Per la UIL hanno partecipato Proietti e Panzieri.

LEGGE 107: Contrattazione di istituto e assegnazione dei bonus – Il vademecum Uil Scuola

17 NOVEMBRE 2015 

Contrattazione di istituto e assegnazione dei bonus

LEGGE 107
PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI DOCENTI

Il vademecum Uil Scuola per intrecciare i criteri per l’assegnazione del bonus con i criteri del FIS

La legge | Il contratto | La situazione delle scuole | Il rapporto tra la legge 107 e il contratto scuola

La legge 107 – al comma 126  – istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. La quota annualmente disponibile di 200 milioni sarà  assegnata a ciascuna scuola in base alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità delle scuole e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Secondo il comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che non può non tenere conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Circa i criteri da adottare, sempre in coerenza con quelli stabiliti dal Collegio docenti, si consiglia di attenersi a criteri oggettivi e misurabili ( attività aggiuntive e di ricerca, di collaborazione e gestione delle attività della scuola, coordinamento di gruppi di lavoro, partecipazione organi collegiali, ecc..)

>>> E’, del resto, ciò che accade per l’assegnazione di ogni altra quota di salario accessorio a valere sul fondo a seguito della contrattazione d’istituto, solo che si sostituiscono i criteri all’articolato contrattuale.

Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.  >>>

>>> Nel link il testo integrale della scheda operativa della Uil Scuola per intrecciare i criteri per l’assegnazione dei bonus con i criteri del Fis

AT DI CATANIA: Piano assunzionale L. 107/2015. Calendario convocazione fase “C”.

13 NOVEMBRE 2015

AT DI CATANIA: Piano assunzionale L. 107/2015. Calendario convocazione fase “C”.

Piano assunzionale L. 107/2015
Pubblicazione calendario convocazione fase “C”.

Si precisa che eventuali variazioni saranno pubblicate su questo stesso sito

Allegati:

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AMBITI TERRITORIALI E MOBILITÀ NETTA CONTRARIETÀ DELLA UIL SCUOLA: scelta ideologica e irrealizzabile

11 NOVEMBRE 2015 

Scelta ideologica e irrealizzabile

INCONTRI AL MIUR | AMBITI TERRITORIALI E MOBILITÀ
NETTA CONTRARIETÀ DELLA UIL SCUOLA 

L’informativa sui criteri che l’amministrazione intende adottare per la costituzione degli ambiti territoriali, in previsione della mobilità del personale, doveva essere al centro dell’incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali.

Il direttore Generale Dott.sa Novelli in rappresentanza dell’amministrazione, si è limitata a chiedere alle organizzazioni sindacali un impegno a partecipare al gruppo di lavoro che questi criteri dovrebbe definire e fissare un calendario di incontri per la definizione del CCNI sulla mobilità.

La Uil scuola ha ribadito la netta contrarietà, sia alla partecipazione ai gruppi di lavoro, sia alla costituzione degli ambiti territoriali, sbagliati come concetto e irrealizzabili, frutto di scelte ideologiche che non coincidono con la realtà, da utilizzare come indistinto contenitore di professionalità dal quale i dirigenti dovranno “pescare” i docenti per gli incarichi triennali.

Questo sistema si basa sull’assunto sbagliato di qualcuno che sceglie e qualcuno che viene scelto, questo indebolisce la libertà d’insegnamento e mina il pluralismo professionale.

Per la Uil deve essere chiaro che il piano straordinario di mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo nonché al personale nominato nelle fasi 0, A e B, nomine effettuate dall’organico di diritto, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti. Per questo personale la mobilità va fatta con le vecchie regole. Per questo la mobilità sugli ambiti territoriali potrà eventualmente essere concepita solo per il personale docente nominato sull’organico potenziato.

La Uil Scuola ha comunicato all’amministrazione la completa indisponibilità a firmare un contratto unico sulla mobilità che preveda l’assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali. L’unica soluzione praticabile è quella che prevede due contratti: uno con le vecchie regole per tutti e uno per i docenti nominati nella fase C che prevede la mobilità sugli ambiti.

Il prossimo incontro è fissato per il 12 novembre.

