ARGOMENTI DELL’ASSEMBLEA SINDACALE DEL 23 OTTOBRE 2015-10-20 ORDINE DEL GIORNO:
1) LEGGE BUONA SCUOLA – POLITICHE GOVERNATIVE;
2) INIZIATIVE UNITARIE DI LOTTA
Per il primo punto:
RINNOVARE IL CONTRATTO – CAMBIARE LA LEGGE 107.
– Rivendicare il diritto ad una giusta retribuzione : gli stipendi dei docenti e del personale ATA in
Italia sono tra i più bassi d’Europa; stipendi fermi dal 2009; indennità contrattuale ridicola; aumenti previsti ancora più ridicoli, in media circa 8 euro. Nella Legge sulla Buona scuola si prevedono scatti triennali, detti scatti di competenza, che sostituiranno le attuali fasce stipendiali. Con questa riforma non ci sarà solo l’anzianità di servizio ma ogni docente avrà uno stipendio base, che potrà essere integrato nel corso degli anni in due modi, anche cumulabili tra di loro: 1)scatti stipendiali triennali, legati all’impegno e alla qualità del lavoro e 2) salario accessorio per lo svolgimento di attività aggiuntive , funzioni strumentali, competenze specifiche, ecc. Ma con l’introduzione dei nuovi scatti, non sarà riconosciuta ai neo immessi l’anzianità preruolo e ai docenti in ruolo quella maturata nella propria fascia per il passaggio alla fascia superiore. Alla fine facendo un calcolo tra chi ci guadagna e chi ci perde sono di gran lunga maggiore il numero dei docenti che perde guadagno.
– Professionalità: i docenti chiedono che venga riconosciuta la loro professionalità e che non debbano essere giudicati dal dirigente Scolastico e da alcuni colleghi, che difficilmente riusciranno ad essere obiettivi.
– Stabilità del lavoro: non è possibile far dipendere la propria vita da un piano Triennale ed essere precari a vita, in un momento in cui la Corte Europea sancisce che un contratto a T. D. non possa essere reiterato per più di tre anni, il governo Renzi immette un gran numero di docenti in ruolo ma poi li condanna ad essere precari per tutta la vita ; In concreto a decorrere dal 2016/2017 i ruoli del personale docente diventano regionali, ma suddivisi per “ambiti territoriali” che, di norma, avranno una ampiezza sub-provinciale. Entro il 30 giugno 2016 gli USR dovranno definire l’ampiezza di questi ambiti (comma 66). Solo i docenti già assunti alla data di entrata in vigore della legge, e quelli assunti nel 2015-2016 con le regole previgenti sui posti in organico di diritto, conservano la titolarità di scuola (comma 74). Il personale docente in esubero per il 2016/2017 o che vorrà partecipare alla mobilità territoriale o professionale, lo potrà fare solo per altri ambiti territoriali perdendo, di conseguenza, la titolarità di scuola. Sempre a decorrere dal 1 settembre 2016, il dirigente scolastico individua il personale docente da assegnare ai posti “disponibili” dell’organico dell’autonomia della sua scuola (comma 18), fermi restando quelli che sono già titolari nella scuola (comma 73). La proposta che il dirigente scolastico fa è volta prioritariamente a coprire i posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, tenendo anche conto delle candidature pervenute dai docenti presenti nell’albo e tenendo conto delle precedenze di cui alla legge 104/92. L’incarico avrà durata triennale ed è rinnovabile in coerenza con il Pof. Cosi le regole contrattuali sulla mobilità faticosamente messe a punto in quasi 30 di anni di concertazione non ci saranno più. Nulla si dice sulle modalità con cui si individueranno i perdenti posto, nulla si dice su come verrà effettuata la mobilità tra ambiti territoriali e nulla si dice neanche su come verranno trattate alcune categorie di personale che godono di tutele di legge (legge 104/92, maternità).
