INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’.- DELEGA ALLA LEGGE 107
mercoledì, 7 ottobre 2015
INFORMATICONUIL
Inclusione degli studenti con disabilità | Delega alla Legge 107
UIL: Siamo impegnati a proporre soluzioni concrete
Vanno eliminate definitivamente le “cattive prassi” come l’utilizzo del l’insegnante di sostegno per supplenze. Gli interessi degli studenti e degli insegnanti sono coincidenti.
Si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Miur, era presente il Capo Dipartimento dott.ssa Di Pasquale, e le organizzazioni sindacali su un aspetto per il quale la Legge 107 prevede la delega al governo: l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.
Il Capo Dipartimento ha comunicato che su questi aspetti è in atto una interlocuzione con le varie associazioni di settore, con l’università, i dirigenti scolastici, associazioni professionali e associazioni di genitori.
Ha comunicato, inoltre, che la “Delega” dovrà prendere in considerazione soprattutto la formazione del personale poiché i tempi attuali di formazione non sono sufficienti a dare risposte in positive alle disabilità più gravi.
La UIL, insieme agli altri sindacati, ha stigmatizzato il fatto che il Miur, sia nel metodo che nel merito, non abbia considerato appieno il ruolo del sindacato, mettendolo sullo stesso piano di non meglio individuate associazioni.
Fermo restando che il MIUR ha il diritto di ascoltare e confrontarsi con chi desidera, tutti hanno ricordato che quello del sindacato è un osservatorio diverso da quello delle associazioni e anche i contributi possono essere diversi, anche in considerazione che si tratta di organizzazioni la cui rappresentatività è certificata da una legge dello Stato.
Importante la gestione delle ricadute sulla didattica e sull’organizzazione del lavoro.
La UIL ha posto il problema della ridefinizione del ruolo del docente di sostegno, aspetto che nella comunicazione del Miur è stato carente, il problema della continuità tra i vari segmenti scolastici.
Quest’ultimo aspetto, che può sicuramente rappresentare una opportunità per i ragazzi, deve però, a nostro avviso, trovare regolamentazione all’interno di una sezione specifica di contrattazione.
Per la UIL, al fine di offrire un servizio utile, vanno messe in sinergia tutti gli organismi operanti a livello regionale che afferiscono al sostegno all’handicap.
In questo quadro gli Enti Locali dovranno garantire le necessarie risorse professionali di supporto, in caso contrario ricondurre tutto all’interno della scuola dell’autonomia, comprese le risorse economiche.
La UIL ha proposto anche il superamento della titolarità provinciale della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado prevedendo, al fine di garantire la continuità, una titolarità di “rete”.
Infine, ha chiesto ai rappresentanti del Miur che nelle scuole vanno eliminate definitivamente le “cattive prassi” come l’utilizzo del l’insegnante di sostegno per supplenze, fenomeno che, se non arginato, rischia di diffondersi ulteriormente con l’impossibilità da parte dei dirigenti scolastici di nominare il supplente per un giorno, come previsto dalla legge di stabilità.
In conclusione dell’incontro, il Capo dipartimento ha ricordato che siamo solo all’inizio di un percorso e che, nella definizione dei decreti, sarà importante contemperare le esigenze dei docenti con quelle dei diritti dei ragazzi.
Il decreto che verrà definito dovrà rimuovere anche tutte le criticità che si sono presentate negli anni.
Il decreto, sempre secondo il Capo dipartimento, non prevederà la costituzione di una specifica classe di concorso ma un percorso concorsuale specifico.
La UIL ritiene che, invece, le esigenze dei docenti sono quelle dei ragazzi a cui vanno indirizzate tutte le attenzioni. In questo senso, respinge ogni sottesa idea per cui vi è una contrapposizione di interessi tra le esigenze della didattica e quelle del personale.
BY SEGRETERIA TERRITORIALE UIL SCUOLA CATANIA. salvo mavica segretario generale
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ADDì 4 OTTOBRE. contributo sindacale della Uil Scuola INFORMATI CON UILSCUOLA CATANIA
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L’art. 50/3 detta: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”. Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.
Se un’attività collegiale é programmata nel giorno libero dell’insegnante quest’ultimo ha l’obbligo di partecipare perché il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni. Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale. C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ma è obbligatorio parteciparvi. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40)
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
ATTIVITA’ FUNZIONALI IN PRESENZA DI SPEZZONE ORARIO
Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time. Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento. Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione. Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa. Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18 (in presenza di uno spezzone di 9 ore). Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.
Anche nel caso in cui si svolge servizio in più scuole non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite). In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui si accettati quindi si presti un orario superiore alle 18 ore fino ad un massimo di 24 ore, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale non sono maggiorate in proporzione. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.
SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE
Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
ORA DI RICEVIMENTO
Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie”. Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto. Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese: Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso): 1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; 2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative. Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”. Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti. Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i “colloqui individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti. Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”. Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie. Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità). La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta. A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi. Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi). E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole: non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.
RINNOVO DEI CONTRATTI NELLA P.A. IL GOVERNO ATTUI ED OTTEMPERI ALL’ART.39 DELLA COSTITUZIONE OCCORRE OPERARE ED ATTUARE PIUTTOSCO CHE ANNUNCIARE O CROGIOLARSI FRA LE PIEGHE DELLE STATISTICHE. OPERI
A seguito dell’incontro delle Segreterie Unitarie di tutti i settori pubblici del 22 settembre 2015, CGIL-CISL-UIL condividono quanto segue in relazione al rinnovo dei contratti nella P.A. CGIL-CISL-UIL hanno richiesto formalmente al Governo l’apertura immediata della stagione contrattuale nella P.A. che il Governo avrebbe già dovuto avviare a maggior ragione dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale e sentenze collegate, sul tema del diritto all’esercizio della contrattazione nei settori pubblici in attuazione dell’art. 39 della Costituzione.Dopo il confronto svoltosi, valutato il percorso delle Categorie, le ipotesi di piattaforme e la relazione tra la stagione contrattuale e le politiche di intervento sui settori pubblici, CGIL-CISL-UIL ribadiscono che :sono pronte a fare l’accordo sui nuovi comparti che non può essere utilizzato come alibi per ritardare l’apertura dei tavoli contrattuali. Tale accordo può essere raggiunto in tempi celeri con comparti che unifichino settori omogenei prevedendo al loro interno sezioni contrattuali e salvaguardando così le specificità e la rappresentatività.
- Il contratto deve essere uno strumento di cambiamento della P.A. e di qualificazione dei servizi pubblici. Il lavoro pubblico va valorizzato, potenziato e qualificato. Per questo occorre andare verso una stagione contrattuale innovativa che produca reali processi di cambiamento. In questo quadro temi come la revisione dei profili professionali, degli inquadramenti, della formazione come strumento di valorizzazione delle carriere, maggiore ruolo per le RSU e per la contrattazione decentrata, sono questioni su cui il sindacato confederale è pronto a sfidare il Governo. Ribadire oggi il ruolo della contrattazione vuol dire riconfermare il ruolo del CCNL come strumento di tutela dei diritti fondamentali e delle dinamiche retributive. Nel contempo deve essere pienamente liberata e valorizzata la contrattazione di secondo livello legata ad obiettivi, come strumento di miglioramento dei servizi pubblici e aumento dell’efficacia della P.A. e qualificazione della spesa.
- I lavoratori pubblici si sono fatti carico in questi anni della crisi subendo 6 anni di blocco contrattuale e i tagli di sistema determinati dalle politiche di austerità. Pertanto il tema della tutela salariale ed occupazionale rimane un punto fondamentale del confronto con il Governo sia in sede di discussione sulla Legge di Stabilità che in sede di tavoli contrattuali. Occorre garantire in maniera certa e sufficiente lo stanziamento di risorse utili a tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici.
- La contrattazione come strumento di innovazione della P.A. va prima di tutto esercitata e potenziata. Per tale ragione vanno superati i vincoli legislativi che oggi la limitano. Le innovazioni contrattuali devono essere rese pienamente esigibili poiché la stessa attività contrattuale e non la rigidità normativa è di per sé in grado di garantire la necessaria flessibilità nell’adeguamento ai cambiamenti organizzativi nella P.A. A tal fine CGIL-CISL-UIL sono impegnate a far si che la Delega sulla P.A. e i Decreti derivanti ristabiliscano il giusto rapporto tra contrattazione e legislazione dando piena effettività alle innovazioni introdotte con i contratti. Questi orientamenti generali che saranno portati al confronto con il Governo, dovranno essere oggetto di discussione e di approfondimento nelle strutture di Categoria, nelle RSU e tra i lavoratori sostenendo con la mobilitazione la stagione contrattuale.
- Roma, 1° ottobre 2015
Azioni necessarie, dovute: partecipa alle iniziative unitarie. Di seguito il cronoprogramma.
30 settembre 2015
Oggetto: iniziative di mobilitazione unitarie. Si fa seguito alla nota già trasmessa sulle iniziative di contrasto ai provvedimenti sulla scuola con l’intento di fornire informazioni di carattere organizzativo stante il breve lasso di tempo in cui ben tre eventi impegneranno le nostre strutture nel coinvolgimento e nella partecipazione di docenti, dirigenti e personale ATA.
