VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO

15 OTTOBRE 2015 

Turi: elemento positivo che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti

VIA LIBERA ALL’EROGAZIONE DEI 500 EURO PER L’AUTOAGGIORNAMENTO
RESTA IL NODO DI UN MECCANISMO FARRAGINOSO BASATO SULL’“ETICA DELLO SCONTRINO” 

Quello appena approvato è un provvedimento sul quale era alta la nostra attenzione, sollecitato e atteso.
E’ una misura positiva – sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – che riconosce il ruolo professionale degli insegnanti. Viene riconosciuta l’esigenza degli insegnanti ad aggiornarsi individualmente, al di là del meccanismo di formazione che partirà dal 2016.

Giusto il principio resta il nodo di un meccanismo di applicazione burocratico e farraginoso – commenta Turi – basato sull’ “etica dello scontrino”.

Gli insegnanti – aggiunge Turi – hanno bisogno di fiducia, quella stessa fiducia che le famiglie mostrano, in modo crescente, nei loro confronti.
La stessa fiducia nella qualità della didattica e nella responsabilità professionale, che ha portato la stragrande maggioranza degli insegnanti a pagare di tasca propria le spese per l’autoaggiornamento.

Resta incomprensibile l’esclusione del personale educativo dal bonus dei 500 euro. Ingiustamente discriminato pur avendo la stessa funzione docente.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA : la presentazione slitta al 15 gennaio 2016

05 OTTOBRE 2015 

La presentazione slitta al 15 gennaio 2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

I TEMPI DELLA SCUOLA NON COINCIDONO CON QUELLI DELLA POLITICA 

Come era nelle cose, il Miur, con una nota del Capo Dipartimento, è indotto dalle circostanze a differire al 15 gennaio 2016 i termini per la presentazione da parte delle scuole del Piano triennale dell’offerta formativa.
Chiaramente la tempistica prevista dalla Legge 107, che prevedeva la presentazione del piano entro il 31 ottobre 2015, non è compatibile con il funzionamento delle scuole.
Lo slittamento dei termini al 15 gennaio, per la Uil Scuola è un fatto positivo. Vuol dire che il Governo sta comprendendo che, come più volte da noi rappresentato, i tempi e i modi della scuola non possono essere influenzati da quelli della politica.
Ci auguriamo che sia la premessa per trovare, anche con il confronto di merito in atto, gli strumenti che permettano il rilancio dell’autonomia della scuola.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADDì 4 OTTOBRE.  contributo sindacale della Uil Scuola     INFORMATI CON  UILSCUOLA CATANIA

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

Supplenze docenti e Ata. Le scuole devono essere messe in grado di funzionare.

INFORMATICONUIL30 settembre 2015

Supplenze docenti e Ata – un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.Le scuole devono essere messe in grado di funzionare. Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale docente che Ata. La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di bloccarne il funzionamento. Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il funzionamento stesso delle scuole loro affidate. Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di funzionalità delle scuole. In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa, che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici di nominare in caso di necessità. Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative. E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa, piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve cambiare la norma primaria. Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la scelta del dirigente scolastico.

MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015                                                         Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi setta giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale

GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE: scelta delle sedi

25 SETTEMBRE 2015 

GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE: scelta delle sedi

LE ISTANZE ON LINE FINO AL 14 OTTOBRE

Il Miur con una nota comunica che, a partire  da oggi e fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015, sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze.
Gli aspiranti supplenti che non sono già iscritti nelle graduatorie d’istituto ma abilitati scelgono le scuole della provincia relativa alla scuola alla quale è stato inoltrato il Modello di domanda  A3.
I docenti che sono già inseriti nelle graduatorie d’istituto e che presentano domanda d’inserimento in II fascia aggiuntiva possono inserire/cambiare una o più scuole della provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento in II fascia aggiuntiva. Le sedi già scelte in precedenza, ad inizio triennio, possono essere sostituite esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
Non possono essere cambiate le sedi dove risultano già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
Può essere sostituita anche la “scuola capofila” precedentemente scelta che rimarrà, comunque, referente della trattazione della posizione del supplente.