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– Libertà d’insegnamento: ogni docente deve essere libero di impostare le proprie lezioni come meglio reputa opportuno, adattandole al contesto in cui si trova ad operare, e non si deve sentire obbligato a fare delle scelte perche sa che poi sarà giudicato da una commissione di valutazione gestita dal Dirigente scolastico;
– Qualità e serietà degli studi: la scuola deve garantire agli studenti una formazione ed una preparazione che possano poi essere spendibili ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
– Grave dimenticanza: il Personale ATA:
Varo di un piano di assunzioni e istituzione dell’organico funzionale di istituto: quest’anno non si
è proceduto ad effettuare assunzioni del personale ATA, nemmeno per garantire il Turn-over, a discapito di una grande quantità di posti liberi, lo dimostrano il numero degli incarichi T. D., così facendo si penalizzano le scuole che non possono lavorare in modo ottimale, sia perché il personale cambia ogni anno con relativi disagi, sia perché restano due mesi scoperti (Luglio e agosto, che invece di essere il periodo di ferie è risultato il periodo in cui le segreterie lavorano maggiormente), si chiede che venga finalmente garantito un organico funzionale e che l’organico non cambi ogni anno seguendo il balletto delle cifre degli alunni;
Abrogazione delle norme che tagliano gli organici, limitano le supplenze brevi, congelano il turn- over per il passaggio del personale soprannumerario delle province: da un po’ di anni a questa parte il personale ATA ha sempre subito tagli a fronte delle sempre maggiori incombenze che si sono riversate sulle segreterie scolastiche, anche per il graduale passaggio delle funzioni che prima erano di competenza degli ex provveditorati, che sono in via di estinzione, e per l’aumento delle attività che si devono svolgere on-line, che oltre tutto richiedono personale altamente preparato. Quest’anno il blocco delle immissioni in ruolo è stato imputato al previsto passaggio del personale soprannumerario delle disciolte province, anche se è palese che nessun dipendente delle ex province opterebbe per un posto di Personale ATA di gran lunga inferiore alle loro qualifiche ;oltre tutto si aggiunga il fatto che la legge di stabilità 2015 ha previsto l’impossibilità di nominare supplenti sulle assenze dei titolari, unica eccezione i collaboratori scolastici possono essere nominati per un’assenza superiore a sette giorni;
Generalizzazione della figura dell’Assistente tecnico nelle scuole del Primo Ciclo: quella dell’assistente tecnico è una figura molto importante nelle scuole, di ogni ordine e grado, specialmente oggi che tutte le scuole sono dotate di attrezzature tecnologiche ed informatiche, a partire dalle LIM dal registro informatico, ecc, quindi almeno un assistente tecnico, del profilo informatico deve essere previsto e presente in tutte le scuole del primo ciclo, che ancora, a differenza delle scuole secondarie, sono costrette ad ingegnarsi con le competenze di alcuni insegnanti, che non sempre sono all’altezza (ricordiamo che l’età media degli insegnanti in Italia è molto alta ed è destinata a salire) di risolvere i problemi che spesso creano questi mezzi informatici.
Superamento della esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi nella scuola: Sappiamo già che nelle scuole dove ci sono le ditte di pulizie il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un terzo; sappiamo anche che nella Legge 107 il governo ha “dimenticato” il personale ATA, ma questa dimenticanza non è stata una casualità, è stata una omissione con un fine nascosto: il governo intende trattare l’argomento ATA in separata sede perche ha intenzione di esternalizzare il più possibile i servizi, ciò vuol dire ridurre all’osso il numero del personale presente nelle varie istituzioni scolastiche, creare qualche organismo esterno alla scuola a cui poi affidare tutte le incombenze, es: la ditta delle pulizie al posto dei collaboratori scolastici, la ditta di manutenzione al posto degli assistenti tecnici, la ditta di gestione amministrativa al posto degli assistenti amministrativi;
Pagamento delle posizioni economiche ancora non liquidate: A seguito della cessazione del blocco delle retribuzioni previsto dal DL 78/2010 il Mef doveva restituire ai destinatari della seconda posizione economica quanto trattenuto, ma dopo vari incontri il Ministero ha comunicato che entro aprile doveva avvenire la liquidazione delle posizioni economiche che erano state sospese, ma ancora niente;
Emanazione di un bando dei concorsi (ordinario e riservato) per il profilo di DSGA: nell’anno 2000, con l’attribuzione dell’autonomia a scuola, è nata la figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, questa figura deve affiancare il Dirigente Scolastico nella gestione della scuola per quanto riguarda l’aspetto economico-finanziario, e,nelle previsioni del legislatore, deve essere un soggetto dotato di laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche. Ma da quando è stata emanata questa disposizione non sono mai stati banditi concorsi, per cui a fronte di numeri posti vacanti quest’anno si è fatto ricorso alle reggenze o alle nomine di assistenti amministrativi supplenti;
Riattivazione dei processi di mobilità professionale interna: il CCNL all’art. 48 ha previsto questa forma di mobilità professionale per transitare da un’area inferiore all’area immediatamente superiore, mediante procedure selettive, previa frequenza di un apposito corso. Questa procedura è stata attivata una prima volta dopo di che il meccanismo si è inceppato, non se ne è parlato più;
Emanazione dell’Atto di indirizzo per i DSGA che “reggono” due scuole: Si chiede che venga emanato in tempo l’Atto di indirizzo per stabilire la quota da assegnare ai DSGA che “reggono” due scuole;
Adeguamento del sistema informativo e alla corretta applicazione delle leggi e delle norme contrattuali.
