A seguito della richiesta inviata il 6 maggio in cui la UIL Scuola, unitariamente agli altri sindacati, ha sollecitato il Ministero all’emanazione di una nota che autorizzasse le proroghe fino al 31 agosto di tutti i contratti di supplenza del personale ATA, compresi i contratti “COVID”, il Ministero, con nota n. 17060 del 1° giugno 2021 (allegata) ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali di dare indicazioni ai dirigenti scolastici in merito alla possibilità di prorogare i contratti di supplenza del personale ATA nei soli casi in cui:
-ci sia effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale;
-ci siano comprovate motivazioni che potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
La nota, facendo riferimento al Regolamento delle supplenze ATA del 2000 e della nota dello stesso Ministero del 10 giugno 2009 prot. n. 8556, risulta anacronistica rispetto alla situazione in atto e totalmente insufficiente perché non prevede, come da noi richiesto, la proroga di tutti i contratti di supplenza in essere, lasciando ampia autonomia di autorizzazione alle Direzioni Regionali a fronte di una richiesta motivata di effettiva necessità da parte dei singoli dirigenti scolastici.
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