Su ricorso promosso dall’avvocato Naso dell’ufficio legale UIL Scuola, la Corte di Appello di Milano – in data 26 settembre 2024 – condanna il MIM al pagamento della prima e seconda posizione economica a favore del personale ATA affermando un principio di diritto fondamentale:
“” La mancanza dei fondi disponibili non può essere un motivo valido per non corrispondere ai lavoratori la prima e/o la seconda posizione economica, si tratta di un Istituto Contrattuale e va riconosciuto ai lavoratori. “”””
In parziale riforma della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Busto Arsizio condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di………….OMISSIS…… della somma di € 6.374,9 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo. Conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione della restante metà che liquida in € 2.300 oltre accessori di legge, con distrazione in favore procuratore antistatario……. OMISSIS…..