ARAN: ORARIO DSGA ONNICONPRENSIVO – DIVIETO ANCHE AL RECUPERO COMPENSATIVO
La questione delle ore aggiuntive per i funzionari EQ (EX DSGA), non può essere affrontata con una interpretazione unilaterale ARAN che pone il divieto relativo al pagamento e/o al recupero.
Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione dell’indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.
Lo stesso parere fornito dall’ARAN testualmente recita ”… ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa”…
Mentre il divieto di pagamento è chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilità di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro.
A nostro avviso, la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA.
Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero.