INFORMATICONUIL del 21/05/2013 – No al blocco dei contratti del lavoro pubblico, Al 30 giugno o al 31 agosto le supplenze ATA fino all’avente titolo, Insegnanti di religione cattolica (chiarimento sulla graduatoria regionale)

INFORMATICONUIL del 21/05/2013

No al blocco dei contratti del lavoro pubblico
Foccillo (Uil): Non accetteremo ulteriori rinvii

Bisogna ripristinare dinamica contrattuale rinnovando i contratti

Non accetteremo ulteriori rinvii dei contratti dei lavoratori pubblici. Bisogna, dunque, immediatamente ripristinare e riqualificare la dinamica contrattuale nel pubblico impiego, rinnovando i contratti.

Riteniamo che non è più procrastinabile un confronto immediato con le organizzazioni sindacali: solo attraverso la trattativa è possibile trovare soluzioni ed evitare di nascondersi dietro la mancanza di risorse.

Il blocco non si è limitato, infatti, ai contratti nazionali, ma ha coinvolto anche quelli aziendali e addirittura sono stati bloccati i salari individuali con la beffa che eventuali promozioni determinano solo modifiche giuridiche e non aumenti salariali.

E’ un problema di legalità relazionale, ma anche di miopia politica: i bassi salari impediscono che i consumi e il livello di risparmio delle famiglie aumentino. Non c’è liquidità e non c’è, di conseguenza, domanda.

Roma, 20 maggio 2013

 

Al 30 giugno o al 31 agosto le supplenze ATA fino all’avente titolo

Con nota Prot. AOODGPER n. 4988 del 21/05/2013 il MIUR invita i Direttori Regionali ad autorizzare, su richiesta dei Dirigenti scolastici, la copertura dei posti con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto – secondo la natura del posto – con contratti ai supplenti chiamati dalle graduatorie di istituto fino all’avente titolo.

 

Prot. AOODGPER n. 4988 – Uff. III                                      Roma, 21/05/2013

OGGETTO: Supplenze fino all’avente titolo personale  A.T.A. ex art.40 legge 449/97.

Come è noto, nelle more del perfezionamento della procedura di transito del personale docente inidoneo per motivi di salute nei ruoli del personale A.T.A. e dell’autorizzazione per le immissioni in ruolo, si è ravvisata la necessità di utilizzare, in molti casi, supplenti dalle graduatorie di istituto con contratti fino all’avente titolo ai sensi dell’art.40 della legge 449/97.

A tal fine era stata diramata la nota n.6340/bis del 30 agosto 2012.

Considerato l’ approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico le SSLL potranno, su richiesta delle istituzioni scolastiche, tenere in considerazione le suddette istanze in ragione della tipologia del posto che avrebbe comportato l’attribuzione del posto medesimo a personale neo immesso in ruolo o a supplenti annuali e dare l’assenso per la copertura, con supplenze fino al 30 giugno, di posti disponibili ma non vacanti e, con supplenze fino al 31 agosto, di posti vacanti e disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE   f.to   Luciano Chiappetta

 

Insegnanti di religione cattolica: chiarimento sulla graduatoria regionale

 

Prot. n. AOODGPER 4911                                                                Roma, 20.5.2013

             Oggetto: Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013)– chiarimenti.

            A seguito di richieste di chiarimento relative all’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013, si precisa quanto segue.

            Nella graduatoria citata, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.

            Diversamente per la mobilità territoriale, come precisato nella nota prot. n. 5046 del 26.03.2008, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.

            Infine, si ricorda che l’anno scolastico in corso non è valutabile nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013.

IL DIRETTORE GENERALE – f.to Luciano Chiappetta