– Dirigenti scolastici il 15 ottobre 2015 Roma L’evento si svolgerà presso l’ITIS Galileo Galilei, sito in via Conte Verde, a pochi passi dalla stazione della metro A di Piazza Vittorio, con inizio alle ore 10.30 e conclusione alle ore 13.30. Si prevedono complessivamente duecento (200) partecipanti, divisi tra le quattro organizzazioni rappresentative dei dirigenti scolastici, con circa cinquanta partecipanti per ciascuna delle quattro sigle operativamente impegnate sui dirigenti. Rispetto a questa assemblea si reputa opportuno favorire la partecipazione degli interessati tramite il raccordo con le rispettive segreterie nazionali e/o territoriali.
– Personale ATA 22 ottobre 2015 Roma. La manifestazione si svolgerà all’aperto davanti al ministero dell’istruzione in Viale Trastevere, dalle ore 11 alle 13.30. Si prevedono complessivamente circa 300 partecipanti, considerando circa 60/70 presenze per ciascuna delle cinque sigle. Un flash mob potrebbe essere inscenato nel corso della manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza e i media e rappresentare il disagio professionale.-
Giornata nazionale di mobilitazione 24 ottobre 2015 capoluoghi di regione o altro La scelta delle modalità organizzative è rimessa alle valutazioni delle segreterie regionali tramite il coordinamento tra i rappresentanti delle cinque sigle promotrici. Elementi comuni sono lo svolgimento contestuale delle diverse iniziative, il Lazio svolgerà la propria manifestazione alla stregua delle altre regioni, salvo attirare come già avvenuto maggiore attenzione da parte della stampa per la collocazione di importanti testate sul suo territorio. Gli organizzatori del livello regionale sono impegnati a promuovere incontri e riunioni unitarie per condividere scelte di luoghi, orari, modalità organizzative e struttura degli eventi (manifestazioni con o senza corteo, presidi, fiaccolate, presidi informativi in luoghi centrali e frequentati, ecc.). Naturalmente occorrerà seguire le procedure conseguenti alle scelte con il necessario anticipo, ad esempio per la richiesta di utilizzo delle piazze, i percorsi dei cortei, gli spostamenti da e per la località prescelta, la predisposizione di striscioni, cartelli, bandiere e quant’altro. Su richiesta dei territori è possibile la presenza di rappresentanti delle segreterie nazionali previo accordo di distribuzione territoriale dei relatori nazionali. Lo svolgimento delle assemblee preparatorie segue l’indicazione di promuovere il più possibile l’unitarietà rispettando comunque, anche in casi contrari, la sintesi unitaria espressa nei documenti già prodotti dalla collaborazione delle cinque sigle. A tale fine si richiama l’importanza della sintesi unitaria del documento “Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107” anche in relazione alla elaborazione di documenti che potrebbero contrastare con la nostra idea comune rispetto alla libertà e all’autonomia decisionale di ciascuna scuola ed ai rapporti di non omologazione tra i diversi organi collegiali. Può essere utile per la giornata del 24 organizzare iniziative pubbliche preparatorie che coinvolgano studenti, associazioni e società civile. A livello nazionale stiamo predisponendo un volantino di sintesi delle tre iniziative.
I responsabili organizzativi FLC CGIL Maurizio Lembo | CISL ScuolaMaddalena Gissi | UIL ScuolaNoemi Ranieri | SNALS ConfsalAchille Massenti | GILDA UnamsMassimo Quintiliani |
INFORMATICONUIL. a proposito di CLIL.
INFORMATICONUIL |
Organizzazione e avvio corsi linguistici CLIL
Nella circolare i destinatari, i criteri di scelta, le modalità organizzative, le tipologie dei corsi.
Supplenze docenti e Ata. Le scuole devono essere messe in grado di funzionare.
INFORMATICONUIL30 settembre 2015 |
Supplenze docenti e Ata – un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.Le scuole devono essere messe in grado di funzionare. Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale docente che Ata. La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di bloccarne il funzionamento. Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il funzionamento stesso delle scuole loro affidate. Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di funzionalità delle scuole. In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa, che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici di nominare in caso di necessità. Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità organizzative. E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa, piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve cambiare la norma primaria. Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la scelta del dirigente scolastico.
MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all’art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi setta giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale
ASSEGNAZIONE MOF. SIANO GARANTITI TEMPISTICA E CERTEZZA RISORSE.
30 settembre 2015
Incontro MIUR per l’assegnazione del MOF .Il MIUR garantisca il rispetto dei tempi della scuola su tutte le partite contabili a partire dalle supplenze. Si è svolto ieri presso la direzione generale per le risorse umane e finanziarie un incontro per la definizione delle economie per l’intesa sulla ripartizione dei fondi contrattuali per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). Per la UIL Scuola ha partecipato Noemi Ranieri. Nel corso dell’incontro sono stati affrontate diverse tematiche legate all’assegnazione delle risorse alle scuole. Fondi per il Funzionamento amministrativo. Con la nuova legge sulla scuola le risorse per il funzionamento amministrativo sono aumentate rispetto a quelle dello scorso anno. Nella nota di assegnazione cui il MIUR sta lavorando per la pubblicazione entro il mese di ottobre, saranno comunicati sia i 4/12 del 2015 che gli 8/12 del 2016. Fondi per il personale comandato presso gli uffici centrali e periferici del MIUR. Sussiste ancora l’esigenza di chiarimenti da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, in particolare per l’anno 2011. Economie MOF: Risultano alcuni sforamenti sulle funzioni strumentali ed alcuni risparmi sulle aree a rischio. Per la UIL l’intesa per il MOF non può essere siglata in assenza di elementi di certezza sulle economie e sul loro utilizzo. Occorre inoltre una informativa sui fondi ex legge 440/97, da mettere in linea con quelli provenienti dalla legge 107/2015 su importanti ambiti di gestione quali ad esempio l’alternanza scuola lavoro, la formazione in servizio ed altro. Il prossimo incontro sarà fissato per la prima decade di ottobre..
by SEGRETERIA TERRITORIALE UIL SCUOLA CATANIA. salvo mavica, segretario generale.
GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE: scelta delle sedi
25 SETTEMBRE 2015
GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE: scelta delle sedi
LE ISTANZE ON LINE FINO AL 14 OTTOBRE
Il Miur con una nota comunica che, a partire da oggi e fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015, sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze.
Gli aspiranti supplenti che non sono già iscritti nelle graduatorie d’istituto ma abilitati scelgono le scuole della provincia relativa alla scuola alla quale è stato inoltrato il Modello di domanda A3.
I docenti che sono già inseriti nelle graduatorie d’istituto e che presentano domanda d’inserimento in II fascia aggiuntiva possono inserire/cambiare una o più scuole della provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento in II fascia aggiuntiva. Le sedi già scelte in precedenza, ad inizio triennio, possono essere sostituite esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
Non possono essere cambiate le sedi dove risultano già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
Può essere sostituita anche la “scuola capofila” precedentemente scelta che rimarrà, comunque, referente della trattazione della posizione del supplente.
Licei Musicali
I docenti precari aventi titolo all’inclusione nelle graduatorie delle classi di concorso A031, A032 e A077 che abbiano espresso tra le preferenze i Licei Musicali dovranno compilare, entro la stessa data del 14 ottobre 2015, anche il Modello B/1 che dovrà essere trasmesso ad uno dei Licei Musicali o Coreutici indicati nel modello B tramite raccomandata A/R, consegnata a mano con ricevuta o via PEC in formato digitale.
I docenti già inseriti in III fascia per gli stessi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II fascia aggiuntiva, che intendono confermare i Licei Musicali precedentemente espressi, non essendo le operazioni automatizzate, è opportuno che ripresentino il Modello B1.
USR SICILIA: AVVISO PUBBLICO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SICILIA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (ART.23 COMMA 1 LETTERA B) D.M. 435/2015 E DDG 863/2015).
25 SETTEMBRE 2015
USR SICILIA: AVVISO PUBBLICO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SICILIA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’AVVIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (ART.23 COMMA 1 LETTERA B) D.M. 435/2015 E DDG 863/2015).
USR SICILIA: Avvio procedura individuazione di una scuola polo ai sensi dell’ art.6 del D.D. 940/ 2015 per attività a sostegno delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
25 SETTEMBRE 2015
USR SICILIA: Avvio procedura individuazione di una scuola polo ai sensi dell’ art.6 del D.D. 940/ 2015 per attività a sostegno delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
USR SICILIA: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle competenze
25 SETTEMBRE 2015
USR SICILIA: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di iniziative relative alla certificazione delle competenze
SUPPLENZE ATA: serve meno propaganda e più concretezza
24 SETTEMBRE 2015
Serve meno propaganda e più concretezza
SUPPLENZE ATA
Oggi un dirigente con i ‘superpoteri’ ha difficoltà a sostituire un ATA assente
Il 23 settembre si è tenuto presso il MIUR un incontro tra le Organizzazioni sindacali del comparto scuola ed il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, sulle problematiche ATA ed in particolare sulle difficoltà di applicazione della legge di stabilità 2015 alle supplenze brevi. Per la UIL Scuola Ha partecipato Antonello Lacchei.
Dalle organizzazioni sindacali sono state rappresentate le forti limitazioni alla chiamata dei supplenti, anche in caso di assenze prolungate o di copertura della maternità, nonché le difficoltà – in assenza di un chiarimento – di sostituzione delle figure uniche (Assistenti tecnici, Cuochi Guardarobieri Autisti).
I rappresentanti del MIUR hanno indicato due possibili strade; l’immediata emanazione di una circolare che chiarisca gli spazi di intervento dei Dirigenti per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni e l’avvio di una revisione delle previsioni della finanziaria 2015 nella legge di stabilità 2016.
Si sono inoltre affrontati i diversi temi:
il mancato ripristino delle posizioni economiche da gennaio 2015. Da fonti ministeriali NoiPa ha chiesto di aggiornare il software di trasmissione dei dati dei destinatari; ora è tutto in mano alla direzione dei sistemi informativi del MIUR che deve rilasciare un nuovo software;
La liquidazione dell’una tantum delle posizioni economiche È stato ultimato il controllo delle posizioni economiche bloccate e non liquidate. Nel mese di agosto il MIUR ha inviatouna nota alla ragioneria per chiedere l’autorizzazione al pagamento delle stesse ma il ritardo accumulato è incomprensibile;
Il blocco della mobilità professionale tra le aree che deve essere superato;
La definizione dell’organico di scuola che viene affidata a tabelle non rispondenti alla realtà e garantita con interventi sull’organico di fatto insufficienti e poco trasparenti;
L’assenza del canale di reclutamento dei DSGA;
l’inviell’atto di indirizzo all’ARAN per la retribuzione dell’indennità ai DSGA che operano su piu scuole.
Insieme agli altri sindacati abbiamo chiesto inoltre che la circolare in via di emanazione espliciti che sulla sostituzione per il primo giorno di assenza del personale docente la stessa legge di stabilità prevede che debba essere comunque salvaguardata l’offerta formativa.
la UIL Scuola intende promuovere forme di sensibilizzazione nei confronti della politica e dei ministeri coinvolti per ottenere, per il personale ATA soluzioni complessive frutto di una analisi completa che deve scaturire dal confronto con i lavoratori ed i loro rappresentanti. L’autonomia scolastica, che la UIL vuole al centro dei processi di riforma deve poter contare appieno sulle professionalità dei diversi soggetti interessati che devono poter operare in sinergia senza le pastoie imposte da burocrati lontani dai problemi. E’ necessario che i Dirigenti scolastici – che la riforma pone in posizione di grande responsabilità – vengano messi in condizione di garantire diritto allo studio e sicurezza nelle scuole.
A margine della riunione i rappresentanti del MIUR hanno informato le organizzazioni sindacali scuola che sono in via di autorizzazione le ulteriori richieste di posti formulate dalle Direzioni regionali, per sopperire alle carenze di organico ATA.
L’operazione non ancora conclusa ha riguardato – ad oggi – sei regioni e 1.100 posti;
Con questa ulteriore tranche lo scostamento dell’organico di fatto da quello di diritto è di circa 8.200 posti, autorizzati sui reali fabbisogni, per la funzionalità delle scuole
La UIL Scuola chiede al Governo ed al Parlamento di riconsiderare i tagli della legge di stabilità 2015 e di dare stabilità all’organico ATA necessario per garantire le attività ordinarie e straordinarie delle scuole.
UIL E UIL SCUOLA: Sanare vulnus su Quota 96
23 SETTEMBRE 2015
Sanare vulnus su Quota 96
UIL E UIL SCUOLA
LAVORATORI PENALIZZATI INGIUSTAMENTE DA LEGGE FORNERO
È assolutamente necessario dare una risposta a migliaia di lavoratori della scuola che la aspettano da troppo tempo.
Sono lavoratori che sono stati discriminati e penalizzati, ingiustamente dal grossolano errore della legge Fornero sulle pensioni, i cosiddetti Quota 96.
La UIL e la UIL Scuola chiedono al Governo e al Parlamento di sanare questo vulnus che mette in discussione i diritti e la credibilità stessa dello Stato.
Il Governo non può continuare a nascondersi dietro presunti problemi di copertura a fronte di un Parlamento che in più occasioni ha espresso la volontà di porre rimedio a questa grave iniquità e ingiustizia.
INCONTRO SINDACATI SCUOLA – MINISTRO: E’ stata fatta la legge, ora bisogna far funzionare le scuole
23 SETTEMBRE 2015
E’ stata fatta la legge, ora bisogna far funzionare le scuole
INCONTRO SINDACATI SCUOLA – MINISTRO
Turi: bisogna porre rimedio alle incongruenze della legge e cercare le soluzioni che consentano alle scuole il buon funzionamento e al personale di vedere riconosciuto il valore del lavoro a scuola.