Licei Musicali
I docenti precari aventi titolo all’inclusione nelle graduatorie delle classi di concorso A031, A032 e A077 che abbiano espresso tra le preferenze i Licei Musicali dovranno compilare, entro la stessa data del 14 ottobre 2015, anche il Modello B/1 che dovrà essere trasmesso ad uno dei Licei Musicali o Coreutici indicati nel modello B tramite raccomandata A/R, consegnata a mano con ricevuta o via PEC in formato digitale.
I docenti già inseriti in III fascia per gli stessi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II fascia aggiuntiva, che intendono confermare i Licei Musicali precedentemente espressi, non essendo le operazioni automatizzate, è opportuno che ripresentino il Modello B1.

Uil: La card c’è ma con il trucco

23 SETTEMBRE 2015 

Uil: La card c’è ma con il trucco

Oggi pomeriggio l’incontro ministro – sindacati scuola. Dal piano delle assunzioni alla valutazione dei dirigenti: i temi che sono al centro del dibattito sulla scuola. E si parlerà anche del bonus dei 500 euro che c’è, ma con il trucco: andranno controllate tutte le spese, pena la restituzione delle cifre erogate.

Gli effetti dei primi provvedimenti attuativi
Elimineremo il precariato

FALSO

i posti disponibili sono rimasti per il 50% scoperti e coperti da supplenze
Elimineremo le graduatorie

FALSO

non sono state soppresse le GAE che continueranno a produrre effetti;
Quella delle supplenze è
un’emergenza che deve finire

FALSO

non sono diminuite le supplenze.
la supplentite è raddoppiata: saranno chiamati i supplenti per i supplenti
Sarà una mobilità fisiologica

FALSO

si sono aggravate le condizioni di lavoro per i neo immessi in ruolo costretti a muoversi in altre regioni, senza poter sapere se fosse veramente necessario, senza una graduatoria che ne spiegasse le ragioni
L’organico potenziato aumenterà il personale
nelle scuole

NON VERO

la fase di movimenti in atto, la fase C,  creerà, inevitabilmente ingiustizie e motivi di ricorso da parte di coloro che si vedranno scavalcati nell’assegnazione della sede vicina da docenti con minor punteggio.
Le scuole potranno scegliere gli insegnanti secondo le esigenze degli istituti

NON VERO

I docenti disponibili sono tutti quelli che hanno fatto domanda, fase “C”, saranno assunti in ruolo ed assegnati alle scuole per macroaree.
Card 500 euro

QUASI VERO

Arriva il bonus ma con il ‘trucco’. Andranno controllati  tutti gli acquisti, pena la restituzione delle somme erogate.
A certificare le spese saranno  i revisori dei conti delle scuole.

Ci eravamo illusi – spiega Pino Turi a proposito della card dei 500 euro  – una cosa buona rovinata da una procedura burocratica che addirittura prevede l’esame dei revisori dei conti.  Vogliono trasformare la scuola, luogo di aggregazione, socialità, formazione, istruzione, libertà e responsabilità,  in una sede burocratica in cui costringere una professione, come quella docente in un recinto angusto.

Dov’è la scuola dell’autonomia di cui tanto si parla? Perché le regole, anche di verifica interne, non vengono decise dagli organi della scuola, invece che da una procedura tracciata dalla penna di qualche burocrate ministeriale? Anche questo diremo oggi al ministro: pensavamo  che fosse un segnale nuovo. Un po’ troppo bello per essere vero.

E in merito ai temi che saranno oggetto dell’incontro di oggi pomeriggio con il ministro spiega: vogliamo evitare il muro contro muro con il Governo. Verificheremo  se vi è una vera volontà di aprire un confronto, che finora non ci è stato.

Siamo di fronte a una riforma non-riforma, dove l’impianto ordinamentale resta lo stesso,  mentre vengono introdotte norme, tra loro contraddittorie, che riguardano soprattutto la gestione e poco la didattica.

