Il Ministero, con nota n. 2044 del 17-09-2021, che si allega, ha inviato alle scuole le indicazioni operative sulle modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per l’a.s. 2021/2022, a seguito della sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, con cui, come vi abbiamo già anticipato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 relativo a quelle che dovevano essere le Linee guida del nuovo modello del PEI.
Il Ministero, che con il Decreto Interministeriale aveva stravolto l’impianto che riguarda gli adempimenti a cui dovranno attenersi le scuole, in ordine ai processi di inclusione degli alunni con disabilità, è così costretto a fare un passo indietro.
In particolare, la nota, recependo integralmente la sentenza del TAR e specificando che è necessario elaborare il PEI riadattandolo alle disposizioni date dalla stessa, chiarisce che si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito,
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).000 2044.17-09-2021
tra cui:
a) Composizione e funzioni del GLO: non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale.
Pertanto, i Piani Educativi Individualizzati vanno redatti di norma, non oltre il mese di ottobre, nel rispetto della recente sentenza del TAR, delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.