L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non prevede la pubblicazione di graduatorie provvisorie bensì la pubblicazione diretta di graduatorie definitive.
Tuttavia resta ferma la possibilità per l’aspirante di chiedere la correzione della graduatoria in autotutela. Infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze siano definitive, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e che non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela. L’amministrazione scolastica può quindi in qualsiasi momento esercitare il potere di autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio o all’inserimento\esclusione dal candidato dalla graduatoria allo scopo di tutelarsi dai suoi stessi errori, evitando inutili condanne giudiziali. Pertanto è possibile presentare reclami /istanze/atti di diffida e messa in mora/richiesta stragiudiziale di trattazione ivi compreso, eventualmente, atto di conciliazione. Risulta che alcuni ambiti territoriali hanno fornito disponibilità ed indicazioni per la presentazione di osservazioni\reclami.
Per completezza si precisa che Avverso i provvedimenti di esclusione o i decreti di pubblicazione delle graduatorie non corrette e/o attribuzione di punteggi errati e quant’altro sono ammessi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni .