RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”. DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA. Il ricorso può essere incardinato anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche
“”Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.””
La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.
L’avvio del ricorso per gli iscritti e per coloro che richiedono di conferire delega di iscrizione a questa FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA non prevede alcun costo.
Per eventuali Info, chiarimenti e consulenze contattare le ns segreterie.
Catania 19.07.2024