GPS|Accesso Civico e diffida

Accertato che sia le graduatorie GPS pubblicate ed anco per quelle in fase di pubblicazione non è consentito agli interessati di poter formulare osservazioni e/o reclami per eventuali errori.
La UIL SCUOLA, Segreteria Nazionale, ha predisposto un fac simile di Accesso Civico e contestuale diffida che ogni iscritto potrà utilizzare, come premessa di ulteriori azioni, per tutelare la propria posizione sia in relazione al proprio punteggio, sia in relazione al punteggio attribuito agli altri docenti inseriti in graduatoria. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata all’ulteriore controllo che verrà eseguito dal Dirigente Scolastico al momento del conferimento della nomina al docente individuato che, in caso di mancata conferma del punteggio, potrà vedersi annullato il contratto e, nei casi più gravi, essere depennato dalle stesse graduatorie GPS.

Inoltre, l’incertezza sull’affidabilità delle stesse graduatorie potrà comportare dubbi sulla validità e correttezza degli incarichi affidati dai Dirigenti Scolastici in merito a graduatorie GPS errate.

Dopo questo “primo intervento”, a tutela dell’iscritto, l’Ufficio Legale Nazionale ed anche l’ufficio legale della segreteria territoriale di Catania,sono disponibili ad offrire la consulenza e l’assistenza legale necessaria al fine di valutare la correttezza dell’azione amministrativa e successivamente adire il Giudice del Lavoro.
Infatti, trattandosi di rapporto di lavoro e di graduatorie per incarichi di supplenza (e non graduatoria concorsuali), la giurisdizione in caso di contenzioso è affidata al Tribunale del lavoro competente per territorio.

Le eventuali azioni giudiziarie, pertanto, potranno prevedere anche la specifica richiesta di risarcimento danni.

 

 

Norma di riferimento: 

Art. 5                            Accesso civico
1. L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2,comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,cosi' come modificato dal presente decreto.
6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui all'articolo 43, comma 5.