Turi: c’è chi piange e c’è chi ride

11 NOVEMBRE 2015 

Turi: c’è chi piange e c’è chi ride

NELLE STESSE SCUOLE, DUE SISTEMI E DUE RISULTATI
IL GOVERNO NON RESTI A GUARDARE 

Non sono riusciti a godersi un week end di contentezza,  i precari appena entrati in ruolo, che hanno dovuto subito scontrarsi con i vincoli burocratici di una legge scritta male e interpretata peggio.

Siamo soddisfatti per i 48 mila docenti che stanno entrando in ruolo   – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi –  quel che registriamo dalle mail e dalle telefonate arrivate nelle nostre segreterie sono i dubbi e le incertezze che ancora permangono per migliaia di loro.

Ci sono  neo immessi che si trovano di fronte alla ridicola situazione di non poter lasciar una supplenza, accettando il ruolo,  e in conseguenza di questo non poter fare il consueto anno di prova.  E accade a Torino, che nella fase di potenziamento ci siano state scuole superiori a cui sono stati assegnati  18 insegnanti,  mentre solo 3 maestre, nel cosiddetto organico potenziato,  sono arrivate in una scuola primaria.

A guardare alla vita quotidiana delle scuole,  succede anche che, in molti istituti i vice presidi (ora vicari) siano insegnanti di quelle classi di concorso per le quali  non è stata garantita la sostituzione con personale dell’organico potenziato.  Questo – spiega Turi – probabilmente per assenza di aspiranti nelle classi di concorso nelle rispettive graduatorie provinciali.

Se non si potrà ricorrere alla proroga della supplenza –  resa possibile , spiega, nella fase transitoria che si sta concludendo-  si rischierà di dover rimandare il “vicario” in classe ed individuarne un altro con buona pace dell’autonomia della scuola tanto declamata dalla legge 107.

Casi si dirà – aggiunge Turi  –  ma tanti e diffusi, piccole e grandi iniquità frutto di un diverso metodo applicato per la fase B e poi per la fase del potenziamento.

L’algoritmo elaborato per la lotteria estiva, lo avevamo detto, non poteva funzionare.
Ci hanno detto che ‘non si potevano spostare i ragazzi’, abbiamo visto che bastava fare una seria programmazione. Come poi è avvenuto per la fase C.

Eravamo contrari a luglio, ne abbiamo la riprova oggi. Da un lato si è partiti dalle disponibilità delle scuole, ora, a giusta ragione, si è proceduto  sulla base del personale disponibile. Un metodo, previsto dalla legge, che sta creando per situazioni simili, risultati diversi.
Elementi  più volte sollevati – aggiunge Turi –  che si sarebbero  sviluppati diversamente se si fosse proceduto come da noi suggerito con l’unificazione delle fasi B e C e considerando anche i docenti con tre anni di servizio, abilitati. Un confronto franco e sereno con i sindacati scuola avrebbe certo condotto a migliori soluzioni per tutti.

Ora occorre portare ad equità le situazioni, per evitare i ricorsi del personale e le proteste delle scuole, oltre che dare prospettive di stabilizzazione al personale che vanta oltre tre anni di servizio.

I posti previsti dalla legge 107 non sono stati coperti tutti, restano da assegnare circa 10.000 posti che  – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola – vanno  assegnati per scorrimento alle GAE.

Non si può lasciare il lavoro a metà. Il ministro, lasci ad altri la propaganda e si dedichi alla soluzione dei problemi irrisolti della legge 107. Mettendo sotto il tappeto i problemi, si nascondono i pasticci  che prima o poi verranno a galla.

Abbiamo finalmente insegnanti di ruolo e questo è certamente positivo.

Ma ora sarà davvero difficile gestire le fasi successive. A partire dalla mobilità straordinaria che coinvolge centinai di migliaia di persone, e alla previsione degli ambiti,  che partono  da un assunto sbagliato che qualcuno ‘sceglie’  e ‘qualcuno viene scelto’:  è un pasticcio a cui bisogna porre rimedio.  Un sistema irrealizzabile, nel quale sono coinvolti anche gli insegnanti soprannumerari,  che potrebbe compromettere l’avvio stesso del prossimo anno scolastico.

Il Ministro  farebbe meglio a discuterne, per trovare le soluzioni più adatte, con i sindacati scuola che non sono nati per dire sempre no e che, l’esperienza lo dimostra, spesso non hanno torto.

