26 Febbraio 2014
Firmato il contratto per la mobilità
Le principali novità nella scheda Uil Scuola
Le domande on-line: dal 28 febbraio al 29 marzo per il personale docente. Dall’11 marzo al 9 aprile per il personale Ata.
Il giorno 25 febbraio, tra le organizzazioni sindacali e il Miur, è stata firmato CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e Ata, relativo all’anno scolastico 2014/15. Per la Uil Scuola ha partecipato Giuseppe D’Aprile.
Le principali novità nella scheda Uil Scuola
Le parti si sono limitate ad apportare piccoli aggiustamenti o chiarimenti, ove necessari. Hanno anche recepito alcuni elementi di novità introdotti dal Decreto Legge 104/13, convertito nella Legge 128/13.
In particolare:
Art. 1:
E’ stato concordato di riaprire il confronto negoziale sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (area unica) alla luce di quanto stabilirà la circolare sull’organico di diritto.
Art. 2:
– Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/09/2011 o precedente.
– Il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7, punto V), non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale.
– Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999 che, per effetto dell’art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito ad altra classe di concorso o posto.
L’assegnazione della sede a detto personale è trattata nell’ambito della mobilità territoriale, in ciascuna delle tre fasi dell’allegato C.
Art. 7:
– Al punto V) dell’art. 7 relativo alle precedenze comuni, al fine di evitare problemi in fase di applicazione, sono stati riallineati il comma 1 col comma 2, relativo all’esclusione dalle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Sempre al comma 2 è stata introdotta una agevolazione per chi assiste il coniuge o i figli con disabilità prevedendo il riconoscimento delle certificazioni di disabilità “rivedibili”.
Al comma 3 è stato chiarito:
- Che, ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento, le precedenze non vanno riconosciute.
- Che le precedenze vanno riconosciute limitatamente ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.
- Il diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra oraria esterna costituitasi ex novo (art. 18 c.18), si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi.
E’ stato introdotto un nuovo comma 4 dove si stabilisce che il personale è tenuto a dichiarare il venir meno del diritto di precedenza entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.
Art. 21:
– Il comma 2 è stato scritto meglio chiarendo che per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia, così come avviene nella media di primo grado.
Art. 32:
– Sono stati resi omogenei gli articoli 31 e 32. Come avviene già per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, è stata prevista una priorità per la mobilità territoriale, in tutte e tre le fasi, anche per l’accesso ai corsi per l’istruzione per l’età adulta, per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali.
Art. 44:
Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell’art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata.
Artt. 47-48:
Sia i DSGA che il restante personale, che a seguito di dimensionamento non è individuato come perdente posto ma è assegnato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire delle precedenze previste all’art. 7 per il rientro in una delle scuole oggetto del “singolo dimensionamento”.
Art. 47:
E’ stato formulato un nuovo c. 8 nel quale si prevedono tutele per i DSGA che provengono da scuola sottodimensionata o soppressa e, pertanto, non più esprimibile, ai fini del rientro.
Tabella di valutazione:
In applicazione della Legge 228/12, alla lettera F) vengono valutati punti 5 anche i diplomi rilasciati da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento.
Nelle note alla tabella è stato precisato che la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né la maturazione del punteggio (Premesse alle note) né la continuità (nota 5).
Alla nota 5 è stato chiarito che l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea non interrompe la continuità di servizio.
E’ stata ulteriormente chiarita la nota 12 relativa alla valutabilità del titolo aggiuntivo a quello di accesso.
Premesse
Nelle premesse al CCNI le parti hanno concordato sull’opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL).