Il legislatore a fronte degli interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza alla scuola dell’infanzia e il diritto alla salute pubblica perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica, ovvero della ‘immunità di gregge’, ha inteso privilegiare quest’ultimo anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi. Lo stabilisce il Tar Abruzzo, sez. I, ordinanza 23 febbraio 2019, n. 41.