COMUNICAZIONE SU NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE. cotta e servita.

LEGGE DI BILANCIO 2025: TUTTE LE NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE

Facendo seguito alle scheda predisposta dalla Segreteria nazionale, nelle more dell’emanazione delle norme attuative, con la presente si forniscono chiarimenti in materia previdenziale e assistenziale presenti nelle Legge di Bilancio 2025.

La Legge di Bilancio 2025, definitivamente approvata il 28 dicembre u.s. (Legge n.30 dicembre 2024, n.207), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da 01.01.2025.

Le novità, rispetto alla situazione attuale, sono sostanzialmente due:

1)      Possibilità, su base volontaria, di permanenza in servizio fino a 70 anni per tutti coloro che sono destinatari di un decreto di pensionamento d’ufficio e per coloro che posseggono i requisiti della pensione anticipata,

2)      Possibilità, per coloro che hanno contributi successivi al 31.12.1995 (contributivo puro), di andare in pensione a 64 anni di età e, inizialmente, con 20 anni di contributi che, nel tempo, diventeranno 25 e 30 dal 2030, integrando l’assegno pensionistico con forme di previdenza complementare cui hanno aderito e che tale assegno pensionistico non puo’ essere inferiore a € 1603.23, pari a tre volte il minimo Inps (attualmente € 534,41).

 

La legge di Bilancio 2025 inoltre, ripropone l’opzione donna con 61 anni di età anagrafica (riducibile di 1 anno per ogni figlio fino al massimo di due) e 35 anni di contribuzione purchè, per l’interessata, sussistano le seguenti condizioni:

  1. a)    Situazione di disabilità superiore al 74%;
  2. b)    Assistere un parente disabile, convivente, entro il secondo grado, e in situazione di gravità.

La Legge sunnominata ripropone, altresì, l’APE sociale, indennità garantita dallo stato ed erogata dall’Inps a lavoratori in difficoltà, con le stesse condizioni presenti attualmente: età anagrafica di 63 anni e 5 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i lavoratori che svolgono mansioni gravose almeno da sei anni (docenti di scuola dell’Infanzia, di scuola primaria ed educatori), l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni.

Lo stesso provvedimento ripropone anche Quota 103 (62 anni di età anagrafica e 41 di contribuzione), dovendo, però, optare per il calcolo contributivo (molto penalizzante ai fini della valutazione dell’assegno pensionistico).

La Legge di Bilancio assegna diritti ed obblighi che tuttavia saranno esigibili solo dopo la pubblicazione delle norme attuative che dovrà emanare il Ministero dell’Istruzione e del Merito con cui, lo stesso, dovrà chiarire i termini e le condizioni richieste.

Al momento, però, vanno effettuate alcune necessarie considerazioni e dubbi che, presumibilmente, saranno risolti con le circolari attuative:

Per quanto attiene alla permanenza in servizio per chi ha i requisiti previsti dalle attuali norme e per il c.d. “bonus maroni”, è bene sapere che:

1)    la permanenza in servizio oltre i 67 anni e fino a 70, su base volontaria, consente agli interessati di “optare” per il bonus Maroni, che consente di non versare i contributi previdenziali a carico del lavoratore, avendo comunque la detassazione ai fini dell’Irpef degli stessi. Ciò consentirebbe di avere uno stipendio più alto ma, nello stesso tempo, una pensione con meno contributi (pensione congelata al momento della scelta?);

2)    La permanenza in servizio fino a 70 anni, sarà estesa anche a coloro che hanno dato le dimissioni volontarie dal servizio per accedere alla pensione anticipata a prescindere dall’età (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 per gli uomini)?;

3)    La permanenza in servizio oltre i 67 anni riguarderebbe anche coloro che non raggiungono il minimo dei 20 anni di contribuzione anche rimanendo in servizio fino a 71 anni?

La Segreteria nazionale, per il tramite del Dipartimento dei Diritti Previdenziali, è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per mettere in condizione il personale della scuola per effettuare scelte consapevoli, tese ad ottimizzare le posizioni individuali maturate.