In allegato la nota n. 30998 del Mi con cui si danno chiarimenti in merito al periodo di prova dei docenti assunti con procedura art. 59 comma 9 bis ed eventuali accantonamenti.
Nella nota si precisa che:
– qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica gestite con il sistema informativo;
– in tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.