Confronto in Commissione di Garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali; Mobilità: Concluso il confronto sull’articolato la prossima settimana possibile la sigla del contratto; ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE PENSIONI
Confronto in Commissione di Garanzia sullattuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali,
È proseguito il 19 gennaio 2017 presso la Commissione di Garanzia sullattuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, il confronto relativo al codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero nella Scuola, anche alla luce del nuovo comparto di contrattazione, al fine di avviare un processo di revisione, ciò poiché l’accordo di settore e’ quello su cui si sono stratificati nel tempo tutti gli altri.
All’incontro hanno partecipato anche i rappresentati dellARAN e del MIUR.
– SulIa comunicazione delle adesioni la UIL riconosce l’utilità di pratiche più diffuse, quale strumento per conciliare diritti differenti, seppur non necessariamente contrapposti. Tali pratiche però non devono vincolare in alcun modo il diritto del lavoratore ad esprimere l’adesione secondo la massima libertà, anche in senso temporale.
– La definizione dei servizi minimi essenziali non può includere anche settori diversi da quelli attualmente regolamentati; ad esempio nella scuola primaria l’essenzialità viene garantita dai servizi di vigilanza che la scuola deve organizzare, la funzione educativa segue regole specifiche e la prima non può essere confusa con la seconda, come purtroppo è avvenuto e avviene tuttora a causa di una scorretta ed illegittima soluzione adottata per la sostituzione dei docenti assenti.
– nel dibattito generale va evitata la confusione tra azione educativa ed azione di vigilanza, in modo chiaro anche nei confronti dei cittadini. Questo elemento ingenera infatti confusione anche tra i concetti di servizio e funzione. L’istruzione è il frutto dell’azione educativa, la cui funzione è riconosciuta a livello costituzionale come fondante per lo sviluppo individuale e collettivo, che genera pertanto diritti e doveri, per la società e per lo stato;
La scuola, intesa come struttura edilizia, gli organici del personale, gli ordinamenti, le risorse finanziarie ecc. sono invece gli strumenti attraverso cui il servizio finalizzato a realizzare la funzione educativa, viene erogato. La funzione dello stato ed il servizio con cui la funzione viene realizzata vanno tenuti separati.
Gli elementi afferenti tutta la discussione restano in questa fase in un limbo teorico, tutte le organizzazioni sindacali, insieme alla UIL, hanno ritenuto infatti non concretizzabile alcuna azione modificativa in assenza di una vero avvio del percorso di rinnovo contrattuale.
Per la UIL Scuola ha partecipato Noemi Ranieri.
Glia argomenti trattati: MOBILITA’. LICEI MUSICALI. SISTEMA PRECEDENZE DI CUI ALLA L.104. INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO PERDENTI POSTO. PERSONALE EDUCATIVO. ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE PENSIONI . OTTAVA SALVAGUARDIA. LE QUESTIONI SUL PERSONALE ATA VERRANO TRATTATE IL 24 GENNAIO
Mobilità
Concluso il confronto sull’articolato la prossima settimana possibile la sigla del contratto
Il giorno 20 gennaio 2017 è proseguito e si è concluso l’esame dell’articolato relativo al contratto nazionale sulla mobilità del personale docente ed educativo. Per il personale Ata ci sono ancora aspetti da definire.
La prossima settimana, dopo una rilettura e una messa a punto del testo ci potrebbe essere la sigla del contratto.
L’articolato recepisce pienamente quanto stabilito dall’accordo politico sottoscritto tra le parti il 29 dicembre.
Di seguito riportiamo le modifiche più significative
– Personale docente:
Detto personale con un’unica domanda potrà esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali.
La mobilità potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.
Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province, l’unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5.
Nel caso di mobilità su scuola si acquisirà la titolarità di scuola, nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia si acquisirà la titolarità di ambito.
Una delle novità proposte dall’amministrazione riguarda le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi che avranno un organico unico.
Nel caso specifico le parti hanno convenuto che i criteri e le modalità dell’assegnazione dei docenti alle varie sedi venga definito dalla contrattazione d’istituto.
Licei musicali:
per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo viene comunque assegnato alla mobilità professionale.
Sistema delle precedenze:
le parti, per dare un segnale di attenzione ai familiari che assistono persone con disabilità, hanno deciso di dare priorità all’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.
Individuazione e Trattamento perdenti posto:
Ai fini del l’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. I criteri di individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati per mobilità a domanda, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in fondo alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati nel caso di contrazione dell’organico.
Sia per il rientro nella scuola che nel comune di precedente titolarità rimane invariato il diritto alla precedenza per il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni.
Personale educativo:
Aumentate da tre a nove le province esprimibili. Si potranno esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.
Per questo personale c’è l’impegno dell’amministrazione, su richiesta UIL, ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione delle domande.
Tabelle di valutazione:
Le parti hanno deciso di equiparare, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
Personale Ata:
Le questioni relative al personale Ata verranno definite nel corso del prossimo incontro già programmato per martedì 24 gennaio.
Dopo la sigla il testo dovrà essere inviato al MEF e alla funzione Pubblica per i pareri di competenza. Solo successivamente si procederà all’eventuale firma definitiva del contratto.
Ai fini dall’esito positivo del contratto sulla mobilità, per la UIL resta prioritaria la definizione dell’accordo, mediante l’individuazione di procedure imparziali e trasparenti, per il passaggio del personale docente da ambito a scuola.
I due aspetti sono fortemente collegati e i due percorsi dovranno concludersi contemporaneamente.
ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE PENSIONI
Il giorno 19 gennaio 2017, il Miur ha diramato una circolare per dettare ulteriori chiarimenti in merito ai pensionamenti a decorrere da 01.09.2017.
OPZIONE DONNA
E stata estesa lopzione donna per il calcolo contributivo a tutte coloro che, al 31.12.2015, possedendo unetà contributiva di anni 35, avevano una età anagrafica di anni 57, ma non degli ulteriori 3 mesi richiesti per effetto degli incrementi dovuti alla speranza di vita. Maturando il requisito entro il 31 luglio 2016, con gli ulteriori 4 mesi aggiuntivi sempre legati alla speranza di vita, tali donne possono accedere al trattamento pensionistico 12 mesi dopo e, quindi, per la scuola dal 1° settembre 2017.
Le dimissioni in questi casi vanno sempre effettuate on line mediante il sistema Polis del Miur, dal 27 gennaio al 28 febbraio.
OTTAVA SALVAGUARDIA
Per coloro che rientrano nellottava salvaguardia, la domanda in forma cartacea va indirizzata alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 2 marzo p.v.. Per meglio comprendere chi sono i destinatari di questa salvaguardia, ricordiamo quali sono i requisiti: personale che ha assistito figli disabili in situazione di gravità nel 2011, ai sensi dellart. 52 comma 5 del D. L.vo n° 151 del 26.03.2001, che posseggono quota 97 e 7 mesi, con unetà anagrafica minima di anni 61 e 7 mesi ed una contribuzione minima di anni 35. Esempio: persona, che ha assistito un figlio disabile, con unetà anagrafica di anni 62 ed unanzianità contributiva di anni 35 e 7 mesi, ha diritto a presentare la domanda.
Per tutto ciò che riguarda lanticipo pensionistico (A.P.E. etc..) verranno fornite successive istruzioni dopo che sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con lInps.
La estensione del cumulo per accedere alla pensione anticipata, indiretta ai superstiti, di vecchiaia e di inabilità, può essere utilizzata fin da ora per conseguire diritto ad ununica pensione.
La scadenza delle dimissioni dal servizio su istanze on line viene prorogata al 23 gennaio.