INFORMATICONUIL del 15/05/2013 – Siglata l’ipotesi di CCNI 2013/2014 sulle UTILIZZAZIONI e ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, Sentenza della Corte di Cassazione su infortunio alunno ora di educazione fisica

INFORMATICONUIL del 15/05/2013

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie: siglata l’ipotesi di accordo

Il giorno 15 maggio, come previsto, tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Miur, e’ stata siglata l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative al personale docente, educativo e Ata, per l’anno scolastico 2013/14.  ( Scarica l’ipotesi CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2013-14 )

Come anticipato nei precedenti report gli interventi si sono limitati soprattutto ad apportare elementi di chiarezza, finalizzati allo snellimento del testo.

Proprio a questo fine, e al fine di rendere esigibile il contratto, e’ stato “coordinato” in un unico testo il contenuto dell’art. 20 e quello dell’allegato 6, entrambe relativi alla sequenza operativa del personale Ata.

Sempre relativamente al personale Ata, al fine di gestire gli esiti del dimensionamento della rete scolastica, sono stati riconfermati i criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti ai DSGA, che consentono, anche in presenza di scuola sottodimensionata,  l’utilizzazione nella scuola di titolarità in luogo della reggenza.

Ulteriori modifiche o chiarimenti:

Art. 2: possibilità, su specifica richiesta degli Istituti interessati, di utilizzazione di docenti e di I.T.P. negli Istituti Tecnici Superiori, per attività di supporto didattico.

Art. 5, c. 2: e’ stato chiarito che ai fini delle utilizzazioni del personale DOP e’ prevista una graduatoria unica, formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

Art. 6-bis: e’ stata prevista la conferma con priorità dei docenti già utilizzati presso dette istituzioni scolastiche.

Allegato 3, punto 7: nell’ordine delle operazioni, e’ stata prevista la possibilità di conferma, con precedenza e a domanda, dei docenti della Dotazione Organica di Sostegno negli Istituti d’Istruzione Superiore, dove siano presenti organici distinti, anche negli indirizzi diversi da quello di titolarità.

Le domande per l’infanzia e primaria saranno on-line, per gli atri ordini di scuola e per gli Ata verranno presentate attraverso le precedenti modalità cartacee.

Il presente accordo, prima della firma definitiva, dovrà essere sottoposto alla verifica di competenza della Funzione Pubblica.

Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.

 

Sentenza della Corte di Cassazione: infortunio alunno ora di educazione fisica

Con sentenza n. 13310 del 21.3.2013 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha deliberato che : “ in caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorge della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso, ma al massimo può essere oggetto di rimprovero, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva condannato la docente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.

Durante un esercizio ginnico il ragazzo aveva riportato un infortunio e l’insegnante dopo aver accertato difficoltà respiratorie e praticato un massaggio lo aveva messo a riposo avvertendo poi della cosa il preside della scuola e gli insegnanti delle ore successive.
Ad avviso della Suprema Corte ciò non è sufficiente  “a fondare il giudizio sulla colpevolezza dell’imputato formulata dai giudici d’Appello”. In simili casi “si rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ed errate modalità di soccorso per arginarla”. Quindi precisa la Corte “la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non aver adottato misure adeguate a fronteggiarli a causa della propria imperizia, non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”. Al contrario prosegue la Corte tutti i comportamenti dell’insegnante sono “accomunati da un grado di incompatibilità con il dolo del reato in contestazione”.
Quindi agli atti della Corte “emerge in maniera incontestabile l’evidenza della prova negativa della sua colpevolezza dovendosi escludere che nella condotta della medesima possa rinvenirsi traccia alcuna del dolo necessario per la sussistenza del reato contestato”. Dunque prosegue la Corte “deve reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qualora l’omissione di soccorso sia dovuta in un errore in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita attraverso i propri sensi, né può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo ed abbia poi errato nelle modalità di soccorso poste in essere”. La sentenza pertanto precisa che vi può essere solo un rimprovero e non responsabilità penale dell’accaduto.

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali fraterni saluti.

 

Dalla SEGRETERIA TERRITORIALE CATANIA.

At

Sigg.ri Dirigenti Scolastici.  LORO  SEDI

Scuole ogni ordine a grado. LORO  SEDI

Agli amici TESSERATI      LORO  SEDI

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                                                             f.to : Salvo Mavica, segretario generale territoriale, CT