 

RIGUARDERÀ I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE: a metà novembre il pagamento delle supplenze brevi

10 NOVEMBRE 2015 

A metà novembre il pagamento delle supplenze brevi

RIGUARDERÀ I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 

Nei prossimi giorni una emissione speciale consentirà la liquidazione degli stipendi dei supplenti brevi relativi ai contratti caricati dalle scuole nei mesi di settembre ed ottobre e validati dal MEF.
Le risorse impegnate ammontano ad oltre 35 milioni di euro e corrispondono a 63.000 cedolini che da questo anno scolastico sono direttamente gestiti da NoiPa.
E’ quanto comunicato dal Miur a margine della riunione in corso sulle supplenze e sulle problematiche del personale Ata.

Procedure anno di prova e di formazione docenti neoassunti

INFORMATICONUIL, 9.11.2015

Il Miur ha diffuso dopo l’incontro  di informativa alle organizzazioni sindacali la circolare che avvia le procedure dell’anno di prova e di formazione  per i docenti neoassunti.
La UIL Scuola segnala la soluzione di alcune problematiche evidenziate.
·        I chiarimenti sul part time  e su spezzoni orari,  tramite un principio di proporzionalità  tra il  servizio effettivamente prestato  e la strutturazione  della cattedra  o del posto di insegnamento.
·        Il riconoscimento del servizio prestato su sostegno ai fini della conferma in ruolo su classe di concorso o posto comune e viceversa.
La UIL mantiene   la propria contrarietà  sulla confusa interpretazione del concetto di ambito disciplinare  rispetto al servizio riconosciuto come valido se prestato  nell’ordine di scuola per cui si è conseguita la titolarità. Storicamente  il concetto di affinità disciplinare  ha consentito il riconoscimento del servizio    ai fini della conferma in ruolo anche se prestato su ordini di scuola differenti.
La UIL mantiene la propria contrarietà all’applicazione della nuova disciplina  anche ai docenti che hanno richiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo per il corrente anno scolastico in quanto l’applicazione della norma, oltre a fatto che non può avere effetto retroattivo, è contraddittoria rispetto alla formazione del neo docente che è già sta effettuata nel momento in cui è stato immesso nei ruoli. Una sua ripetizione è inutile e dispendiosa, costituisce inoltre un aggravio burocratico .  Per questi motivi stiamo  verificando con  l’ufficio legale nazionale i percorsi legali per impugnare l’intera circolare.

SETTIMA SALVAGUARDIA.

 settima salvaguardia. Prime comunicazioni.

Siamo appena all’esordio della legge di stabilità 2016 e sulla base delle disposizioni contenute nel testo del DDL all’esame del Senato – ovviamente suscettibile di modifiche – riteniamo opportuno estrapolare dal contesto del disegno di legge due questioni che sembrano essersi assestate quanto meno nella volontà del Governo: si tratta della proposizione della cosiddetta Settima Salvaguardia e della possibilità di esercitare la facoltà di accesso alla pensione di anzianità nel cosiddetto regime sperimentale donne per le lavoratrici che maturano i requisiti di età e contribuzione richiesti entro il 31.12.2015.

Con il presente messaggio ci limitiamo a fornire prime comunicazioni di utilità per la corretta informazione ai lavoratori e per gli aspetti di operatività che ne derivano, ancorché le disposizioni non siano ancora legge dello Stato. Sul fronte sindacale, come sapete, sono in atto le iniziative della Uil assieme a Cgil e Cisl sulla vertenza più complessiva della “flessibilità” in tema pensioni (vedi allegato).

Settima Salvaguardia
Il nuovo intervento sugli “esodati” riguarda complessivamente 26.300 lavoratori e ricalca in buona

sostanza la precedente sesta salvaguardia. Facciamo presente che con la settima salvaguardia viene previsto lo spostamento di un anno solare del vincolo della decorrenza ultima del trattamento pensionistico (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio del 2017 – per il Comparto Scuola 1° settembre 2016). Per alcune categorie di lavoratori riscontriamo limitazioni come è il caso del congedo per l’assistenza a familiari con disabilità grave che nella settima salvaguardia sono limitati ai casi di congedo per assistenza dei figli.

Proprio in considerazione di questa casistica ricorrente nell’ambito del comparto Scuola, con la presente nota congiunta concentriamo l’attenzione sulla lettera d), comma 3, art. 18 del DDL Stabilità 2016.