Quel che stiamo rischiando – anticipa Pino Turi – con questo tipo di intervento legislativo, tutto orientato sulla gestione del personale, è di trovarci con docenti senza titolarità, con la possibilità di un utilizzo improprio rispetto alle proprie competenze ed abilitazioni. Fatto inedito e senza precedenti.

Sarebbe una sorta di demansionamento senza garanzie, legato – avvisa Turi – ad una ipotetica valutazione del dirigente. Una valutazione che, se svolta in maniera autoritaria, senza regole senza consenso, sarà fonte di demotivazione e di condizionamenti che incidono sulla libertà e sulla qualità della didattica.

Noi questi scenari vogliamo assolutamente evitarli. Questo è un percorso che, se non sarà  governato con il consenso, partecipazione e condivisione, si rileverà un ulteriore flop e si scaricherà sulle scuole che hanno invece bisogno di certezze e riconoscimenti del lavoro fatto e da fare in seguito.

Se si comincia a discutere senza pregiudizi e concretamente nel merito è positivo.  E’ un punto di partenza per poi trovare le soluzioni per fare funzionare le scuole.

Organico potenziato ed AVVIO FASE C.

INFORMATICONUIL.    Catania 22 settembre 2015

Organico potenziato e avvio fase C. Bisogna tener conto dell’esperienza maturata nelle scuole.Per l’organico aggiuntivo da assegnare alle scuole vanno seguiti criteri oggettivi e trasparenti.     Il giorno 21 settembre 2015 si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Miur nel corso del quale è stata illustrata una bozza di circolare sull’organico del potenziamento del personale docente, finalizzato alle nomine in ruolo della fase C. Per il Miur, rappresentato dal Capo Dipartimento Dott.ssa De Pasquale, l’organico aggiuntivo viene assegnato da quest’anno per progetti o programmazione di interventi mirati, per il miglioramento dell’offerta formativa e che confluirà nell’organico dell’autonomia.                Il piano triennale dell’offerta formativa, invece, verrà definito solo successivamente. Sempre ad avviso del Miur, le scuole, in coerenza con la programmazione dell’offerta formativa, dovranno individuare le priorità d’intervento sulla base degli obiettivi previsti dalla Legge 107/15. I campi  di potenziamento sono stati distinti tra quelli delle scuole secondarie da una parte e quelli del primo ciclo dall’altra. Questi ultimi sono stati definiti in maniera congiunta tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  Le scuole dovranno definire il fabbisogno le cui proposte saranno inseriti al SIDI, dal 10 al 15 ottobre,  individuando in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste. I Direttori regionali, entro il 22 ottobre, previa informativa alle organizzazioni sindacali, adotteranno un decreto di ripartizione dei posti. La dotazione aggiuntiva, successivamente, sulla base del numero degli alunni e tenendo conto delle situazioni socio economiche, sarà assegnata alle scuole della regione, assicurando una dotazione minima non inferiore a tre posti per ogni scuola o CPIA.  La Uil scuola, con una nota specifica, ha rappresentato l’esigenza che la circolare dovesse tener conto del lavoro realizzato dalle scuole nell’ultimo anno, in attuazione del DPR 80/13 sulla funzione e la realizzazione del Rapporto di Autovalutazione, molto importante per la qualificazione dell’offerta. Dovrebbe tener conto, altresì, del Piano di Miglioramento che le scuole hanno già predisposto per il corrente anno scolastico. Per la Uil, in coerenza con la qualificazione dell’offerta formativa, le finalità pedagogico-didattiche non possono essere subordinate alle assenze del personale da sostituire più o meno saltuariamente. La Uil, ha contestato la mancanza di criteri oggettivi per l’utilizzo del personale docente in ordini di scuola diversi da quelli di titolarità che, deve essere sempre supportata da titoli di studio specifici e specifiche abilitazioni e da un progetto didattico-educativo che ne delinei modi e tempi delle  attività di potenziamento per gli alunni. Infine, la Uil ha chiesto e ottenuto che nella definizione dell’organico aggiuntivo da assegnare alle scuole venissero definiti criteri oggettivi e trasparenti e che venisse ribadita la centralità degli organi collegiali nella definizione della progettazione didattica e a garanzia della qualità e del lavoro da svolgere in classe.   L’obiettivo della Uil Scuola è soprattutto finalizzato alla valorizzazione dei docenti, delle loro abilitazioni, dei loro titoli di studio e a garantire lo svolgimento di un lavoro qualificato con  ricadute positive sull’insieme delle attività didattiche.