Presentati due ricorsi al Tar Lazio contro “La buona scuola”. Incostituzionale per i sindacati l’esclusione dal piano di assunzioni di numerosi precari docenti e Ata Come preannunciato quest’estate, i sindacati rappresentativi della scuola – Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS- Confsal e GILDA-Unams – hanno impugnato unitariamente davanti al Tar Lazio il primo provvedimento applicativo della legge 107/2015, ovvero il DGG n.767/2015, che esclude illegittimamente dal piano straordinario di assunzioni diverse tipologie di lavoratori precari. Questa norma, come sostenuto nel ricorso, non risulta conforme ai principi generali e costituzionali del nostro ordinamento giuridico dal momento in cui esclude docenti che pur essendo abilitati non sono stati ricompresi tra coloro che possono partecipare al piano assunzionale. In particolare la norma esclude dal piano i docenti abilitati TFA, PAS, ma anche i diplomati magistrali ante 2001-02 cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto il valore abilitante del titolo posseduto, gli idonei dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012, il personale docente di scuola dell’infanzia e infine i tanti supplenti che avendo più di 36 mesi di servizio potrebbero rivendicare la stabilizzazione così come indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. Sotto il profilo prettamente costituzionale l’esclusione di tali categorie di personale sopra evidenziate vìola palesemente sia l’art. 3 che l’art. 97 della Costituzione, in quanto a parità di titolo risulta irragionevole e discriminante l’esclusione dalle assunzioni di una categoria avente requisiti perfettamente equivalenti alle altre. Oltre a ciò, il provvedimento si pone in palese contrasto con i princìpi affermati dall’Unione europea, di cui vengono ignorate le specifiche direttive sociali e non applicate le più importanti decisioni della Corte di Giustizia, come quella relativa al divieto di abusare dei contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi. Per tutto ciò le Organizzazioni Sindacali, con questo ricorso, chiedono pregiudizialmente di rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità della Legge 107/2015 nella parte in cui non consente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro per coloro che hanno più di 36 mesi di servizio presso la scuola statale, in
violazione dell’art. 3 e 117 della Costituzione e della direttiva europea 1999/70/CE come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. I sindacati chiedono anche, nello stesso ricorso, di porre in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia europea per valutare la legittimità – riguardo alle norme europee in materia di lavoro a tempo determinato – della legge 107/2015 che, senza alcuna ragione oggettiva, esclude i docenti abilitati con servizio superiore ai tre anni dal diritto a partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo. Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams chiedono di dichiarare l’illegittimità della norma per la parte in cui esclude dal piano di assunzioni quei docenti che avrebbero i requisiti e i titoli previsti per essere immessi in ruolo. Inoltre le Organizzazioni sindacali, con un ulteriore ricorso presentato contestualmente, chiedono l’annullamento del Decreto 767/2015 per la parte in cui esclude dal piano di assunzioni il personale Ata. Non si comprende e non si condivide, infatti, l’esclusione dal piano di tanti lavoratori dei profili Ata che avrebbero i titoli richiesti e un servizio ben superiore ai 36 mesi, esclusione che appare ancor più ingiustificata e illogica vista la considerevole disponibilità di posti in organico.