MANCATO PAGAMENTO REGGENZE D.S.G.A. La UIL Scuola: Giusta mercede e riconoscimento del lavoro svolto, prestazioni di alto livello ed impegnative lo stato deve erogare la giusta mercede.

La Segreteria nazionale UIL Scuola, preso atto del mancato pagamento del compenso di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, spettante ai DSGA in reggenza su due scuole, con propria nota dell’01 febbraio u.s. dopo altri solleciti effettuati per le vie brevi, ha evidenziato alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell’Istruzione (DGPER) la problematica chiedendo un immediato intervento per la risoluzione del caso proposto.
Nel merito, il CCNL stipulato il 10.11.2014 all’art. 2 statuisce che: “1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi….(omissis) 4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.”.


Il successivo CCNL 19.04.2018, valido per il triennio 2016/2018, all’art. 39 “Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche”, dispone che: “In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98”.
Ancor più nel merito, l’art. 2, comma 3, del CCNL 19.04.2018 dispone che: “gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto medesimo”.
La richiesta più avanti citata, non avendo sortito alcun effetto, pone la scrivente nella condizione di attivare ogni azione a tutela dei lavoratori considerato che la situazione denunciata dura da quasi un triennio, a partire dall’a.s.2019/2020.
Per tutto quanto sopra esposto, è possibile aderire al ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 39 CCNL 2016/2018 e dell’art. 146, punto 7 del CCNL 2007, per il tramite dell’Ufficio Legale nazionale.
Il personale interessato dovrà esibire la documentazione qui di seguito riportata, concordando gli aspetti organizzativi direttamente con lo studio legale dell’Avv. Domenico Naso:
1. Decreti del Direttore Generale dell’U.S.R. con il quale è avvenuta l’assegnazione in reggenza su due scuole negli anni scolastici di interesse;
2. certificati di servizio degli Istituti in cui è stata svolta la reggenza;
3. eventuale comunicazione di richiesta pagamento dell’indennità indirizzata all’Istituto ed alla Ragioneria Territoriale;
4. documento d’identità;
5. codice fiscale;