Ancora una volta siamo costretti a rilevare una difficoltà di chiarezza e di semplificazione delle procedure che le scuole non sono preparate a sostenere nei tempi dati.                Invece è stata risolta positivamente la questione dei c.d. “Vicari”.                                                   Link alla circolare: http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot30549_15.pdf

Segreteria territoriale Uilscuola catania. Salvo Mavica, segretario generale territoriale.

LA CARD ELETTRONICA PER GLI INSEGNANTI. IL MINISTRO LA ANNUNCIA PER RADIO. Uil: ‘presto il decreto’

16 SETTEMBRE 2015 

Uil: ‘presto il decreto’

LA CARD ELETTRONICA PER GLI INSEGNANTI. IL MINISTRO LA ANNUNCIA PER RADIO.
TURI: UN PROVVEDIMENTO POSITIVO DENTRO UNA LEGGE CHE NON HA UN PIANO ATTUATIVO. 

Intanto gli insegnanti dovranno aggiornarsi a spese proprie. Come sempre.
L’abbiamo già  fatto per l’entrata nei musei.Lo facciamo di nuovo: ogni settimana faremo il punto sulla predisposizione del decreto.

QUANDO

CHI

CHE COSA

COMMA

15 settembre 2015

(60 gg. da entrata in vigore legge)

Presidente Consiglio Ministri

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, … da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121
(Carta elettronica di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo)

122

il cronoprogramma dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge

L’annuncio per radio, ma il decreto non c’è.  Accade anche questo – spiega Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola – a causa  della mancanza di un piano di fattibilità della legge sulla scuola, un provvedimento positivo, fortemente atteso dai docenti, può fermarsi a livello di intenzione.

Un decreto che doveva essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per consentire ai docenti di poter usufruire di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione. Scadenza che, faceva notare la Uil Scuola, era proprio ieri.

Se il ministero non perde tempo chiudere i rubinetti dei finanziamenti dei pos delle scuole e lascia agli istituti un giorno di tempo per finire di saldare tutti i pagamenti ancora in sospeso – fa notare Pino Turi – dimentica di rispettare i tempi che lui stesso ha definito nella legge approvata questa estate.

Per mantenere l’impegno,  il ministro dovrà piegare la rigidità della legge 107 alla realtà delle scuole  – aggiunge Turi, sottolineando come le disposizioni di pagamento dei 500 euro per l’anno in corso, attraverso il cedolino dello stipendio, dovranno essere, come previsto per la card, esentasse.

Intanto gli insegnanti dovranno aggiornarsi a spese proprie. Come sempre. I tempi della scuola non sono quelli amministrativi. Occorre garantire la specificità del sistema scolastico valorizzando le professioni  ed incentivando l’autonomia scolastica.

AT DI CATANIA: Procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, triennio 2014/17

16 SETTEMBRE 2015

AT DI CATANIA: Procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, triennio 2014/17

Procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, triennio 2014/17 – In allegato l’avviso pubblicato sul sito MIUR in data 14/09/2015

Allegati:

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Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

15 SETTEMBRE 2015

Vademecum sugli aspetti pratici del lavoro a scuola

In questa sezione del sito orientata a fornire il maggior numero di informazioni e approfondimenti sull’attualità della scuola abbiamo ritenuto utile pubblicare un testo (già inserito in sintesi nell’ultima edizione del giornale degli iscritti) sugli elementi pratici del lavoro di ogni giorno a scuola. Un vademecum da consultare, stampare, scaricare, nato in risposta alle tante sollecitazioni e richieste di strumenti aggiornati e di semplice consultazione.

Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: NOTA MIUR

15 SETTEMBRE 2015 

Graduatorie di istituto personale docente ed educativo

Il MIUR, attraverso un “Avviso” pubblicato in data 12 settembre 2015, informa che, in attesa delle graduatorie di istituto definitive (seconda fascia aggiuntiva e terza fascia), è possibile, da parte di coloro hanno già presentato il modello cartaceo per l’accodamento in seconda fascia, per la stessa classe di concorso, presentare l’istanza per l’inserimento in terza fascia con priorità.
Dal momento che gli effetti dell’una e dell’altra tipologia si concretizzeranno entrambi al momento della pubblicazione delle graduatorie, la priorità in terza fascia di istituto ha un’efficacia dichiarativa, per cui,  a parere della Uil Scuola, appare assolutamente superflua.
AVVISO
OGGETTO: Graduatorie di istituto personale docente ed educativo

Con D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, in attuazione del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, sono state disciplinate le procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/17.
Si informa che, ai fini del riconoscimento della priorità in terza fascia per l’attribuzione delle supplenze, i docenti che hanno dichiarato il titolo di abilitazione presentando il modello A3  possono presentare l’istanza “Graduatorie di Istituto Personale Docente – Dichiarazione Conseguimento Abilitazione per Priorità in III fascia” per lo stesso insegnamento in attesa del completamento della procedura per l’inserimento in seconda fascia aggiuntiva.
IL DIRETTORE GENERALE – Maria Maddalena Novelli

Revisione delle nuove classi di concorso

15 SETTEMBRE 2015 

Revisione delle nuove classi di concorso

In data odierna si è svolto presso il MIUR l’incontro tecnico già programmato, relativo alla revisione delle nuove classi di concorso.
L’Amministrazione in apertura incontro, evidenziando la sola natura tecnica dello stesso, ha chiesto alle organizzazioni sindacali di esprimere, in merito alla bozza, pareri sia politici che tecnici, al fine di acquisirli e sottoporli all’attenzione del Capo Dipartimento.
In premessa, viste le complessità della bozza, la UIL scuola, ha rilevato, le difficoltà di lavorare alla stesura di un testo definitivo con tempi così ristretti evidenziando la necessità di una serie di incontri tecnici, classe di concorso per classe di concorso.
Rispetto al personale di ruolo va considerato lo sforzo professionale compiuto nella gestione della fase transitoria delle atipicità; in molti casi è stato chiesto loro di impegnarsi nell’insegnamento di discipline, distanti, talvolta molto,  da quelle per le quali erano in possesso di abilitazione, o seppur attinenti ad esse, non praticate più da anni. Ciò è stato affrontato,  nella maggior parte dei casi con senso di responsabilità, con costi per lo svolgimento di corsi di aggiornamento, con sessioni di autoformazione, ed altro ancora. Tutti sforzi  che rischiano ora di essere misconosciuti,  e perdere completamente il loro valore.
Ad avviso della Uil Scuola è necessario che la revisione non produca effetti negativi sul personale con contratto a tempo indeterminato, né su quello inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Il passaggio dal vigente ordinamento delle CDC al nuovo deve prevedere una sufficiente condizione di gradualità e fornire risposte alle incertezze in materia di formazione ed abilitazione dei futuri docenti aperti dalla legge 107/2015.
L’intero processo di riorganizzazione va orientato alla valorizzazione delle competenze professionali degli insegnanti senza disperdere esperienze, competenze e titoli acquisiti per la migliore ricollocazione. La revisione deve essere fondata su principi di razionalizzazione e di competenze tecnico/didattiche, che diano garanzia  di professionalità in favore degli alunni e di omogeneità alle aree, favorendo in primo luogo la maggiore flessibilità di utilizzo dei docenti, in ordine al reale potenziamento dell’autonomia scolastica, senza trascurare l’aspetto scientifico dei singoli insegnamenti.
In particolare si è poi passati all’analisi tecnica del testo.
La UIL Scuola, che invierà al MIUR ulteriori osservazioni nei prossimi giorni, ha messo in evidenza alcune discrepanze e contraddizioni sia all’interno delle nuove bozze di tabella allegate, che tra queste ed i vigenti ordinamenti  scolastici, che in relazione alle scelte effettuatenelgestione transitoria pluriennale delle cosiddette atipicità.
Vista la ristrettezza dei tempi per ciò che concerne la revisione delle classi concorso, la Uil, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha chiesto che il Regolamento, se necessario, debba contenere una clausola di salvaguardia che permetta di gestire le fasi iniziali in parte transitorie in modo che, in itinere, si possa intervenire correggendolo.
Il prossimo incontro è previsto per il 22 settembre. Per la UIL Scuola hano preso parte alla riunione Giuseppe D’Aprile e Pietro Di Fiore.

