Accertato che sia le graduatorie GPS pubblicate ed anco per quelle in fase di pubblicazione non è consentito agli interessati di poter formulare osservazioni e/o reclami per eventuali errori.
La UIL SCUOLA, Segreteria Nazionale, ha predisposto un fac simile di Accesso Civico e contestuale diffida che ogni iscritto potrà utilizzare, come premessa di ulteriori azioni, per tutelare la propria posizione sia in relazione al proprio punteggio, sia in relazione al punteggio attribuito agli altri docenti inseriti in graduatoria.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’ulteriore controllo che verrà eseguito dal Dirigente Scolastico al momento del conferimento della nomina al docente individuato che, in caso di mancata conferma del punteggio, potrà vedersi annullato il contratto e, nei casi più gravi, essere depennato dalle stesse graduatorie GPS.
Inoltre, l’incertezza sull’affidabilità delle stesse graduatorie potrà comportare dubbi sulla validità e correttezza degli incarichi affidati dai Dirigenti Scolastici in merito a graduatorie GPS errate.
Dopo questo “primo intervento”, a tutela dell’iscritto, l’Ufficio Legale Nazionale ed anche l’ufficio legale della segreteria territoriale di Catania,sono disponibili ad offrire la consulenza e l’assistenza legale necessaria al fine di valutare la correttezza dell’azione amministrativa e successivamente adire il Giudice del Lavoro.
Infatti, trattandosi di rapporto di lavoro e di graduatorie per incarichi di supplenza (e non graduatoria concorsuali), la giurisdizione in caso di contenzioso è affidata al Tribunale del lavoro competente per territorio.
Le eventuali azioni giudiziarie, pertanto, potranno prevedere anche la specifica richiesta di risarcimento danni.
Norma di riferimento:
Art. 5 Accesso civico 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,cosi' come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.