Dalla Confederazione riceviamo e vi pubblichiamo la circolare INPS sul congedo Covid per quarantena scolastica e una nota congiunta UIL -ITAL, con le opportune indicazioni e precisazioni sulla sua fruizione.
Il diritto alla fruizione del congedo straordinario COVID-19 è una misura che si pone come “alternativa” ai casi in cui la lavoratrice ed il lavoratore, in presenza di un figlio “convivente” che debba restare a casa (per aver contratto o essere venuto a contatto con casi di Covid) non possano fruire dello smart working. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi ma non negli stessi giorni. Tale congedo, introdotto dal DL 111/2020, ha visto il succedersi di normative che hanno ampliato il campo di applicazione oggettivo e soggettivo. Ciò è avvenuto in primis con la Legge 126/2020 di conversione del Decreto Agosto e, più recentemente, con i Decreti “Ristori e “Ristori bis”.
Segnaliamo che il DL Ristori, come leggerete nelle note, ha esteso la possibilità di poter fruire del suddetto periodo di congedo anche a genitori conviventi con figli di età compresa tra i 14 anni ed i 16 anni non ancora compiuti. Ma con differenze in termini di indennità e coperture previdenziali.
Troverete negli allegati i dettagli per l’accesso al congedo straordinario, che ricordiamo essere uno strumento alternativo ai casi di impossibilità di utilizzo dello SMART WORKING.
Circolare Inps 132 del 20-11-2020 Circolare Inps 132 del 20-11-2020
Circolare Congedo Covid-19 per quarantena scolastica e sospensione didattica in presenza