Il DDL Stabilità 2016 ha previsto la possibilità – nel limite di ulteriori 2.000 soggetti – di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della Manovra Monti- Fornero, ai lavoratori che nel corso dell’anno 2011:

siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli – a condizione che la data di apertura della cd. “finestra” sia collocata entro il 6 gennaio 2017.

1 DDL Stabilità 2016. Articolo 18, comma 3
… omissis …
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
… omissis …

Pertanto I requisiti anagrafici e/o contributivi devono essere perfezionati in data utile da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017. Per il comparto Scuola la decorrenza richiesta è entro il 1° settembre 2016.

Nell’ambito del comparto Scuola, al fine di accedere al trattamento pensionistico ai sensi della Settima Salvaguardia dal 1° settembre 2016 è necessario che entro la data ultima del 31 dicembre 2015 vengano raggiunti i seguenti requisiti:

Data di perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2015

PRESTAZIONE

pensione di vecchiaia uomini

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di vecchiaia donne *

Età : 65 anni e 3 mesi

Contributi : almeno 20 anni

pensione di anzianità con il sistema delle Quote

Quota 97 e 3 mesi

61 e 3 mesi di età più 36 anni di contributi oppure
62 e 3 mesi di età più 35 anni di contributi oppure
le varie combinazioni intermedie

pensione di anzianità con i 40 anni

40 di contributi indipendentemente dall’età anagrafica

* per le donne la salvaguardia ha ragione di esistere solo se al 31.12.2011 non era stato perfezionato il requisito contributivo. Infatti, la lavoratrice che al 31.12.2011 aveva compiuto i 61 anni di età e soddisfatto il requisito minimo di contribuzione mantiene la vecchia disciplina non per effetto della salvaguardia ma perché aveva perfezionato il diritto al 31.12.2011

Regime sperimentale “Opzione donne”

Per quanto attiene la questione “opzione donne” la legge di stabilità 2016 “al fine di portare a conclusione la sperimentazione” stabilisce che la facoltà di accesso al pensionamento è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti di età – adeguata agli incrementi della speranza di vita – e contribuzione entro il 31.12.2015.

In buona sostanza, le lavoratrici della Scuola che matureranno entro fine anno i 57 anni e 3 mesi di età assieme ai 35 anni di contributi potranno accedere al pensionamento secondo il regime delle cosiddette “finestre mobili” dal 1° settembre 2016.

Resta ovviamente inteso che si tratta di prime comunicazioni suscettibili di tutti i dovuti approfondimenti e aggiustamenti del caso in relazione agli sviluppi parlamentari della legge di stabilità.  Seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil . Il Responsabile Progetto ITAL-UilScuola Michele Zerillo Francesco Sciandrone.( livello nazionale, Uil Scuola)

N.B. presso la sede della segreteria territoriale di Catania, Via Giuseppe Patanè, 15  è operativo personale esperto sulla materia e nello specifico attrezzato ai fini del controllo e verifica della posizione previdenziale di docenti ed Ata nonché calcolo sia della tempistica che delle spettanze.

E’ gradita prenotazione ed appuntamento al fine di potere organizzare e gestire al meglio il servizio.

By segreteria territoriale Uil Scuola Catania, salvo mavica, segretario generale

Per la UIL Scuola, per i passaggi di ruolo, i docenti non devono frequentare il corso di formazione ma il solo anno di prova

INFORMATICONUIL

 

Incontri al Miur | Periodo di formazione e anno di prova per il personale neo assunto in ruolo Per la Uil, per i passaggi di ruolo, i docenti non devono frequentare il corso di formazione ma il solo anno di prova.