La chiave di lettura è sempre quella della scuola dell’autonomia. Bisogna partire da lì. Solo l’apertura di un confronto vero, costante e costruttivo con le organizzazioni sindacali, potrà consentire, se ci sarà volontà politica, attraverso dell’esercizio delle deleghe che la legge stessa assegna all’Esecutivo, di porre rimedio alle incongruenze della legge e cercare le soluzioni che consentano alle scuole il buon funzionamento e al personale della scuola di vedere riconosciuto il valore del lavoro a scuola.
Diciamolo chiaramente, le scuole non sono uffici pubblici. La scelta dei docenti da parte del dirigente scolastico, indebolisce l’autonomia professionale degli insegnanti, mette in piedi un sistema di neo-burocrazia, tutto orientato a seguire una procedura più che guardare al risultato, non ci convince, non ci piace, non rispetta i valori costituzionali assegnati al nostro sistema di istruzione. Non usa mezze misure Pino Turi , segretario generale della Uil scuola all’uscita dell’incontro di oggi pomeriggio dei sindacati scuola con il ministro Giannini.
Quello che stanno tentando di realizzare, fase dopo fase, è un sistema che si sta rivelando – come avevamo preannunciato – inefficace, ingiusto, impossibile da realizzare. E’ mancata una seria programmazione e la capacità di gestione di un sistema complesso, come la scuola, a cui ora bisogna fare fronte.
Al ministro abbiamo fatto proposte concrete e fattibili che mirano a trovare soluzioni e che riguardano:
Precariato
Serve un piano anche pluriennale che metta a sistema il reclutamento.
Tra vecchio e nuovo sistema serve una fase di assestamento che risolva le incongruenze e le iniquità introdotte con l’uso dell’algoritmo ed affronti la questione delle persone, delle loro aspettative, bisogni, in particolare per tutti coloro che forniti di abilitazione all’insegnamento e con diversi anni di servizio alla spalle.
Analogamente per il personale ATA, vanno sbloccate le nomine in ruolo per tutti i profili, come vanno introdotte deroghe per consentire le supplenze brevi.
La scelta dei docenti
L’anello debole è rappresentato dall’equilibrio dei poteri e competenze previsto nella scuola dell’autonomia.
La scelta dei docenti dagli albi a cura dei dirigenti scolastici, se presenta una sua ragione nell’organico potenziato, è impossibile e comunque sbagliato applicarlo a tutti i docenti. Non può funzionare concretamente. Un altro esempio: gli squilibri di potere e responsabilità tra consiglio di istituto e collegio dei docenti. Il dirigente, con la scelta diretta dei docenti, potrebbe addirittura cambiarne la costituzione dell’organo collegiale ed orientarne le scelte.
Contratto
Il percorso da seguire è quello del rinnovo del contratto di lavoro che potrà definire gli ambiti, diritti ed obblighi, e tutte le ricadute sul rapporto di lavoro, compresa la contrattazione decentrata di singola scuola.
La valutazione
La chiave di lettura è sempre quella della scuola dell’autonomia. Bisogna partire da lì. Non si può definire per i docenti un sistema e per i dirigenti un altro che è l’esatto opposto. Al di là della composizione degli organismi di valutazione, che presenta molti limiti, occorre un confronto ed una scelta il più possibile condivisa e coerente.
Ecco nel dettaglio i temi che sono stati affrontati nel corso della riunione:
Formazione e anno di prova
Per i neoassunti si consolida il modello adottato per il 2014-2015. 50 ore complessive, in presenza e a distanza, attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor.
Confermata piattaforma INDIRE, attività di monitoraggio strutturale.
Aspetti critici: esigenza di riconoscere e valorizzare il più diretto impegno dei tutor.
Va chiarito come conciliare il vincolo 120 giorni di attività didattica con i 180 giorni di servizio e prestazioni part time garantite dalla legge.
Anche chi sarà assunto a novembre deve avere la possibilità di ottenere la conferma in ruolo.
La formazione obbligatoria per tutti i docenti sarà avviata a partire dal 2016-2017. Per Per la UIL dovrà essere una sede contrattuale a regolamentare tali obblighi, in quanto attinenti l’organizzazione del lavoro.
Accesso al ruolo
La delega sarà orientata a far raggiungere l’insegnamento tramite laurea specialistica biennale. L’abilitazione avverrà tramite concorso, anche senza esperienza. Il superamento del concorso da’ luogo ad abilitazione e a tirocinio formativo retribuito di durata triennale che, se svolto con successo, genera la conferma in ruolo.
Criticità:
Si deve prevedere una procedura abilitante nella fase transitoria per coloro che hanno concluso percorsi universitari.
Chiarire effetti comma 3.4 come sanatoria per chi non supera il concorso. Per la UIL e’ positivo aver sottratto alle università il monopolio della formazione per assegnarlo al concorso ed alle singole scuole. Il modello tende a valorizzare l’applicazione pratica all’insegnamento. Occorre regolamentare in via contrattuale il rapporto di lavoro nella fase del tirocinio e valorizzare il ruolo dei docenti impegnati a supporto del tirocinio.