AT DI CATANIA: Personale docente. Convocazioni per il conferimento sede provvisoria docenti di I e II grado fase “B” a.s. 2015/2016

11 SETTEMBRE 2015

AT DI CATANIA: Personale docente. Convocazioni per il conferimento sede provvisoria docenti di I e II grado fase “B” a.s. 2015/2016

Personale docente – Convocazioni per il conferimento sede provvisoria docenti di I e II grado fase “B” a.s. 2015/2016

Allegati:
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Disponibilità di posti e sedi di servizio assegnate: LA UIL SCUOLA CHIEDE CHIARIMENTI AL MIUR

10 SETTEMBRE 2015 

Disponibilità di posti e sedi di servizio assegnate

SUPPLENZE
LA UIL SCUOLA CHIEDE CHIARIMENTI AL MIUR 

Il Miur, al fine di venire incontro alle esigenze del personale nominato in ruolo con le procedure della fase B, ha stabilito che il personale destinatario di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica potesse raggiungere la sede di nomina a tempo indeterminato il 1 settembre 2016.

Con una precedente nota lo stesso Miur ha posto un limite temporaneo, l’8 settembre 2015, agli UU.SS.RR. per il conferimento delle supplenze.

Purtroppo, tale scadenza non è stata rispettata in tutte le province e molti docenti, pur in presenza di disponibilità di posti,  saranno costretti a  raggiungere le sedi di servizio assegnate.

La Scrivente Segreteria ritiene non equo ed ingiustificato che i ritardi, pur comprensibili per l’imponente mole di lavoro accumulato dagli Uffici periferici dell’amministrazione, debbano ricadere sui docenti interessati.

Pertanto, con la presente, la Uil scuola chiede l’emanazione di una nota che consenta, anche dopo la data dell’8 e, comunque, prima della data ultima per la scelta della nuova sede di servizio, ovvero del giorno in cui secondo il calendario scolastico, iniziano le lezioni, di poter accettare la supplenza nella provincia d’inserimento nelle GAE.

AT DI CATANIA: Personale docente. Conferimento ulteriori incarichi a T.D. su posti di sostegno. Classi di concorso A030-A017-A059

09 SETTEMBRE 2015

AT DI CATANIA: Personale docente. Conferimento ulteriori incarichi a T.D. su posti di sostegno. Classi di concorso A030-A017-A059

Personale docente – Pubblicazione avviso di conferimento ulteriori incarichi a T.D. su posti di sostegno. Classi di concorso A030-A017-A059

Allegati:

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Supplenze brevi e legge di stabilità

08 SETTEMBRE 2015 

Supplenze brevi e legge di stabilità

La Legge di stabilità, al comma 333 dell’art. 1, prevede che i dirigenti scolastici non possano conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

La Uil Scuola ritiene che, per evitare un’applicazione burocratica della norma e, soprattutto, per mettere le scuole nelle condizioni di funzionare, sia urgente l’emanazione da parte del Miur di una nota applicativa del comma in oggetto.

Infatti, il comma non si limita a richiamare il divieto di nomina ma, in premessa, fa riferimento alla tutela e alla garanzia dell’offerta formativa.

Quindi, ad avviso della Uil, la nota dovrebbe richiamare i due aspetti della legge ma con il prioritario obiettivo di garantire l’offerta formativa ai ragazzi.