Periodo di formazione e anno di prova per il personale neo assunto in ruolo:  questo l’ordine del giorno della riunione che si è svolta nel pomeriggio al Miur,  nel corso della quale è stata illustrata una bozza di circolare che sostanzialmente ricalca i contenuti del D.M. 850/15.             La bozza di circolare, nello specifico, prevede che il personale neo immesso in ruolo debba frequentare il periodo di formazione in servizio e il superamento del periodo di prova, che è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 gg.                 La circolare recepisce inoltre le indicazioni della Legge 107 che prevede che, dei 180 giorni utili al superamento del periodo di prova, 120 debbano essere di effettiva attività didattica.              La circolare prevede inoltre che destinatari del periodo di formazione e di prova siano anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.                                                                               La Uil Scuola ha in primo luogo stigmatizzato il modo di procedere dell’amministrazione che, da un lato  sottopone all’attenzione dei sindacati la bozza di circolare, dall’altro ha già emanato da qualche giorno uno specifico decreto (n. 850 del 27 ottobre 2015) che fissa i criteri e modalità di partecipazione al periodo formazione e di prova.                                                                                    Il personale destinatario di passaggio di ruolo – secondo la Uil scuola –  non deve frequentare, come di fatto già accade, il corso di formazione ma il solo anno di prova.                                        La formazione riservata ai neo immessi in ruolo, infatti, non può essere confusa con il superamento dell’anno di prova: la prima è specifica ed è una formazione che riguarda la funzione docente al suo primo impatto con il ruolo rivestito. L’anno di prova valuta invece l’idoneità a svolgere l’insegnamento di competenza.                                                                          Nel caso dei neo immessi in ruolo le due fasi coincidono temporalmente nel medesimo anno scolastico. Diverso è il caso dei passaggi di ruolo che devono prevedere solo il superamento dell’anno di prova per valutare l’idoneità ad insegnare un’altra disciplina. La formazione è stata già realizzata al momento dell’immissione nei ruoli. Rifarla risulta un inutile ripetizione ed un aggravio burocratico. La Uil ha chiesto inoltre che i 180 giorni di servizio ed i 120 giorni di attività didattica siano considerati in funzione dell’orario di cattedra del singolo docente in prova.

Va riconosciuto – secondo la Uil Scuola – l’anno di formazione e di prova anche per il personale nominato in ruolo sul sostegno ma in servizio come supplente sulla disciplina nonché di chiarire il concetto di classe affine che è, per prassi consolidata,  considerata in funzione del possesso soggettivo dei titoli del docente e non funzione delle classi di concorso; non c’è mai stato un elenco di classi considerate affini.                                                                                  L’Amministrazione ha accolto le osservazioni della UIL Scuola su alcuni aspetti riservandosi un approfondimento sulla richiesta relativa alla formazione dei docenti destinatari di passaggio di ruolo. La circolare dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

 

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

28 OTTOBRE 2015

Selezione dalla rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24 ottobre u.s.‏

Alla cortese attenzione di tutti.

Continua incessante l’azione sindacale protesa fra proteste e proposte.

L’occasione mi è gradita per ringraziare e per porgere sentite congratulazioni a tutta la RSU per l’adesione all’iniziativa di tenere in contemporanea in tutte le regioni le assemblee.
Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto pervenire report e verbali: devo dire che è emersa partecipazione e qualità.
L’adesione e la partecipazione sono presupposto e stimolo per non demordere. Non molleremo poiché la posta è alta, essenziale ed importante: la persona, il valore e riconoscimento della dignità della persona. Non resteremo inerti e non assisteremo in silenzio al tentativo di liquefazione della dignità personale, dell’autonomia dell’insegnamento, dal tentativo di annullamento dei principi che ci hanno foggiato e che abbiamo posto a base dell’esercizio del magistero di docenti di “”magister”.
Non cesseremo di rappresentare in tutte le sedi ed i modi che la figura del personale ATA è essenziale ed indispensabile per garantire il buon funzionamento delle scuole.
Le nostre non sono sensazioni ma certezze, certezze che poggiano su decenni di esperienza ed impegno lavorativo, serio e professionale.
Sicuramente non accettiamo che altri, cioè chi in questo momento si trova al timone della fantapolitica, possano condizionarci o catechizzarci, certamente, loro, proprio questi, non hanno nulla da insegnarci.

salvo mavica, segretario generale territoriale Uil Scuola Catania

Oggetto: selezione dalla rassegna stampa

Sul sito è disponibile una selezione della rassegna stampa delle manifestazioni regionali del 24.

Questo il link per leggere lo sfogliabile:

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/rassegna_stampa_manifestazioni_24_ottobre.swf

In allegato:

AT DI CATANIA: Scuola – un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti

27 OTTOBRE 2015

AT DI CATANIA: Scuola – un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti

Scuola: un bando da 800mila euro per le attività sportive – Prorogata al 30 ottobre la presentazione dei progetti