Dal 28 febbraio il probabile avvio delle procedure online.
Martedì 23 febbraio 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto l’Ordinanza ministeriale della mobilità per l’a.s. 22/23. Per la UIL Scuola ha partecipato Paolo Pizzo. La bozza dell’ordinanza presentata dal Ministero contiene i termini di scadenza per la presentazione delle istanze e quelli di pubblicazione dei movimenti. Oltre ad essere confermati tutti i vincoli di legge contenuti nel Contratto, firmato da una sola organizzazione sindacale, l’Amministrazione, in sede di incontro, ha chiarito, in riferimento ai blocchi, in particolare la posizione dei docenti assunti in ruolo nell’a.s. 20/21:
- è confermato che tali docenti, come per quelli assunti in ruolo nell’a.s. 2021/22, se soddisfatti nella mobilità per l’a.s. 22/23, acquisiscono una nuova titolarità che li blocca per 3 anni nella scuola ottenuta (22/23-23/24-24/25).
- che qualora decidano di partecipare alla mobilità per l’a.s. 2022/23, potranno produrre solo domanda di trasferimento (al fine di acquisire la nuova titolarità) e non anche (o solo) domanda di passaggio di cattedra e di ruolo, anche se hanno già superato l’anno di prova e formazione. Ciò perché per tale movimento resta il vincolo di legge recepito dal contratto che opera infatti anche per i passaggi di cattedra e di ruolo, per cui, per l’a.s. 2022/23 sarà permesso loro solo di inoltrare domanda di trasferimento (mobilità territoriale).
Come elemento di novità, rispetto agli altri anni, l’Ordinanza prevedrebbe che anche le domande dei docenti per la compilazione della graduatoria interna di istituto siano effettuate in modalità online, attraverso il rilascio di idonee funzioni alle istituzioni scolastiche e agli Uffici territoriali competenti. Pertanto, le domande di mobilità del personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente devono essere trasmesse all’Ufficio territoriale competente attraverso il portale Istanze on line del sito del MI.
Vincoli mobilità recepiti dal contratto
COM FLC CGIL E UIL SCUOLA diffidano il ministero 230222
Su questo punto l’Amministrazione si è però riservata una maggiore riflessione per valutare l’impatto di una novità del genere, che prevedrebbe l’obbligo da parte di tutti i docenti presenti nell’organico di una scuola di accedere alla procedura online con l’inserimento anche di tutti gli allegati previsti per la valutazione della posizione all’interno della graduatoria interna di istituto. Si è quindi riservata di valutare il rinvio di tale procedura online.
La Uil Scuola non è entrata nel merito dei punti previsti dall’ordinanza e ha ribadito la propria posizione:
- il contratto siglato da una sola sigla sindacale è un “non contratto”;
- è un contratto peggiorativo nel merito rispetto al precedente;
- nella forma mancano i presupposti di legittimità.
Nello stesso tempo non ci siamo assolutamente opposti all’avvio della procedura di presentazione delle domande, anzi, abbiamo ribadito, che anche ad operazioni avviate, noi restiamo del parere che possa venir meno il comportamento antisindacale e la trattativa possa continuare. Nelle more facciamo fare domande a tutti.
Ciò, al fine di riavviare la trattativa sulla riapertura del CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto, personale docente, educativo ed ATA, con l’intento di armonizzare le norme legislative ed il contenuto del CCNI con, in particolare, l’obiettivo di eliminare i vincoli di legge che sono stati invece riportati interamente nel Contratto.
Nelle more della procedura ex art 28, stiamo verificando con l’Ufficio legale un’azione tesa a rivendicare il trasferimento dei docenti sulla base del contratto scaduto e poi rinnovato da questo “non contratto”, non riconoscendo la legittimità giuridica di quest’ultimo.
In allegato una breve scheda di riepilogo dei vincoli di legge riassunti nel “non contratto” che li contrattualizza, sia pure con modifiche parziali.