REPETITA (NON) IUVANT: Dopo la terza circolare la confusione aumenta, conseguentemente al grado di stress su tutto il personale della scuola Con nota 1929 del 20.12.2021 il ministero affronta nuovamente la questione dell’obbligo vaccinale per il lavoratore assente dal servizio specificando quanto segue: “…le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.” La nota fa quindi un passo indietro rispetto a quella del 17 dicembre e conferma quanto ampiamente sostenuto dalla UIL Scuola: non è possibile effettuare una distinzione fra le relative assenze del personale, per cui il lavoratore non in servizio perché fruisce di aspettative o congedi, a qualunque titolo, è esente dall’obbligo vaccinale.
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001929.20-12-2021 (1)
Ancora su obbligo vaccinale – Nota UIL Scuola