Vi informiamo che è in corso di formalizzazione il decreto ministeriale 28 luglio 2023, n. 150, che autorizzata il contingente di immissioni in ruolo per il personale DSGA e ATA 24 mesi.
In attesa della pubblicazione del decreto e della conseguente nota operativa del Ministero, vi anticipiamo come saranno svolte le operazioni di nomina.
Autorizzazioni complessive
Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.913 unità.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
DSGA
Contingente autorizzato: 938
Le immissioni autorizzate pari a 938 posti, non potranno essere effettuate causa assenza di aspiranti nelle graduatorie di merito. Tale contingente potrà essere utilizzato nelle future procedure concorsuali finalizzate al reclutamento nel medesimo profilo. Si ricorda altresì che dette disponibilità non potranno essere utilizzate per procedure assunzionali relative ad altri profili professionali di personale ATA.
Personale ATA 24 mesi (unica fase dal 7 agosto)
Contingente autorizzato: 9.975
leggi sk.illustrativa UILSCUOLA:
– IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA – RINUNCE E SANZIONI (1)
– A decorrere, presumibilmente, dalla prossima settimana, saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.
Si ricorda che:
– Se non si presenta domanda: si verrà trattati come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.
Volontà di rinuncia: è espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.
NB: All’apertura di ogni turno di convocazione, è stato predisposto l’invio della comunicazione di apertura turno, direttamente dal sistema informatico.
RINUNCE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Conseguenze che comporta la rinuncia al ruolo riveniente dalla graduatoria 24 mesi del personale ATA (tutti i profili).
La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, oppure la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. Tutte le fattispecie sopra specificate comportano la perdita della possibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti 24 mesi nell’anno scolastico.
Quanto alle conseguenze, ne deriva che:
– L’aspirante rinunciatario potrà essere convocato, per lo stesso anno scolastico, solo dalle graduatorie d’istituto.
– La rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale (cfr. 7 comma 1, Punto A), 1), del D.M. 430/2000).