Lavoratori fragili: precisazioni ministero.


Dal  1° marzo 2021 non trova più applicazione la disciplina di miglior favore, che prevedeva lo svolgimento  della prestazione   lavorativa   in   modalità   agile  o l’equiparazione a “ricovero ospedaliero” dell’assenza per malattia, per  il   personale   in   possesso   del riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di  gravità o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
La nota n. 325 del 3 marzo, che si allega, emanata dal Ministero precisa che, in attesa di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale per tali categorie, in materia di lavoratori fragili bisogna fare riferimento alla nota dell’11 settembre 2020, n.1585 in cui si sono date le Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
In particolare:

attachments:m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000325.03-03-2021

–    permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seconda di quale sia stato l’esito del giudizio del medico competente (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”);
–    Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
–    Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di miglior favore previste fino al 28 febbraio svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio per il docente titolare ed il contratto del supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01.
–    Per il personale ATA continuano ad applicarsi fino alla data del 30 di aprile le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.