Serve inoltre un piano anche pluriennale che salvaguardi i diritti acquisiti.
Valutazione dirigenti scolastici
Si effettuerà secondo criteri elencati al c.93, anche in rapporto al RAV e a piani di miglioramento. La procedura valutativa sarà avviata da direttori regionali; ogni nucleo di valutazione opererà per gruppi di 60/80 dirigenti.
La retribuzione di risultato sarà così ripartita: il 100/100 per una valutazione considerata ottima. L’80/100 della retribuzione per una valutazione buona,il 50/100 se è discreta, nessuna se è insufficiente.
La valutazione fatta dal nucleo avrà un tempo triennale.
Il nuovo concorso per dirigenti scolastici sarà avviato da settembre 2015.
Entro la fine di ottobre sarà pronto il bando per il reclutamennto dei dirigenti tecnici a tempo determinato, da impegnare nella valutazione dei dirigenti, con incarichi a parire da gennaio
Per la UIL la valutazione non può essere affidata a soggetti esterni alla scuola, ma incardinata e strettamente connessa alla progettualità della scuola. La distinzione per fasce reintroduce per i dirigenti ciò che la UIL,ha scongiurato per i docenti.
La UIL ha evidenziato inoltre l’ingiustizia perpetrata dalle sanatorie sui contenziosi pendenti sui concorsi dei dirigenti scolastici. Occorre intervenire per l’estensione del diritto, particolarmente nei confronti di chi, pur avendo superato prove concorsuali, si ritrova comunque escluso.
Fondo di funzionamento
Si prevede la revisione del regolamento sulla gestione contabile ispirato alla semplificazione. Sulla contabilità si interverrà a gennaio, per i criteri di riparto entro metà ottobre. Si interverrà, ad esempio, sulla fatturazione elettronica e sulle procedure per gli appalti Anche qui occorre una sede di confronto con il sindacato per dirimere la complessità e rendere gli interventi realmente efficaci.
Piano nazionale scuola digitale
Stanziamenti a regime 30 milioni di euro per ogni anno, per il primo anno 90, creando sinergie con fondi PON.
Bandi aperti : il cablaggio e infrastrutture di rete scadenza 9 ottobre.
laboratori digitali per la territorialità per 45 milioni rivolti alle scuole e contesti di riferimento con 750.000 euro a laboratorio per circa sessanta progetti finanziabili. La manifestazione di intenti va presentata entro il 7 ottobre.
La UIL scuola ha sollecitato lo sblocco dei decreti per l’utilizzo dei fondi del Piano operativo nazionale, in vistoso ritardo. Su tale punto il capodipartimento per il bilancio ha comunicato che lo sblocco avverrà ai primi di ottobre, per una fruibilità contestuale agli interventi introdotti dalla legge sulla scuola.
All’incontro hanno preso parte Rosa Cirillo, Noemi Ranieri, Pino Turi.
Uil: La card c’è ma con il trucco
23 SETTEMBRE 2015
Uil: La card c’è ma con il trucco
Oggi pomeriggio l’incontro ministro – sindacati scuola. Dal piano delle assunzioni alla valutazione dei dirigenti: i temi che sono al centro del dibattito sulla scuola. E si parlerà anche del bonus dei 500 euro che c’è, ma con il trucco: andranno controllate tutte le spese, pena la restituzione delle cifre erogate.
Gli effetti dei primi provvedimenti attuativi | ||
Elimineremo il precariato | FALSO | i posti disponibili sono rimasti per il 50% scoperti e coperti da supplenze |
Elimineremo le graduatorie | FALSO | non sono state soppresse le GAE che continueranno a produrre effetti; |
Quella delle supplenze è un’emergenza che deve finire | FALSO | non sono diminuite le supplenze. la supplentite è raddoppiata: saranno chiamati i supplenti per i supplenti |
Sarà una mobilità fisiologica | FALSO | si sono aggravate le condizioni di lavoro per i neo immessi in ruolo costretti a muoversi in altre regioni, senza poter sapere se fosse veramente necessario, senza una graduatoria che ne spiegasse le ragioni |
L’organico potenziato aumenterà il personale nelle scuole | NON VERO | la fase di movimenti in atto, la fase C, creerà, inevitabilmente ingiustizie e motivi di ricorso da parte di coloro che si vedranno scavalcati nell’assegnazione della sede vicina da docenti con minor punteggio. |
Le scuole potranno scegliere gli insegnanti secondo le esigenze degli istituti | NON VERO | I docenti disponibili sono tutti quelli che hanno fatto domanda, fase “C”, saranno assunti in ruolo ed assegnati alle scuole per macroaree. |
Card 500 euro | QUASI VERO | Arriva il bonus ma con il ‘trucco’. Andranno controllati tutti gli acquisti, pena la restituzione delle somme erogate. A certificare le spese saranno i revisori dei conti delle scuole. |
Ci eravamo illusi – spiega Pino Turi a proposito della card dei 500 euro – una cosa buona rovinata da una procedura burocratica che addirittura prevede l’esame dei revisori dei conti. Vogliono trasformare la scuola, luogo di aggregazione, socialità, formazione, istruzione, libertà e responsabilità, in una sede burocratica in cui costringere una professione, come quella docente in un recinto angusto.
