Il dettaglio delle proposte tecniche portate al tavolo del Miur
- Fornire la batteria dei test:
non è il solo test che può legittimare il superamento del concorso, bensì la valutazione finale.
- Definire nel dettaglio di come avverrà la valutazione finale:
nei precedenti incontri, il ministro ha sempre parlato di “unità didattica”
- La distribuzione dei punteggi di valutazione del concorso:
50 punti per la valutazione prove e 50 per la valutazione titoli
- Procedura per il conseguimento dell’abilitazione per coloro i quali non rientrano nei 24.000 dovrà comunque essere espletata simultaneamente e a patto che il candidato abbia un contratto di supplenza, così come per i docenti di ruolo ( c.d. ingabbiati) abbiano il passaggi di ruolo, con la conferma alla fine dell’anno di formazione e prova. Ciò impone la riapertura del CCNI sulla mobilità.
- Numero delle commissioni:
un eccessivo numero di commissioni che potrebbero allungare la tempistica della procedura per le difficoltà note a reperire i componenti (basterebbe una sola commissione per regione).
CONCORSO STRAORDINARIO
SERVIZIO
Chiarire in modo quindi più esplicito che il docente con tre anni di servizio svolti esclusivamente su posto di sostegno nella scuola secondaria statale può partecipare al concorso e come si decide la classe di concorso per la quale partecipa dal momento che i contratti, spesso, non la indicano. Al momento dell’inserimento dei contratti nella schermata iniziale il sistema richiede il tipo di posto e la classe di concorso, successivamente non riportati sui contratti.
Chi è inserito per più classi di concorso avrà problemi nella dichiarazione.
- Il decreto non chiarisce se i docenti che hanno svolto servizio solo su sostegno senza titolo di specializzazione possono accedere alla procedura per posto comune.
Diversamente si troverebbero esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura straordinaria anche ai soli fini abilitanti.
- Chiarire se il servizio prestato per l’insegnamento di religione cattolica può essere considerato utile per il raggiungimento delle tre annualità di servizio.
- Chiarire se il servizio prestato su alternativa alla religione cattolica è utile ai fini del requisito per la partecipazione al concorso straordinario.
- Chiarire se il servizio prestato per il personale educativo può essere considerato utile per raggiungere le tre annualità di servizio.
- Chiarire il caso dei contratti stipulati almeno dal 1° febbraio fino all’ultimo giorno di lezione, poi interrotti e ripresi per i giorni degli scrutini (art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07).
La parola ininterrottamente è diversamente interpretata. Ci sono molti casi, anche per chi rientra nell’art. 37 del CCNL 2006-09, in cui si è svolto servizio fino al termine delle lezioni e poi si è stati nominati per gli scrutini con interruzione però di contratto, anche quando il contratto doveva essere continuativo. Tali docenti non possono essere discriminati.
Pertanto, deve valere il servizio ininterrotto da almeno il 1° febbraio al termine delle lezioni e poi l’importante che siano stati svolti gli scrutini (anche con interruzione di giorni).
- Non è stata prevista tabella di corrispondenza del titolo di abilitazione su più classi di concorso, così come prevista per il concorso ordinario (tabella D – abilitazioni a cascata).
- Docenti con titoli AFAM che non hanno conseguito il diploma di maturità che hanno il requisito per accedere alla procedura concorsuale non possono completare il percorso perché non possono conseguire i 24 CFU?!?!
- Manca il riferimento alla procedura abilitante per i docenti a tempo indeterminato.
- Deve essere previsto dal decreto che le domande della prova scritta saranno rese disponibili n. gg prima della prova. Stessa cosa per la preselettiva del concorso ordinario.
COMMISSIONI
In alcune regioni si sono registrate delle difficoltà relativamente alla costituzione delle commissioni. Se le commissioni di valutazione si devono costituire per ogni classe di concorso si rischia di non garantire le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2020/21. Attualmente ci sono ancora procedure del concorso 2018 che non sono state espletate per mancanza di commissari.
TABELLA ALLEGATO C
La tabella è la stessa del concorso ordinario. Dovrebbe essere strutturata per valorizzare il servizio secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta.
- B.2 – La classe di concorso A-63, anche in relazione ai titoli di accesso, non ha nessuna attinenza con l’attività concertistica. È stato più volte segnalato anche nei bandi di concorso precedenti e per il Dm per le graduatorie di istituto. In alternativa inserire anche la classe di concorso A-64 (teoria analisi e composizione) che è sicuramente più attinente ai titoli artistici previsti dalla tabella.
- B.2.1 Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (solo Composizione, Musica da Camera, Pianoforte, Violino e Violoncello).
- B.2.5 – Inoltre, per la classe di concorso A-59 è poco valorizzata l’attività di accompagnatore alla danza.
- B.4.2 – Dottorato di ricerca (la legge prevede un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivo solo per i concorsi ordinari)
- B.4.3 – Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia
- B.4.4 – Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni …
- B.4.5 – Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM
- Sono valutati tutti 5 punti per ciascun titolo, sembra eccessivo e di fatto penalizzano gli aspiranti che hanno il servizio nella scuola statale (valutato 1 punto l’anno) o che hanno ulteriori lauree (3 punti)
- C.1 – Non è valutato il servizio per altro posto o altra classe di concorso, tra l’altro considerando che nell’intesa sottoscritta si valorizza l’esperienza lavorativa un punto per ogni anno di servizio non rispetta le intenzioni dell’intesa.
CONCORSO ORDINARIO
TITOLI DI ACCESSO
Chiarire che nel titolo di accesso lettera b. “titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso” si intende anche abilitazione per altro grado di scuola, quindi infanzia e primaria (il caso della maestra in possesso di laurea per la secondaria).
- Articolo 9 – Per le procedure che prevedono anche la prova pratica il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle due prove. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.
Significa che un candidato che consegue un punteggio di 20/40 nella prova orale (inferiore a 28/40) e 40/40 nella prova pratica supera la prova con 30/40? Nel concorso 2016 tanti candidati non hanno superato la prova scritta/pratica perché una delle due prove non raggiungeva il minimo previsto per il superamento della prova.
24 CFU
Alcune Università non svolgono consulenza sul possesso dei requisiti ai fini della certificazione dei 24 CFU già conseguiti durante i percorsi universitari. (inserimento con riserva).
- Ogni candidato può partecipare in un’unica regione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado e una classe di concorso della scuola secondaria di II grado (+ le procedure per il sostegno). Chiarire a quale grado di scuola appartiene la classe A23, dato che nel DPR 19/2016 si dice che può essere insegnata in “Scuola secondaria di I e II grado, percorsi di istruzione per gli adulti”.
SERVIZIO SVOLTO SENZA TITOLO DI ACCESSO AI FINI DELLO Straordinario