fino al 31 dicembre 2021 il personale docente e ATA lavoratore fragile in possesso di:
• riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
• certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia (non sono computabili ai fini del periodo di comporto).
Ciò è quanto previsto dalla legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre, che proroga al 31 dicembre le tutele, solo per tali categorie di personale, originariamente previste fino al 28 febbraio dalle Legge di bilancio e successivamente prorogate al 30 giugno 2021 a seguito di successive modificazioni (art. 26 DL 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, così come modificato dall’art. 15 del DL 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021).
Pertanto,fino al 31/12/2021, solo per il personale che rientra nelle categorie sopra elencate, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, resta in vigore quanto indicato dalle norme sopra riportate e di cui si riporta integralmente il testo di interesse:
“[…] il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato […] i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.”
Così come avevamo già denunciato a marzo dello scorso anno rispetto alle novità introdotte dal “Cura Italia”, a cui la cui legge n. 133/2021 appena varata dà solo una proroga, si continua a dare una soluzione a metà: rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d’ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l’ennesima volta, neanche in questo provvedimento adeguata soluzione, per cui continuerà ad essere conteggiata nel periodo di malattia.
Su questo punto è necessario trovare analoghe soluzioni anche per tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie pregresse pur non rientrando nelle categorie precisate dalla legge.
In particolare, nell’incontro che ci sarà domani 6 ottobre sul protocollo per la sicurezza, la UIL scuola continuerà a rivendicare la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro per i lavoratori in condizione di fragilità che non rientrano nelle categorie indicate dalla legge.
Nel protocollo, infatti, è stata totalmente ignorata la condizione di quei lavoratori che, versando in tale stato, sono stati allontanati dal luogo di lavoro e collocati in malattia d’ufficio.
Agli stessi è stata assurdamente applicata la decurtazione stipendiale graduale prevista dal CCNL ed ora, per molti di loro, si prospetta il superamento del comporto.
È necessario, pertanto, individuare con immediatezza ogni soluzione utile ad evitare le ingiuste penalizzazioni che tale personale continua a subire, anche in considerazione dello stato patologico, di acclarata gravità, che si può agevolmente presumere come durevole nel tempo.