Dov’è la scuola dell’autonomia di cui tanto si parla? Perché le regole, anche di verifica interne, non vengono decise dagli organi della scuola, invece che da una procedura tracciata dalla penna di qualche burocrate ministeriale? Anche questo diremo oggi al ministro: pensavamo che fosse un segnale nuovo. Un po’ troppo bello per essere vero.
E in merito ai temi che saranno oggetto dell’incontro di oggi pomeriggio con il ministro spiega: vogliamo evitare il muro contro muro con il Governo. Verificheremo se vi è una vera volontà di aprire un confronto, che finora non ci è stato.
Siamo di fronte a una riforma non-riforma, dove l’impianto ordinamentale resta lo stesso, mentre vengono introdotte norme, tra loro contraddittorie, che riguardano soprattutto la gestione e poco la didattica.
Quel che stiamo rischiando – anticipa Pino Turi – con questo tipo di intervento legislativo, tutto orientato sulla gestione del personale, è di trovarci con docenti senza titolarità, con la possibilità di un utilizzo improprio rispetto alle proprie competenze ed abilitazioni. Fatto inedito e senza precedenti.
Sarebbe una sorta di demansionamento senza garanzie, legato – avvisa Turi – ad una ipotetica valutazione del dirigente. Una valutazione che, se svolta in maniera autoritaria, senza regole senza consenso, sarà fonte di demotivazione e di condizionamenti che incidono sulla libertà e sulla qualità della didattica.
Noi questi scenari vogliamo assolutamente evitarli. Questo è un percorso che, se non sarà governato con il consenso, partecipazione e condivisione, si rileverà un ulteriore flop e si scaricherà sulle scuole che hanno invece bisogno di certezze e riconoscimenti del lavoro fatto e da fare in seguito.
Se si comincia a discutere senza pregiudizi e concretamente nel merito è positivo. E’ un punto di partenza per poi trovare le soluzioni per fare funzionare le scuole.
AT DI CATANIA: Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale
24 SETTEMBRE 2015
AT DI CATANIA: Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale
Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale.
AT DI CATANIA: Personale docente scuola primaria. Calendario ulteriore convocazione per incarichi a T.D. a.s. 2015/2016
23 SETTEMBRE 2015
AT DI CATANIA: Personale docente scuola primaria. Calendario ulteriore convocazione per incarichi a T.D. a.s. 2015/2016
Personale docente scuola primaria – Pubblicazione calendario ulteriore convocazione per incarichi a T.D. a.s. 2015/2016
AT DI CATANIA: Personale docente di I e II grado. Calendario e disponibilità sopravvenute per incarico a T.D. a.s. 2015/2016
23 SETTEMBRE 2015
AT DI CATANIA: Personale docente di I e II grado. Calendario e disponibilità sopravvenute per incarico a T.D. a.s. 2015/2016
Personale docente di I e II grado – Pubblicazione calendario e disponibilità sopravvenute per incarico a T.D. a.s. 2015/2016 – Convocazione del 24.09.2015
bonus 500 euro, approvato…a quando in busta paga?
INFORMATICONUIL
22.9.2015
Bonus 500 euro per gli insegnanti
Turi : E’ un fatto positivo
Riconoscimento professionale che deve avere carattere strutturale
E’ un fatto positivo – questo il commento del segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, dopo l’approvazione del decreto che autorizza l’erogazione di 500 euro per gli insegnanti
Riconoscere le spese sostenute dagli insegnanti per la propria professione deve avere carattere strutturale. E’ una scelta del governo che accogliamo positivamente – aggiunge Turi – sottolineando come , fin dalla sua presentazione nel provvedimento di legge del Governo, tale decisione sia stata sempre sostenuta dalla Uil Scuola che, nei giorni scorsi, ne aveva sollecitato l’approvazione sulla base del crono programma fissato dall’esecutivo.
Un bonus destinato a tutti i docenti di ruolo, compresi i neo assunti, che – sottolinea Turi – riconosce la specificità di una professione che non può essere condizionata da lacci burocratici.
BY segreteria territoriale Uil Scuola Catania
salvo mavica, segretario generale.